Emergenza Covid-19: i dettagli del nuovo DPCM valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Tutte le misure su spostamenti scuole, attività commerciali, bar e ristoranti, seconde case, servizi, lavoro pubblico, smart working, concorsi

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E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo, il DPCM del 2 marzo 2021 sull’emergenza Covid-19 valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Riepiloghiamo le regole generali, sottolineando le novità principali rispetto al precedente DPCM in ‘scadenza’ al 5 marzo 2021 e ricordando che resta in vigore la differenziazione a colori.

Spostamenti

  • vietato spostarsi tra regioni, anche se si trovano in fascia bianca o gialla.
  • si può uscire dalla propria regione soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, possibilmente portando con sé il modulo di autocertificazione;
  • in zona arancione è vietato anche uscire dal proprio comune di residenza e rossa, se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità (da autocertificare);
  • in zona rossa è vietato spostarsi anche all’interno del proprio comune se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità (da autocertificare). Chi vive in zona rossa non può andare a trovare a casa amici e parenti nemmeno una sola volta al giorno, come era possibile nel periodo natalizio

Coprifuoco

  • zone gialle, arancioni e rosse: resta il “coprifuoco” alle ore 22 e fino alle 5 del mattino;
  • zona bianca: le ordinanze regioni possono invece rinviare l’orario del ritorno a casa. La Sardegna – prima regione a conquistare il colore bianco – ha fissato il divieto di uscire dalle 23,30 alle 5.

Zone bianche

  • si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali.
  • restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Scuola

  • Zona rossa: dal 6 marzo è prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Zona arancione e gialla:  i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
    • nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
    • nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
    • nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Seconde case

  • è possibile andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo non si deve uscire da una regione arancione scuro o rossa;
  • chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa;
  • vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non facciano parte del proprio nucleo familiare;
  • in caso di case condivise o in multiproprietà potrà andare solo una famiglia alla volta. Bisogna inoltre dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.

Bar e ristoranti

  • zona gialla: aperti fino alle 18. Da quell’orario in poi è consentito l’asporto, fino al coprifuoco delle 22, e la consegna a domicilio, senza limiti di orario;
  • zona arancione e rossa: chiusi, ma aperti fino alle 18 per l’asporto;
  • in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 solo per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande, comprese le enoteche (ma senza degustazione): da questi si potranno acquistare bevande alcoliche e analcoliche ‘da asporto’, senza consumo sul posto, fino alle 22. 

Musei, teatri, cinema e impianti sportivi 

  • nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi;
  • dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
  • restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Attività commerciali e negozi

  • in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto;
  • zona gialla e arancione: le attività commerciali sono aperte con orari spesso scaglionati e ingressi contingentati;
  • zone rosse: i negozi sono chiusi, tranne quelli dei beni di prima necessità.

Centri commerciali e mercati

  • nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi i negozi all’interno dei centri commerciali devono restare chiusi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • in zona rossa queste restrizioni sono ancor più stringenti perché possono restare aperti solo gli alimentari, le farmacie e i negozi di prodotti agricoli e florovivaistici.

Servizi alla persona

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Attività motoria e sportiva

Resterà consentita l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa. In zona rossa è consentita solo nei pressi della propria abitazione.

Smart working

L’art.6 dispone le PA assicurano – in linea generale – percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art.263, comma 1, del DL 34/2020.

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

  • a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
  • b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’art.21-bis, del DL 104/2020, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. 

L’art.48 invece è dedicato all’attività lavorativa in zona rossa: qui i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Concorsi 

L’art.24 dispone la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Fonte: Omnia del Sindaco