REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PESCARA

approvato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 16.02.2022

Sommario

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO 
Art. 2 – Competenze e ambito territoriale della Polizia Locale 
Art. 3 – Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 4 – Funzioni di Pubblica Sicurezza 
Art. 5 – Collaborazione alle attività di Protezione Civile 
Art. 6 – Dipendenza del Corpo di Polizia Locale
Art. 7 – Corpo Polizia Locale e compiti del Comandante
Art. 8 – Articolazione organizzativa del Corpo di Polizia Locale
Art. 9 – Ordinamento del Corpo – Qualifiche, categorie e gradi

TITOLO II – ORGANICO DEL CORPO E ATTRIBUZIONI
Art. 10 – Dotazione organica 
Art. 11 – Assegnazione del Personale del Corpo 
Art. 12 – Personale amministrativo in servizio presso il Corpo di Polizia Locale
Art. 13 – Attribuzioni e funzioni del Comandante
Art. 14 – Attribuzione di funzioni vicarie – Vice Comandante
Art. 15 – Attribuzioni dei Responsabili di Servizio 
Art. 16 – Attribuzioni degli Ufficiali 
Art. 17 – Attribuzioni dei Sottoufficiali
Art. 18 – Compiti del personale appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti
Art. 19 – Rapporto gerarchico e rapporti funzionali 

TITOLO III – REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI
PESCARA E FORMAZIONE 
Art. 20 – Requisiti di ordine generale per l’accesso al Corpo
Art. 21 – Requisiti fisico-funzionali 
Art. 22 – Requisiti Psico-Attitudinali
Art. 23 – Accertamento dei requisiti
Art. 24 – Requisiti di permanenza del Corpo e modifica del profilo professionale 
Art. 25 – Formazione professionale
Art. 26 – Aggiornamento e specializzazione professionale2
Art. 27 – Istruttori di Tiro
Art. 28 – Mobilità, Comando e Distacco 

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ
DI ESECUZIONE
Art. 29 – Orario di lavoro e turni di servizio 
Art. 30 – Esenzione dai turni notturni
Art. 31 – Programmazione dei turni 
Art. 32 – Ordini di servizio (quotidiano – permanente e circolari)
Art. 33 – Reperibilità 
Art. 34 – Controlli sui servizi e soluzione degli ostacoli che si frappongano alla regolare esecuzione del
servizio 
Art. 35 – Assenze dal servizio
Art. 36 – Riposo settimanale e festività infrasettimanale
Art. 37 – Congedo ordinario e congedi straordinari
Art. 38 – Servizi di rappresentanza

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO 
CAPO I – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 39 – Organizzazione Gerarchica, Ordini e Direttive
Art. 40 – Facoltà di Rivolgersi ai Superiori 
Art. 41 – Rapporti Esterni 
Art. 42 – Cura della Persona 
Art. 43 – Uso dell’Uniforme e dell’Abito Civile 
Art. 44 – Saluto
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 45 – Tipologia e Modalità dei Servizi
Art. 46 – Servizi Appiedati 
Art. 47 – Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi
Art. 48 – Collegamento di servizi a mezzo di radio rice-trasmittente 
Art. 49 – Servizio sul territorio
Art. 50 – Ordine di Servizio Quotidiano 
Art. 51 – Presentazione in Servizio
Art. 52 – Obbligo di intervento 
Art. 53 – Obblighi del personale a fine Servizio
Art. 54 – Controlli sui Servizi
Art. 55 – Comportamento in pubblico 
Art. 56 – Segreto d’ufficio e riservatezza
Art. 57 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
Art. 58 – Responsabilità disciplinare 
Art. 59 – Attività in materia di Anticorruzione 

TITOLO VI – DOTAZIONI
Art. 60 – Tessera e placca di riconoscimento 
Art. 61 – Arma d’ordinanza 

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE 
Art. 62 – Festa della Polizia Locale 
Art. 63 – Coro Polifonico e Gruppo Sportivo della Polizia Locale
Art. 64 – Encomi ed elogi 
Art. 65 – Destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie (art. 208 C.d.S.). Fondo previdenziale ed assistenziale 
Art. 66 – Igiene e sicurezza sul lavoro. Accertamenti sanitari

TITOLO VIII – NORME FINALI
Art. 67 – Entrata in vigore

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento, l’attività e le funzioni del “Corpo di Polizia
Locale” del Comune di Pescara, in conformità alle disposizioni recate dalla Legge quadro
nazionale 7 marzo 1986, n. 65, “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, e dalla
Legge Regionale L.R. Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 e s.m.i. e nel quadro dei principi del
“Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione [REC
(2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001.
2. Il presente regolamento è norma di carattere speciale rispetto al regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi emanato con deliberazione della Giunta Comunale n. 531 del 2019 e
successive modificazioni.
3. L’attuale denominazione di “Polizia Locale” viene adottata in ossequio alla normativa regionale
vigente in materia.
4. Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia organizzativa ed è strutturato secondo le norme del
presente Regolamento.
5. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento si applicano a
tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
6. Per quanto in esso non previsto, si rinvia alle norme legislative, statutarie, regolamentari e
contrattuali vigenti applicabili in materia.
Art. 2 – Competenze e ambito territoriale della Polizia Locale
1. Il Corpo di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando
inoltre alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. Svolge,
inoltre, opera di prevenzione e di educazione civica e stradale.
L’ambito territoriale ordinario dell’attività di Polizia Locale è quello del Comune di Pescara, fatti
salvi i casi indicati dalla normativa in attuazione della legislazione nazionale o regionale in materia.
2. Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
3. Il personale di Polizia Locale può compiere, fuori dal territorio di competenza, le missioni per
rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sulla
base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.
4. Il Corpo di Polizia Locale, nell’osservanza della normativa vigente, svolge tutte le funzioni
concernenti l’attività di Polizia Locale, amministrativa, urbana, stradale, giudiziaria, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ed ogni altra funzione di polizia che è demandata espressamente da
leggi o da regolamenti alla Polizia Locale.
5. Il Corpo della Polizia Locale di Pescara, nell’osservanza della normativa vigente, provvede a:
 espletare ogni genere di attività che afferisce ai compiti rientranti nell’esercizio delle funzioni
indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 e loro
successive modificazioni ed integrazioni;
 svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e d’ogni altre disposizioni normative emanate
dalle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana, polizia urbana, edilizia, commercio in
ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi
di P.S., le attività produttive, l’igiene e sanità pubblica,la tutela dell’ambiente etc.. In ordine a tale
attività di vigilanza accerta gli illeciti amministrativi e penali e ne cura l’iter procedurale sino alla
conclusione del procedimento;
 svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nei limiti e con le modalità di cui all’art. 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65 e nell’ambito della “ Sicurezza integrata” collabora, nell’ambito delle
proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco, quando ne
venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità;
 svolge attività di supporto e coordinamento nelle operazioni di protezione civile demandate dalla
legge al Comune intervenendo in occasione di pubbliche calamità e disastri per prestare opera di
soccorso, nonché in caso di privati infortuni;
 prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all’espletamento
delle attività e di compiti istituzionali del Comune;
 assicurare i servizi d’onore richiesti dall’Amministrazione Comunale e fornire la scorta d’onore al
Gonfalone del Comune.
Art. 3 – Funzioni di Polizia Giudiziaria
1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Pescara che svolge servizio di Polizia Locale, esercita,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 57 codice procedura penale e dell’articolo 5 della
legge 7 marzo 1986, n.65, le funzioni di polizia giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di
agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al
Comandante, al vice Comandante, ai Dirigenti del Corpo e agli addetti al coordinamento e
controllo.
2. Il Comandante è il referente dell’Autorità Giudiziaria e si rapporta in via esclusiva con
quest’ultima per riceverne le indicazioni; assume tutte le conseguenti iniziative tese a garantire
l’osservanza delle indicazioni ricevute.
3. Il Comandante impartisce all’Ufficiale cui è attribuita la Responsabilità del servizio di polizia
giudiziaria le direttive generali cui deve essere orientata l’attività del Servizio, venendo da
quest’ultimo puntualmente e formalmente ragguagliato sullo stato di attuazione delle direttive
medesime.
4. Nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara possono essere destinati Agenti e
Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Pescara in ausilio
all’attività dell’Ufficio del Pubblico Ministero.
Art. 4 – Funzioni di Pubblica Sicurezza
1. Il personale del Corpo nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza,
rivestendo a tal fine la qualifica d’Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica
d’Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
3. La qualifica d’Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, all’esito della
prevista procedura, venga accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente
comma.
Art. 5 – Collaborazione alle attività di Protezione Civile
1. Il Corpo di Polizia Locale di Pescara supporta e coordina i servizi di Protezione Civile
demandate dalla legge al Comune assolvendo, per quanto di competenza, ai compiti di primo
soccorso ed agli altri compiti di istituto secondo quanto previsto dalla vigente normativa
regionale e dai Piani Comunali di Protezione Civile.
2. La Centrale Operativa e Videosorveglianza del Corpo, costituisce il riferimento per la gestione
delle emergenze e punto di riferimento per l’attivazione del sistema comunale di Protezione
Civile.
Art. 6 – Dipendenza del Corpo di Polizia Locale
1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco, o
suo delegato, il quale ha il potere di impartire gli indirizzi e vigilare lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti di Polizia Locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Comandante del Corpo, ferma restando l’autonomia organizzativa ed operativa, è
direttamente responsabile verso il Sindaco della propria attività istituzionale.
3. Per la verifica del rispetto degli indirizzi e per le azioni di coordinamento e controllo attinenti
alla gestione amministrativa, il Sindaco si può avvalere del Direttore Generale.
Art. 7 – Corpo Polizia Locale e compiti del Comandante
1. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Pescara è organizzato in forma autonoma. Il modello
organizzativo interno è gerarchico funzionale di tipo piramidale, al vertice del quale si trova il
Comandante.
2. L’organizzazione strutturale vigente può subire mutamenti alla luce di eventuali modifiche
apportate all’attuale macrostruttura e microstruttura dai competenti organi dell’Amministrazione, i
quali possono incrementare, ridurre o rimodulare i Servizi incardinati al Corpo di Polizia Locale,
fermo restando il potere gestionale del Comandante di disporre l’articolazione interna ad essi, come
esplicitato nel successivo art. 8, comma 2.
3. Il Comandante è sempre organo centralizzato di vertice del Corpo, ha il compito di mantenere i
rapporti con le Autorità e gli altri Servizi Municipali, di corrispondere alle richieste e di provvedere
alle incombenze di carattere tecnico e amministrativo di sua competenza.
4. Il Comandante, avvalendosi degli uffici alle sue dipendenze, provvede a tutti i compiti di carattere
tecnico-amministrativo ad essa devoluti, all’emanazione di direttive attraverso ordini del giorno,
ordini di servizio, circolari e disposizioni.
5. Il Comandante del Corpo riveste la qualifica e la posizione apicale prevista per il personale
dell’Ente, e la qualifica di Comandante, anche se conferita temporaneamente o ad interim, deve
sempre essere attribuita a personale in possesso dello status di appartenente ai ruoli della Polizia
Locale e con comprovata professionalità ed esperienza in riferimento ai compiti specifici previsti
dalla legge (statale e regionale) per la Polizia Locale.
6. In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more dell’espletamento del concorso, le
funzioni di Comandante possono essere conferite, per un massimo di sei mesi, al personale del
Corpo, interno all’Ente che, unitamente al possesso dei requisiti morali e di onorabilità di legge,
abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di
tale incarico o, in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.
7. Qualora vi sia l’impossibilità di individuare idoneo personale all’interno del Corpo, l’incarico a
tempo determinato di Comandante del Corpo di Polizia Locale può essere conferito
prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei
requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di
comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all’interno dei
servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano
espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni.
Art. 8 – Articolazione organizzativa del Corpo di Polizia Locale
1. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e
degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo di Polizia
Locale è strutturato in Servizi; i Servizi a loro volta sono suddivisi in Unità Operative; queste
ultime in Uffici.
2. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina,
con proprio provvedimento, l’articolazione funzionale interna dei Servizi, Unità Operative ed
Uffici, in relazione alle competenze d’istituto, disciplinandone il numero e le relative funzioni.
Analogamente provvede per l’assegnazione del personale agli stessi. Le eventuali modifiche
inerenti l’organizzazione interna dei Servizi e la relativa assegnazione del personale saranno
adottate con provvedimento del Comandante.
3. Al fine di garantire la direzione, l’unità ed il coordinamento all’interno del Servizio, è prevista
l’istituzione di un Responsabile di Servizio, con Posizione Organizzativa di Alta Professionalità
(P.O. di Alta Professionalità) o di Struttura (P.O. di Struttura). I Responsabili di Servizio
dipendono gerarchicamente dal Comandante del Corpo e ad esso rispondono in merito alle attività
dei Servizi ai quali sono preposti, come declinato nell’art. 15 del presente Regolamento.
4. L’Unità Operativa “Amministrativa” è posta alle dirette dipendenze del Comandante. Al suo
interno è incardinato un Ufficio di Staff con competenze di carattere esclusivamente
amministrativo.
Art. 9 – Ordinamento del Corpo – Qualifiche, categorie e gradi
1. La struttura organizzativa del Corpo della Polizia Locale si articola come segue:
a) COMANDO
 Comandante, Dirigente Responsabile del Corpo della Polizia Locale – grado di Colonnello,
con distintivi di grado bordati di rosso.
Il Comandante è la figura professionale apicale, responsabile verso il Sindaco
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al
Corpo, a norma dell’art. 9, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
 Vice Comandante – grado di Tenente Colonnello. Svolge funzioni vicarie del Comandante ed è
nominato tra gli ufficiali assegnati al Corpo;
b) SERVIZI
 A tale grado di struttura sono preposti dipendenti di categoria “D” con incarico di
Responsabile di Servizio, Posizione Organizzativa di Struttura (P.O. di Struttura) e di Alta
Professionalità (P.O. di Alta Professionalità), che appartengono alla categoria degli “Ufficiali”
e assumono il grado di Tenente Colonnello.
Tali dipendenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono
funzioni di coordinamento e controllo. Le funzioni di coordinamento e controllo ad essi
ascritte, vengono declinate nel successivo art. 15 del presente Regolamento.
c) UNITA’ OPERATIVE – UFFICI
 A tale grado di struttura sono preposti dipendenti di categoria “D” che appartengono alla
categoria degli “Ufficiali” e possono assumere rispettivamente, il grado di Maggiore o
Capitano, secondo quanto previsto dai criteri dettati dal presente Regolamento.
Tali dipendenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono
funzioni di coordinamento e controllo, declinate nel successivo art. 16 del presente
Regolamento.
2. All’interno dei gradi di struttura, rispettivamente, Unità Operative e Uffici sono incardinati
dipendenti di categoria “C” che appartenente alla categoria dei “Sottufficiali”. Questi dipendenti
assumono il grado di Maresciallo Maggiore Aiutante e svolgono funzioni di coordinamento.
Il Ruolo dei “Sottufficiali”, addetti al solo coordinamento, è un profilo interno del Corpo composto
da un’aliquota di operatori di Polizia Locale di categoria C, in possesso dei requisiti di cui al
successivo comma 4 del presente articolo.
 Sono altresì presenti, all’interno delle Unità Operative e Uffici, dipendenti di categoria “C” che
assumono il grado di Agente con 3 “V”, Agente con 2 “V”, Agente con 1 “V” (Agente Scelto),
Agente, in relazione alla anzianità di servizio come dettato dal presente Regolamento.
Questi dipendenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni
di operatori.
Quella degli Agenti, è la figura organizzativa di base del personale di polizia locale il cui compito
consiste, in genere, nella esecuzione di ordini ricevuti e nel contingente coordinamento dei colleghi
di grado inferiore.
3. L’ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in base al
grado ricoperto.
L’attribuzione del Grado è subordinata ai seguenti criteri:
QUALIFICA DIRIGENZIALE
a) Comandante del Corpo: grado di Colonnello, con distintivi di grado bordati di rosso.
RUOLO UFFICIALI
Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D – Addetti al coordinamento e controllo:
b) Tenente Colonnello: dopo 5 anni di permanenza nel grado di Maggiore;
c) Maggiore: dal compimento dei 10 anni di servizio nella Polizia Municipale;
d) Capitano: fino al compimento dei 10 anni di servizio nella Polizia Municipale;
RUOLO SOTTUFFICIALI
Istruttore di Vigilanza, categoria C – Addetti al coordinamento:
e) Maresciallo Maggiore Aiutante, con almeno 20 anni di servizio di ruolo effettivo;
L’attribuzione del ruolo di Sottoufficiale viene conferito con provvedimento del Comandante, su
istanza dell’interessato, previa verifica del possesso dei requisiti necessari;
RUOLO ASSISTENTI ED AGENTI
Istruttori di Vigilanza, categoria C – Operatori:
f) Agente con 3 “ V “ : dopo 15 anni di servizio di ruolo effettivo;
g) Agente con 2 “ V “ : dopo 10 anni di servizio svolti con il grado di Agente;
h) Agente con 1 “ V” ( Agente scelto) : dopo i primi 5 anni di servizio;
i) Agente : per i primi 5 anni di servizio;
4. Per l’avanzamento nel grado è inoltre sempre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
– numero di anni di servizio (necessari per il grado) cumulativi;
– idoneità fisico/funzionali e psico/attitudinali alla funzione strumentale alla prestazione del servizio
in coerenza con l’articolazione della turnazione diurna e notturna (ovvero H24);
– idoneità al porto dell’arma;
– contratto di lavoro a tempo pieno.
Il quadro sinottico che segue riassume quanto sopra esplicitato:

5. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è declinata nel successivo art. 39 del
presente Regolamento.
6. Sono fatte salve le posizioni di qualità giuridica diverse da quelle indicate in tabella già attribuite in
base a fonti ordinamentali precedenti.

TITOLO II – ORGANICO DEL CORPO E ATTRIBUZIONI
Art. 10 – Dotazione organica
1. La legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, all’art 10 comma 1 e 2, individua i parametri di
riferimento per la determinazione della dotazione organica del Corpo di Polizia Locale sulla base
della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici,
dell’andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica ed universitaria, della
vocazione turistica del territorio, del tipo e della quantità degli insediamenti produttivi e
commerciali ovvero di quanto altro garantisca l’erogazione di un idoneo servizio di Polizia Locale
nel rispetto delle peculiarità del contesto territoriale e dei parametri ad esso afferenti.
2. La Giunta Comunale, su proposta del Comandante, delibera la dotazione organica e la struttura
organizzativa del Corpo di Polizia Locale.
3. Eventuali variazioni della dotazione organica potranno essere deliberate, dalla Giunta Comunale, in
presenza di considerevoli mutamenti che coinvolgono gli indici di cui sopra che di seguito vengono
elencati nel dettaglio:
a) numero degli abitanti residenti;
b) numero di persone che pur non residenti soggiornano di fatto per almeno tre mesi l’anno;
c) numero degli studenti universitari che soggiornano regolarmente nel territorio comunale;
d) numero dei pendolari che vengono quotidianamente a lavorare o studiare nel territorio comunale;
e) estensione e complessità morfologica del territorio;
f) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
g) sviluppo edilizio;
h) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
i) numero dei turisti soggiornanti in città anche in relazione alle dinamiche stagionali;
j) numero dei turisti che visitano la città senza soggiornarvi anche in relazione alle dinamiche
stagionali,
k) presenza nel territorio delle tratte autostradali, dell’aeroporto internazionale, del porto, delle
strutture sanitarie pubbliche e private,
l) presenza nel territorio di numerosi insediamenti universitari, pubblici e privati, e di istituti scolastici
di ogni ordine e grado,
m) presenza nel territorio di squadre partecipanti a competizioni sportive con grande partecipazione di
pubblico;
n) eventi e manifestazioni culturali con grande partecipazione di pubblico.
Art. 11 – Assegnazione del Personale del Corpo
1. Il Comandante provvede con proprio provvedimento secondo principi di adeguatezza, efficienza,
efficacia, economicità e della necessaria periodica rotazione degli incarichi nonché tenendo conto
delle attitudini personali, della formazione professionale e culturale ricevuta, dell’esperienze
professionali maturate e dei risultati ottenuti, alla assegnazione del rimanente personale di vigilanza
alle varie strutture e al suo trasferimento.
2. Il personale di nuova nomina, o giunto al Corpo in mobilità, dovrà essere assegnato ad Unità
Operative e Uffici che presentino maggiore carenza di personale rispetto alla programmazione
secondo un principio di compensazione.
3. Il Comandante, in particolari casi che ne giustifichino l’esigenza, può assegnare temporaneamente
un dipendente ad Unità Operative e Uffici diversi da quelli di assegnazione, fino alla cessazione
dell’emergenza.
4. I dipendenti che si trovino in particolari e comprovabili circostanze riferite alla sfera familiare
ovvero alle condizioni di salute, possono chiedere di essere temporaneamente assegnati ad Unità
Operative e Uffici diversi da quelli di assegnazione.
5. Il Comandante valuta l’accoglimento della richiesta contemperando l’interesse rappresentato
nell’istanza dal dipendente con i doveri connessi con la gestione del Corpo nel rispetto dei criteri di
buon andamento, efficienza e trasparenza.
6. L’assegnazione del personale all’interno dei Servizi deve consentire una equilibrata presenza
numerica di profili professionali idonei ad assicurare uno svolgimento funzionale ed efficiente dei
compiti di istituto.
7. Il Comandante del Corpo definisce almeno annualmente, nei limiti della dotazione organica
stabilita dalla Giunta Comunale, e tenuto conto degli obiettivi e delle priorità operative stabilite dal
Sindaco con la propria direttiva, la dotazione del personale nelle diverse strutture del Corpo.
8. Al fine di garantire un efficace ed efficiente svolgimento delle attività di istituto, l’Ente provvede
all’assegnazione di personale con profilo professionale amministrativo, posto alle dipendenze
dell’Amministrazione comunale, al Corpo di Polizia Locale, come meglio esplicitato nel
successivo art. 12.
9. Il personale di prima assegnazione (neo-assunto), nei primi dieci anni di servizio, verrà adibito
esclusivamente ai servizi esterni. Il personale viene assegnato ai servizi interni prioritariamente in
base all’anzianità di servizio.
Art. 12 – Personale amministrativo in servizio presso il Corpo di Polizia Locale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di carattere amministrativo, con disposizione dell’Ente verranno
assegnati dipendenti dell’Amministrazione comunale, con profilo professionale amministrativo,
al Corpo di Polizia Locale. I predetti dipendenti saranno ivi incardinati ma estranei al campo di
applicazione del presente Regolamento, ad eccezione dei riferimenti espressamente indicati.
2. Il personale di cui al comma 1 sarà impiegato in tutte quelle attività, connesse alle esigenze del
Corpo, di carattere prettamente amministrativo che, in quanto tali, risultano estranee dal campo di
applicazione dell’art. 7 della L.R. 42/2013 e, pertanto, non ascrivibili a compiti della Polizia
Locale.
3. Con provvedimento del Comandante, il personale amministrativo sarà assegnato a uno dei Servizi
presenti all’interno del Comando di Polizia Locale e, a seguito dell’assegnazione, sarà tenuto a
rispondere al suo Responsabile nel rispetto del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, ad
eccezione dei dipendenti incardinati nell’Unità Operativa “Amministrativa”, come indicato
dall’art. 8 comma 4 del presente Regolamento.
4. Per l’esercizio di tali funzioni amministrative, il Corpo di P.L. potrà altresì avvalersi del personale
dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia Locale, previa modifica del profilo
professionale del dipendente, nel rispetto della procedura di cui al successivo art. 24.
Art. 13 – Attribuzioni e funzioni del Comandante
1. Ferma restando la dipendenza nei confronti del Sindaco ai sensi dell’art. 6 del presente
Regolamento, il Comandante è figura apicale all’interno del Corpo di Polizia Locale, in posizione
gerarchicamente sovra ordinata rispetto agli appartenenti al Corpo, ai sensi dell’art. 5 della L.R.
42/2013.
2. Per i requisiti che devono essere in possesso al fine di ricoprire il ruolo dal Comandante, si rinvia
all’art. 7 del presente Regolamento.
3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell’addestramento, della
disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente
al Sindaco. Lo stesso è inoltre responsabile dell’attuazione, per quanto di competenza del Comune,
delle eventuali intese assunte tra l’Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco.
4. Il Comandante, in particolare:
a) cura la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
b) dispone dell’impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnicooperative accentrate e decentrate;
c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le
direttive impartite;
d) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini
di servizio;
e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnicooperative accentrate e decentrate per l’approntamento delle disposizioni di servizio di
competenza;
f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze dell’Ordine, secondo le intese stabilite
dalla Pubblica Amministrazione;
g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l’Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle
Forze di Polizia Nazionali;
h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all’Ente.
5. La revoca dell’incarico di Comandante potrà avvenire solo in presenza di una materiale valutazione
di grave responsabilità nella conduzione del rapporto di lavoro. Le mansioni di eventuale nuova
assegnazione dovranno salvaguardare il livello professionale acquisito dal Comandante nelle sue
funzioni e garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.

Art. 14 – Attribuzione di funzioni vicarie – Vice Comandante
1. In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dall’Ufficiale,
con grado di Tenente Colonnello, cui lo stesso abbia conferito, con apposito provvedimento, e nei
limiti dello stesso, lo svolgimento di funzioni vicarie.
2. L’Ufficiale Vice Comandante viene individuato unicamente tra le figure degli Ufficiali, con il
grado di Tenente Colonnello, titolari di una delle Posizioni Organizzative istituite all’interno del
Corpo, e che abbiano i requisiti morali e di onorabilità di legge.
3. In caso di assenza o impedimento di Comandante e Vice Comandante, le funzioni possono essere
temporaneamente conferite al personale del Corpo di pari categoria del Vice Comandante, ovvero
al personale di categoria immediatamente inferiore.
Art. 15 – Attribuzioni dei Responsabili di Servizio
1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Pescara di categoria “D” con incarico di
“Responsabile di Posizione Organizzativa di struttura o Alta Professionalità” assumono la
Responsabilità dei Servizi specialistici di Polizia che rientrano nelle competenze specifiche del
Settore nonché di supporto all’attività operativa del Corpo e di controllo interno e anticorruzione.
2. I Responsabili di Posizione Organizzativa o di Alta Professionalità, sono responsabili verso
il Comandante dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli
appartenenti al Corpo.
3. Ai Responsabili di Servizio vengono ascritte le seguenti attribuzioni:
a) Coadiuvano il Comandante in tutte le sue attribuzioni e lo sostituiscono, per i Servizi di
competenza, in caso di assenza temporanea;
b) Coordinano l’organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d’istituto, sulla
base delle direttive e degli ordini di servizio impartiti dal Comandante;
c) Sono responsabili dell’attività delle strutture a cui sono direttamente preposti, della
realizzazione dei programmi e degli obiettivi loro affidati, delle risorse finanziarie e
strumentali loro assegnate;
d) Controllano e vistano, prima della trasmissione alla Procura della Repubblica competente, la
“comunicazione della notizia di reato” ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, da
chiunque materialmente estese, e firmate da un Responsabile dell’Ufficio o Unità Operativa,
garantendo la correttezza e la tracciabilità delle procedure;
e) Curano la formazione professionale e normativa specifica e l’aggiornamento del personale
dipendente anche attraverso i corsi organizzati dal Corpo e dall’Amministrazione;
f) Diffondono la cultura della disciplina, il rispetto della gerarchia e vigilano sui comportamenti
degli appartenenti del Corpo al fine di garantire il rispetto delle regole di correttezza e cortesia
nei rapporti tra i colleghi nelle linee di comando orizzontali così come in quelle verticali;
g) Operano nel proprio ruolo nel rispetto delle regole di condotta che sono proprie dell’etica del
Pubblico Ufficiale mantenendo un comportamento decoroso e sobrio al fine di ispirare fiducia
e credibilità verso l’istituzione di appartenenza, conformemente alle previsioni del codice di
comportamento.
h) Riferiscono periodicamente al Comandante sui risultati ottenuti dai Servizi;
i) Sovrintendono l’attività del Servizio con compiti di indirizzo e di controllo sull’esecuzione
degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, con piena responsabilità delle istruzioni
impartite e del conseguimento dei risultati;
j) Intrattengono i rapporti con gli altri Organi Istituzionali (Corpi di Polizia, Amministrazione e
Magistratura), su delega del Comandante;
k) Dispongono, nell’espletamento del servizio di pronta reperibilità, l’impiego del personale
all’uopo previsto;
l) Organizzano, all’occorrenza coordinando e controllando di persona, i servizi di particolare
rilievo o in cui è impiegato un numero rilevante di Operatori;
m) Coordinano e controllano il personale dipendente, anche quelli aventi profilo professionale
amministrativo incardinati al presente Settore, nell’esecuzione dei servizi interni ed esterni,
secondo le direttive ricevute;
n) Promuovono l’azione disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo;
o) Curano la valutazione del personale appartenente ai Servizi a cui sono preposti, sulla base
degli elementi forniti periodicamente dai “Responsabili delle Unità Operative – Uffici”, in
conformità con la normativa vigente;
p) Controllano mediante ispezioni la buona conservazione delle dotazioni, vigilano sul relativo
utilizzo e verificano altresì che il personale sia curato nella persona e che l’uniforme sia
indossata correttamente;
q) Rappresentano il Corpo della P.L. su delega del Comandante;
r) Assieme al senso della disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi e sottoposti,
devono tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e
credibilità verso l’istituzione di appartenenza, conformemente alle previsioni del codice di
comportamento.
s) I Responsabili di Servizio possono essere nominati, dal Dirigente, quali soggetti autorizzati
con delega al trattamento dei dati personali.
Art. 16 – Attribuzioni degli Ufficiali
1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e, se nominato, il Vicecomandante. Essi sono responsabili
del procedimento amministrativo e della specifica attività di vigilanza. In particolare gli Ufficiali
cui viene attribuita la responsabilità delle Unità Operative e degli Uffici, nell’ambito delle direttive
impartite dai superiori gerarchici, esercitano le seguenti attività:
a) svolgono attività di coordinamento e controllo del personale loro affidato vigilando a che il
Servizio venga svolto nel rispetto delle disposizioni impartite al personale del Corpo.
Garantiscono la correttezza e la coerenza del Servizio anche attraverso una quotidiana attività di
ispezione e sopralluogo formalmente certificata nel rispetto dei criteri di tracciabilità e
trasparenza;
b) curano, sulla base delle istruzioni normative ed operative ricevute dai superiori gerarchici,
l’aggiornamento professionale e normativo del personale loro affidato;
c) curano i rapporti di collaborazione per gli interventi necessari, con altri enti e con gli altri organi
istituzionali;
d) garantiscono il rispetto delle regole di condotta da parte del personale del Corpo controllando
che il personale dipendente sia curato nella persona e che indossi l’uniforme correttamente;
e) effettuano ispezioni al fine di verificare il corretto utilizzo e lo stato d’uso di strumenti tecnici di
lavoro, anche complessi, lo stato, la manutenzione e la guida dei veicoli di servizio e di tutte le
dotazioni distribuite;
f) firmano le “comunicazione della notizia di reato” ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura
penale, da chiunque materialmente estese, e curano la loro trasmissione alla Procura della
Repubblica competente, previa acquisizione del visto da parte del “Responsabile di Servizio”
gerarchicamente sovraordinato;
g) rappresentano il Corpo della P.L. su delega del Comandante.
2. E’ istituita la figura dell’Ufficiale di Servizio che, per particolari giornate lavorative ed esigenze di
servizio, può essere anche unica, nel rispetto dei limiti orari massimi di legge.

Art. 17 – Attribuzioni dei Sottoufficiali
1. I Sottufficiali coadiuvano gli Ufficiali dai quali dipendono e, nel caso di loro assenza o
impedimento, li sostituiscono. Seguono, inoltre, il personale ad essi affidato nella concreta gestione
dell’attività, curandone la disciplina e l’impiego tecnico-operativo attraverso la fornitura di
istruzioni. In particolare, nell’ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle
direttive impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dagli ufficiali, esercitano le seguenti
attività:
a) verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l’uniforme sia indossata
correttamente;
b) verificano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni;
c) partecipano coordinando operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni,
attraverso la impartizione di istruzioni;
d) espletano, nell’ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, ogni altro incarico loro affidato.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del presente Regolamento, i Sottoufficiali sono in
possesso del grado di Maresciallo Maggiore Aiutante. Essi rispondono al Comandante ed ai
superiori nel rispetto del rapporto gerarchico di cui all’art. 39 del presente Regolamento.
Art. 18 – Compiti del personale appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti
1. Il personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti, in quanto non addetto al coordinamento
e controllo, opera per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e
rappresenta un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e
l’Amministrazione.
2. Esso agisce sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell’adempimento dei compiti d’istituto
ascritti alla Polizia Locale dalla vigente normativa in materia. Possono impartire agli operatori in
sottordine, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali
emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.
Art. 19 – Rapporto gerarchico e rapporti funzionali
1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con
parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i principi del rapporto gerarchico,
richiamato dall’art. 9 Legge 65/1986.
3. La gerarchia si esprime secondo l’ordine di subordinazione, di cui al successivo art. 39 del presente
Regolamento.
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a seguire le direttive impartite dai superiori
gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, in conformità all’impostazione gerarchica
come descritta nell’art. 40 del presente Regolamento.
5. Il superiore ha l’obbligo di indirizzare l’operato del personale dipendente e di assicurare, con
istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio, garantendo ai subordinati parità di trattamento
e tutelandone la dignità.
6. Spetta ad ogni superiore l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di
comportamento di tutto il personale.


TITOLO III – REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA
LOCALE DI PESCARA E FORMAZIONE
Art. 20 – Requisiti di ordine generale per l’accesso al Corpo
1. La particolare specificità che connota le funzioni di Polizia Locale, con riguardo alle peculiarità del
servizio nella triplice declinazione di Polizia stradale, Polizia Giudiziaria e nei limiti dettati dalla
normativa di Pubblica Sicurezza, il ruolo centrale nelle politiche di Sicurezza Urbana, la natura
dinamica di un articolazione del servizio per turni H24, la circostanza per cui il servizio prevede il
porto dell’arma ovvero la necessaria fisicità connessa con le modalità operative sottese
all’espletamento dei compiti afferenti il profilo professionale dell’appartenente all’area Vigilanza
richiedono che per accedere al Corpo di Polizia Locale di Pescara sono di norma richiesti specifici
requisiti fisico-funzionali (Art. 21) e psico–attitudinali (Art. 22) ulteriori e diversi a quelli
ordinariamente richiesti ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale.
2. I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei loro contenuti
generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel “Codice
Europeo di etica per le organizzazioni di Polizia” adottato come raccomandazione [REC (2001) 10]
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001.
3. L’accesso al Corpo della Polizia Locale di Pescara mediante procedimento di selezione pubblica a
posti di categoria “C” e “D” è subordinato al possesso da parte degli aspiranti, oltre ai requisiti
generali previsti dalle norme di legge e regolamenti nonché ai requisiti specifici di cui ai successivi
artt. 21 e 22, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dai pubblici uffici;
e) non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati;
f) non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
g) non essere stati sottoposti a misura di prevenzione , non aver riportato condanne penali e non
avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
h) titolo di studio: quello previsto per le singole categorie professionali e contrattuali così come
stabilito dalla vigente normativa;
i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226;
j) assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero
non essere contrari al porto o all’uso delle armi ed in particolare:
– per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo
da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza,
avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come
previsto dall’art.1, comma1 della Legge 2 agosto 2007, n.130;
– assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed uso dell’arma derivanti da norme di
legge o regolamento ovvero da scelte personali;
– espressa disponibilità al porto e all’uso dell’arma,
k) possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della legge 5 marzo 1986, n. 65 (godimento dei diritti civili
e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati
sottoposti a misura di prevenzione; non essere stati espulsi dalla forze armate o dai corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici) o successive variazioni;
l) requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l’autorizzazione al porto di fucile per
uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale previsti dal D.M.28.4.1998;
m) essere titolari di patente di guida di categoria B, non speciale. Inoltre, essere titolari di patente di
guida non speciale per motocicli secondo lo schema seguente: categoria A2 se l’età posseduta è
tra 18 e 20 anni compiuti; categoria A se l’età posseduta è di almeno 20 anni e non più di 24
anni e l’interessato è stato titolare della patente categoria A2 per almeno due anni, ovvero
patente di categoria A se l’interessato ha compiuto 24 anni. Le predette categorie non devono
essere limitate alla guida dei veicoli con cambio automatico (codice unionale 78). Non sono
equiparate alle predette patenti le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida.
n) espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
4. Costituiscono titoli di preferenza:
– Aver prestato servizio militare ;
– Possesso di una delle seguenti patenti di categoria: C/C1/D/D1.
Art. 21 – Requisiti fisico-funzionali
1. Per l’accesso al Corpo della Polizia Locale di Pescara gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti fisico – funzionali:
a. sana e robusta costituzione fisica;
b. idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia Locale e specificamente al servizio
operativo esterno articolato nelle fasce orarie diurne e notturne (ovvero H24);
c. visus naturale 18/20 complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno;
correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e
con una differenza tra le due lenti non superiore alle tre diottrie;
d. lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche
con normali occhiali;
e. astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: due diottrie quale
somma dell’astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
f. normalità del senso cromatico e luminoso,
g. normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale liminare;
h. assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartia e le alterazioni della
fonazione);
i. assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislepidemie) che possono
limitare l’impiego nelle mansioni in circostanze particolari (condizioni climatiche
sfavorevoli, orari notturni);
j. assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, etc.) con potenziali
alterazioni comportamentali e cardio vascolari;
k. assenza di infermità e imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio e/o respiratorio
l. assenza di malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide, etc.);
m. adeguata capacità funzionale dei quattro arti e della colonna vertebrale, assenza di obesità
patologica e di nanismo;
n. assenza di patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
o. assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni
funzionali ;
p. assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità.
2. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso maschile della categoria “C” le
seguenti attività da eseguirsi in sequenza, con differenziazione delle prove in base all’età
(inferiore a 40/pari a 40 anni o superiore);
A. Candidati di età inferiore a 40 anni:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’00”;
b. Salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
c. 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00”;
B. Candidati di età pari a 40 anni o superiore:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’00”
b. Salto in alto con rincorsa a 0,90 m da superarsi in un massimo di tre tentativi;
c. 3 sollevamenti alla sbarra consecutivi da compiersi nel tempo massimo di 2’00”;
3. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso maschile della categoria “D” le
seguenti attività da eseguirsi in sequenza:
A. Candidati di età inferiore a 40 anni:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’00”,
b. Salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
B. Candidati di età pari a 40 anni o superiore:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 6’00”,
b. Salto in alto di una altezza di 80 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
4. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso femminile della categoria “C” le
seguenti prove da eseguirsi in sequenza, con differenzazione delle prove in base all’età (inferiore
a 40/pari a 40 anni o superiore);
A. Candidati di età inferiore a 40 anni:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’30”;
b. Salto in alto di una altezza di 80 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
c. 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00”;
B. Candidati di età pari a 40 anni o superiore:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 6’00”,
b. Salto in alto di una altezza di 80 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
c. 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00.
5. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso femminile della categoria “D” le
seguenti attività da eseguirsi in sequenza:
A. Candidati di età inferiore a 40 anni:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 6’00”,
b. Salto in alto di una altezza di 80 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
B. Candidati di età pari a 40 anni o superiore:
a. Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 6’30”,
b. Salto in alto di una altezza di 70 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;
6. In caso di non superamento parziale delle tre prove previste dai commi da 2 a 5, per le previste
fasce di appartenenza, gli aspiranti sono tenuti a ripetere esclusivamente la/e prova/e non
superata/e.
7. La mancanza dei requisiti fisico – funzionali comporta la non ammissione dell’aspirante al
proseguo del procedimento selettivo.
Art. 22 – Requisiti Psico-Attitudinali
1. Per l’accesso a posti di categoria “C” nel Corpo della Polizia Locale di Pescara, gli aspiranti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti psico – attitudinali:
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla
capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che
autocritica, all’assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da
abilità comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni
comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale
coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell’umore
nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie
del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a
contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione,
memorizzazione ed esecuzione;
d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti
interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far
fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro
formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.
2. Per l’accesso a posti di categoria “D” nel Corpo della Polizia Locale di Pescara, gli aspiranti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti psico – attitudinali:
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla
capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che
autocritica, all’assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, caratterizzato dalla capacità
di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un
patrimonio culturale che consenta
b) una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;
c) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo
stress;
d) una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni
tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa;
e) una capacità intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se
prevalentemente pratici, richiedono capacità logico-critiche, un pensiero articolato nonché una
idonea capacità di osservazione e memorizzazione;
f) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una
spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire
anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale
nell’ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da
una funzionale disposizione motivazionale al servizio.
3. La mancanza dei requisiti psico – attitudinali comporta la non ammissione dell’aspirante al
proseguo del procedimento selettivo.
Art. 23 – Accertamento dei requisiti
1. Gli aspiranti che avranno superato le prove concorsuali saranno avviati presso le strutture sanitarie
competenti per essere sottoposti a visita ed accertamenti medici tesi a verificare il possesso dei
requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal presente regolamento, nonché il possesso
dei requisiti di idoneità al maneggio ed uso delle armi.
2. Gli aspiranti partecipanti ai procedimenti selettivi devono, inoltre, dimostrare l’effettiva capacità
alla guida di un motociclo.
3. L’accertamento della capacità tecnica alla guida di motociclo avviene secondo le modalità previste
per il conseguimento della patente di categoria A così come previsto dal D.M. 20 maggio 2013 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, comporta l’esclusione dal concorso
ovvero, nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di
diritto.
Art. 24 – Requisiti di permanenza del Corpo e modifica del profilo professionale
1. I requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento sono necessari per l’accesso al
Corpo e devono permanere per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il mancato possesso di anche
solo uno dei requisiti previsti comporta la conversione del profilo professionale del dipendente, nel
rispetto della normativa vigente alla quale si rinvia.
2. In sede di prima applicazione, l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisicofunzionale di cui all’art. 21 commi da 2 a 5, secondo la fascia di appartenenza, può essere effettuato
mediante l’espletamento di prove fisiche, differenziate sia tra personale di genere maschile e quello
di genere femminile, sia in relazione all’età dei partecipanti.
3. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell’attività sportiva da parte degli appartenenti al
Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario allo
svolgimento dell’attività istituzionale, al superamento delle prove di cui al precedente comma 2, e a
garanzia del miglior rendimento professionale.
4. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo
possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell’efficienza, da determinati
servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica rilasciata dal medico competente.
5. I dipendenti riconosciuti inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del
personale del Corpo di Polizia Locale, vengono destinati a mansioni diverse ed equivalenti a quelle
di specifica attribuzione del personale assegnato all’area della vigilanza, previa conversione del
profilo professionale ad altro profilo professionale idoneo equivalente da attuarsi con
provvedimento adottato dal Settore Risorse Umane, su proposta del Comandante del Corpo di
Polizia Locale.
Art. 25 – Formazione professionale
1. Il Corpo di Polizia Locale assume il metodo della formazione ricorrente e dell’aggiornamento
professionale degli operatori come modalità ordinaria di funzionamento.
2. Il Comando del Corpo cura la formazione professionale e l’istruzione di tutti gli appartenenti al
Corpo, mediante corsi ed altre iniziative di cui sarà data la massima diffusione.
3. Le attività relative alla formazione, alla riqualificazione, all’aggiornamento ed alla specializzazione
per gli appartenenti al Corpo, sono svolte avvalendosi di attrezzature interne ed esterne
all’Amministrazione Comunale.
4. I docenti sono scelti tra gli appartenenti al Corpo e tra altri operatori qualificati, interni ed esterni,
all’Amministrazione; in particolare, quando le materie di insegnamento rivestono rilevante
complessità tecnico-giuridica, ci si può avvalere anche di docenti universitari, di personale
appartenente alla Magistratura e/o alle Forze dell’Ordine.
5. La frequenza dei corsi e delle conferenze, tenuti in orario di servizio, è obbligatoria per il personale
cui gli stessi sono destinati. I corsi e le conferenze possono essere organizzati in più sessioni, per
consentire la più ampia partecipazione.
6. L’Amministrazione, onde preservare l’incolumità personale degli operatori e dei terzi, può
organizzare corsi di addestramento per la difesa personale, per l’utilizzo di presidi tattici difensivi
(ove gli stessi siano previsti dalla legge regionale) diversi dalle armi, per le tecniche di gestione di
situazioni a rischio e per qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio di competenza.
Art. 26 – Aggiornamento e specializzazione professionale
1. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l’aggiornamento della propria preparazione
professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando.
2. L’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all’interno del Corpo mediante
lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni
legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza da tenersi, per
quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, almeno una volta all’anno.
3. L’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e giornate di studio
e con la partecipazione a corsi e convegni fuori sede. I partecipanti hanno l’obbligo di riferire
quanto appreso a colleghi, verbalmente o con relazione scritta, e di fornire alla Segreteria del
Comando il materiale acquisito.
4. Qualora determinati argomenti inerenti il servizio debbano essere illustrati verbalmente e
collettivamente al personale, o integrati da prove pratiche, il Comando indice riunioni. Il personale
ha l’obbligo di partecipare a dette riunioni anche se tenute fuori dal proprio orario di lavoro
ordinario; dall’obbligo resta escluso il personale in riposo o in ferie o che stia godendo di un
permesso rientrante tra quelli previsti dalla legge.
Art. 27 – Istruttori di Tiro
1. Con provvedimento del Comandante sono nominati Istruttori di tiro del Corpo della Polizia Locale,
gli operatori di P.L., in possesso della licenza di Istruttore e/o Direttore di Tiro a segno, rilasciata ai
sensi dell’art. 31 L. 110/1975, e della qualifica di Istruttore Istituzionale UITS rilasciata
dall’Unione Italiana Tiro a Segno, che abbiano almeno dieci anni di servizio, espletati nell’ambito
del Servizio Vigilanza dell’Ente di appartenenza, con comprovata professionalità ed esperienza
nell’ambito della formazione al tiro della Polizia Locale.
2. Sono invece nominati Direttori di tiro del Corpo della Polizia Locale, con provvedimento del
Comandante, gli operatori di P.M. in possesso della licenza di Istruttore e/o Direttore di Tiro a
segno, rilasciata ai sensi dell’art. 31 L. 110/1975, sempre che abbiano almeno dieci anni di servizio
espletati nell’ambito del Servizio Vigilanza dell’Ente di appartenenza, con comprovata
professionalità ed esperienza nell’ambito della formazione al tiro della Polizia Locale.
3. Le figure individuate ai precedenti comma 1 e 2, svolgono le attività formative specialistiche di
addestramento al tiro con armi a fuoco degli operatori della Polizia Locale, presso i Poligoni del
Tiro a Segno Nazionale o di altre forze di Polizia o campi di tiro all’aperto, presenti sul territorio.
Art. 28 – Mobilità, Comando e Distacco
1. Per i distacchi, comandi, mobilità o qualsiasi utilizzo temporaneo presso altre Amministrazioni, si
rinvia alla normativa vigente, ferma restando la necessaria autorizzazione dell’organo di governo,
previa autorizzazione del Comandante del Corpo.
2. In caso di mobilità in ingresso da altra amministrazione, è sempre previsto l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
TITOLO IV – NORME RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 29 – Orario di lavoro e turni di servizio
1. L’orario di lavoro è organizzato in turni h 24 articolati con la modalità di servizio di cinque ore e
cinquanta minuti ovvero sette ore. L’attivazione del turno notturno è strettamente correlato al
rispetto del parametro della dotazione organica di cui all’art. 10 del presente Regolamento. Alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento il turno notturno risulta sospeso, in attesa
dell’adozione della delibera di Giunta di cui al citato art. 10.
2. La cadenza del riposo compensativo maturato viene preventivamente stabilita e riportata sulla
programmazione dei riposi annuali, predisposta prima dell’inizio dell’anno solare.
3. Il Comandante, per esigenze dovute per eventi di particolare rilevanza, di propria iniziativa, sentito
il Sindaco, ovvero su richiesta dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, può disporre che il
personale presti la propria opera in turni a cavallo dei quadranti ovvero di durata superiore alle sei
ore ordinarie. Le eventuali ore eccedenti l’orario ordinario contrattualmente previsto sono
compensate come lavoro straordinario o sono recuperate.
4. Le prestazioni oltre l’orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente dagli operatori per tutto il
tempo necessario, anche quando non sia possibile avere ordini superiori, al fine di portare a
compimento un’operazione di servizio già iniziata in turno ordinario e non procrastinabile (es.
rilevamento incidenti stradali), ovvero in situazioni di emergenza ovvero, altresì, in attesa
dell’arrivo del collega assegnato al turno successivo quando ciò sia previsto dall’ordine di servizio.
5. Il Comandante, attraverso l’Ordine di servizio quotidiano, organizza il lavoro del personale del
Corpo e la sua distribuzione nei quattro quadranti (mattina, pomeriggio, sera e notte) in modo di
garantire un’adeguata presenza di personale in relazione alle esigenze della cittadinanza e nel
rispetto della disciplina normativa e dei C.C.N.L. .
6. Le modalità di espletamento dei servizi sono determinate dal Comandante, di norma attraverso
l’Ordine di servizio quotidiano, ovvero attraverso disposizioni di servizio specifiche, temporanee o
permanenti.
7. Il personale deve essere operativo (cambiato, armato e in possesso delle necessarie dotazioni) entro
15 minuti dall’orario stabilito nell’ordine di servizio.
8. Il personale deve cessare di essere operativo non prima di 15 minuti dall’orario stabilito nell’ordine
di servizio.
9. Al personale con profilo professionale amministrativo che opera all’interno del Corpo si applica di
norma l’articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni (comprese le fasce di flessibilità e i rientri
settimanali) del rimanente personale del Comune di Pescara; è facoltà del predetto personale
concordare con il Comandante articolazione oraria su sei giorni.
Art. 30 – Esenzione dai turni notturni
1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Pescara che abbia almeno 55 anni di età e che non sia
titolare di Posizione Organizzativa, o che non rivesta il ruolo di Ufficiale di Servizio, può chiedere
di essere esentato dal prestare normalmente servizio nei turni del quadrante di notte, salvo
inderogabili e comprovate esigenze di servizio stabilite dal Comandante in relazione alla
funzionalità dello stesso.
2. È facoltà del Comandante utilizzare il personale che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1
non più di 5 volte l’anno, in occasione di eventi di particolare rilevanza (es. Capodanno, etc.), in
turni del quadrante notte.
3. Al fine di mantenere l’equilibrio nell’organizzazione dei servizi notturni tra i diversi Servizi del
Corpo, è facoltà del Comandante assegnare il dipendente che si è avvalso della facoltà di cui al
comma 1 ad un diverso Servizio del Corpo con provvedimento motivato.
Art. 31 – Programmazione dei turni
1. Il Comandante, sulla base delle eventuali direttive del Sindaco, con propria disposizione da
emanarsi di norma entro il 25 del mese precedente, stabilisce il quadrante d’impiego per ciascun
mese. Detta programmazione è comunicata agli operatori.
2. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Pescara, entro il 15 del mese precedente, hanno la
facoltà di rappresentare all’Ufficio Maggiorità e all’Ufficio Relazioni esterne, via e-mail, le
eventuali esigenze personali attinenti al turni di servizio affinché il Comandante ne possa tenerne
conto nella programmazione. Entro la stessa data devono presentare le richieste di congedo
ordinario, di recupero ex art. 24 del presente regolamento, di permesso studio e per quanto
possibile di congedi parentali e congedi ex legge 104/1992.
3. In relazione a particolari esigenze di servizio appalesatesi successivamente alla data di
comunicazione della programmazione mensile, il Comandante può disporre parziali variazioni alla
programmazione mensile.
Art. 32 – Ordini di servizio (quotidiano – permanente e circolari)
1. Gli atti per la programmazione, l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti e servizi d’istituto,
vengono adottati dal Comandante / Dirigente e sono:
a) l’ordine di servizio quotidiano;
b) l’ordine di servizio permanente;
c) la circolare.
2. L’ordine di servizio quotidiano dispone, per ciascun dipendente, il turno, il posto di lavoro ed
eventuali particolari modalità di espletamento del servizio, come richiamato nel successivo art. 50
del presente regolamento. Tale documento costituisce obiettivo di lavoro quotidiano a carico del
personale.
3. L’ordine di servizio permanente è il documento contenente precise disposizioni mediante il quale il
Comandante impartisce direttive in merito all’organizzazione e/o all’esecuzione dei servizi o, in via
generale, per introdurre regole di comportamento particolari, disciplinanti l’attività degli
appartenenti al Corpo, che devono essere rigorosamente osservate dagli stessi.
4. La circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per portare a
conoscenza il personale di nuove disposizioni normative o per uniformare la condotta degli
appartenenti al Corpo e/o del personale in servizio presso il Comando di Polizia Locale.
Art. 33 – Reperibilità
1. Per far fronte ad emergenze e situazioni eccezionali che richiedono la presenza di personale di
vigilanza, è istituito il servizio di reperibilità secondo le modalità contenute negli accordi intercorsi
tra l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. All’uopo, nell’ordine di servizio quotidiano, viene
individuato il contingente appartenente al corpo da chiamare in servizio in caso di assenza a
qualsiasi titolo del personale comandato nei quadranti notturni, attualmente sospesi per carenza di
organico, ovvero nei casi meglio esplicitati al successivo comma 3.
2. La reperibilità si attiva al termine del turno ordinario di servizio, secondo un calendario mensile
predisposto dal Dirigente di Settore.
3. Il concorso alla reperibilità è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo nel caso che il servizio
ordinario non sia in grado di sopperire alle varie emergenze, anche nei casi di calamità ed eventi
eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, per esempio: frane, incendi, terremoti,
alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute
pubblica ed altri eccezionali fenomeni. Il personale può essere attivato con una comunicazione
telefonica o con altro mezzo informativo.
Art. 34 – Controlli sui servizi e soluzione degli ostacoli che si frappongano alla
regolare esecuzione del servizio
1. Gli Ufficiali di servizio devono controllare costantemente il buon andamento del servizio ed il
corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui
al comma 1, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, è tenuto a far rimuovere con immediatezza
qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Art. 35 – Assenze dal servizio
1. L’obbligo di comunicazione delle assenze (per malattia, infortuni, ecc.) viene adempiuto, da parte
dell’appartenente al Corpo, oltre che per le vie di legge, anche – e nell’immediatezza – mediante
avviso verbale agli Ufficiali di riferimento del Corpo di P.M. (Responsabile di Servizio ed Ufficiale
di servizio).
2. Tale avviso deve avvenire, anche mediante comunicazione telefonica e, salvo i casi di urgenza,
almeno tre ore prima dell’inizio del servizio e, comunque, nel più breve tempo possibile, in modo
da permettere l’eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.
3. Tale disposizione si applica anche al personale di cui all’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 36 – Riposo settimanale e festività infrasettimanale
1. Il riposo settimanale deve essere usufruito assicurando i servizi anche nei giorni festivi (domenica e
festività infrasettimanali); lo stesso, come da normativa contrattuale, deve essere assicurato nel
periodo di 15 giorni successivi all’espletamento del servizio e può essere differito solo a cura e per
esigenze di servizio del Comando.
2. Al personale che presta servizio nei giorni festivi settimanali e infrasettimanali deve essere
corrisposta la retribuzione secondo le previsioni delle norme di contratto nazionali e comunali.
Art. 37 – Congedo ordinario e congedi straordinari
1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti
secondo la normativa contrattuale e quella di cui al vigente Regolamento del Personale dell’Ente.
2. Il congedo ordinario è concesso dai Responsabili Servizio o dal Comandante del Corpo, secondo le
modalità di cui al successivo comma 3.
3. La richiesta delle ferie, e delle altre tipologie di congedo, va presentata al Responsabile di Servizio
tramite portale informatico dell’Ente, almeno tre giorni prima della data d’inizio delle stesse, fatta
eccezione per le richieste di congedo per urgenti motivi sopravvenuti, per le quali è sufficiente
chiedere al Responsabile di Servizio preventiva e motivata autorizzazione a mezzo telefono, con
successiva presentazione di adeguata documentazione giustificativa. Il Responsabile di Servizio
valuta le istanze di congedo unitamente all’Ufficio Maggiorità e all’Ufficio Relazioni esterne,
verificando la disponibilità di un adeguato contingente di personale in servizio nel periodo
richiesto, volto a garantire la piena funzionalità delle attività del Comando.
4. Tale disposizione si applica anche al personale di cui all’art. 16 del presente Regolamento.
5. Nella programmazione dei turni di ferie il Comandante deve tenere conto dei seguenti parametri:
a) non può essere programmata la concessione di congedo ordinario a più del 25% percento della
forza di ciascun Ufficio – Unità operativa in cui si articola il Corpo, tenuto conto dell’effettiva
forza assegnata;
b)nel periodo tra il 20 dicembre e il 10 gennaio dell’anno successivo non possono, di norma, essere
concessi periodi di congedo ordinario superiore ai 5 giorni consecutivi in modo di garantire a più
dipendenti possibili di fruire del congedo ordinario il giorno di Natale alternativamente al giorno di
Capodanno;
c) i responsabili di Posizione Organizzativa e gli Ufficiali turnano tra di loro in modo di garantire il
godimento del congedo ordinario e assicurare, al contempo, la piena funzionalità di ogni singolo
Ufficio del Comando.
6. Le richieste di congedo ordinario, sulla base della programmazione predisposta dal Comandante
devono essere presentate dagli appartenenti al Corpo al responsabile di Posizione Organizzativa da
cui dipendono gerarchicamente entro il 15 del mese precedente alla data di inizio del periodo di
congedo.
7. I responsabili di Posizione Organizzativa ricevuta la richiesta di cui al comma precedente devono
immediatamente notiziarne l’Ufficio Maggiorità e l’Ufficio Relazioni esterne affinché il
Comandante ne possa tener conto nella programmazione.
8. In relazione di eccezionali esigenze di servizio il Comandante può negare congedi ordinari –
recuperi in determinati periodi dell’anno ovvero di revocare quelli già concessi qualora si
cumulassero con ulteriori assenze (per malattie o altre motivazioni) tali che risulti assente più del
40% della forza del Corpo. Altresì per eccezionali esigenze motivate il Comandante può concedere
deroghe rispetto a quanto indicato nel precedente comma 5.
9. Il personale del Corpo di Polizia Locale di norma programma di usufruire la totalità delle ferie nel
rispetto delle norme del CCNL in vigore e delle altre disposizioni interne.
10. Il Comandante, nel caso di mancata fruizione dei congedi ordinari annuali previsti dal CCNL, può
disporre in applicazione dell’art. 2109 del codice civile, la collocazione in ferie del personale del
Corpo in relazione alle esigenze operative del Corpo stesso.
Art. 38 – Servizi di rappresentanza
1. Al Corpo di polizia locale compete l’espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle
manifestazioni e cerimonie pubbliche dall’Amministrazione Comunale.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli
onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o
militare.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO E MODALITA’ DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
CAPO I – NORME DI COMPORTAMENTO
Il personale oltre che alle norme di comportamento contenute nel presente regolamento, deve attenersi
anche alle norme contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Pescara.
Art. 39 – Organizzazione Gerarchica, Ordini e Direttive
1. L’ordine gerarchico decrescente dei gradi attribuiti agli appartenenti al Corpo Di Polizia Locale di
Pescara da cui dipendono i doveri di subordinazione, è il seguente:
a) Comandante, Colonnello;
b) Vice-Comandante, Tenente Colonnello;
c) Ufficiale, Tenente Colonnello;
d) Ufficiale, Maggiore;
e) Ufficiale, Capitano;
f) Sottufficiale, Maresciallo Maggiore Aiutante;
g) Agente a 3 “v”;
h) Agente a 2 “v” ;
i) Agente a 1 “v “ Agente scelto;
j) Agente.
2. L’ordine gerarchico decrescente degli incarichi all’interno del Corpo di Polizia Locale di Pescara
da cui dipendono i doveri di subordinazione, è il seguente:
a) Comandante Dirigente del Corpo;
b) Vice Comandante;
c) Responsabile di Posizione Organizzativa o alta Professionalità Responsabile di Servizio;
d) Responsabile di Unità Operativa;
e) Responsabile di Ufficio.
3. La posizione gerarchica dei singoli componenti nel Corpo è determinata dall’incarico ricoperto; a
parità di incarico dal grado ricoperto; a parità di grado, dall’anzianità di servizio nello stesso grado;
a parità di anzianità di servizio nello stesso grado dall’età anagrafica.
4. Ogni appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti dai
superiori gerarchici.
5. Qualora l’appartenente al Corpo ritenga che gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti da un
superiore gerarchico siano palesemente illegittimi, deve farlo rilevare al superiore che lo ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, egli è tenuto a darne
esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti di legge il superiore che lo ha impartito.
6. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l’ordine ritenuto palesemente illegittimo deve
essere eseguito su rinnovata richiesta, anche verbale alla presenza di un testimone, del superiore,
che al termine del servizio ha l’obbligo di confermarlo per iscritto. Chi esegue l’ordine rinnovato
oralmente lo comunica via radio alla Centrale Operativa e Videosorveglianza facendo annotare il
nome del superiore, quello del testimone e l’ora.
7. L’appartenente al Corpo, al quale venga impartito un ordine, ancorché scritto, la cui esecuzione
costituisca manifestamente reato, non deve eseguirlo, ma è tenuto a darne informazione immediata
ai superiori.
8. Ove all’esecuzione di un ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e
non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l’appartenente al Corpo deve adoperarsi, per quanto
possibile, per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizi al servizio. Di
quanto posto in essere dovrà informare al più presto il suo superiore, riferendo dei risultati ottenuti
e delle conseguenze derivate dal suo intervento.
9. Costituisce violazione dei doveri dell’appartenente al Corpo corrispondere direttamente alle
richieste che pervengono da parte degli uffici comunali o degli amministratori, salvo i casi di
assoluta necessità o urgenza o di richieste che pervengano personalmente dal Sindaco, in quanto
soltanto il Comandante o i sui delegati possono disporre del personale del Corpo.
10. L’appartenente al Corpo, che avesse ricevuto e corrisposto all’ordine urgente non pervenutogli
attraverso la normale via gerarchica, non appena possibile dovrà darne comunicazione al
responsabile della struttura di appartenenza.
Art. 40 – Facoltà di Rivolgersi ai Superiori
1. L’appartenente al Corpo, per qualsiasi problema inerente l’attività di servizio deve rivolgersi al
responsabile dell’Ufficio di appartenenza ed in caso di non soddisfazione, ovvero qualora il
problema riguardi i rapporti con il proprio superiore, al responsabile del Servizio in cui è
incardinato.
2. Espletate le procedure di cui al comma 1 con insoddisfazione, ovvero in casi particolarmente gravi,
l’appartenente al Corpo può rivolgersi, previo appuntamento, direttamente al Comandante, il quale
lo riceverà personalmente in un tempo compatibile con gli impegni connessi con il suo Ufficio.
L’appartenente al Corpo, per motivi di riservatezza o delicatezza, può consegnare scritti in plichi
sigillati al Responsabile dell’Ufficio di appartenenza che ne rilascia ricevuta e provvede all’inoltro
al Responsabile del Servizio o al Comandante.
Art. 41 – Rapporti Esterni
1. Gli appartenenti al Corpo, durante il loro servizio, devono:
a) tenere un comportamento costantemente improntato alla massima correttezza, imparzialità e
cortesia, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla
cittadinanza e di ottenere la migliore e spontanea collaborazione, astenendosi da comportamenti o
atteggiamenti che risultino di nocumento all’immagine del Corpo e di pregiudizio per la stessa
Amministrazione Comunale;
b) dimostrare la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini garantendo l’esercizio dei loro
diritti, favorendo l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo, secondo le
disposizioni generali fornite dal Comandante, a completamento della normativa relativa al diritto
di accesso e di informazione nonché di quella a tutela della riservatezza e, in ogni caso,
rispettando rigorosamente il segreto d’ufficio;
c) rivolgersi al cittadino usando le formule di cortesia usuali;
d) dimostrare lealtà e senso della disciplina nei confronti dei superiori gerarchici;
e) dimostrare lealtà e cortesia nei confronti dei colleghi e dei subordinati gerarchicamente.
2. Gli appartenenti al Corpo, anche fuori della loro attività di servizio, devono:
a) non usare la posizione che ricoprono nell’Amministrazione per ottenere vantaggi che non gli
spettino; nei rapporti privati non menzionare né fare altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
b) non rilasciare dichiarazioni che riguardino l’operato del Corpo, fatte salve le comunicazioni e le
informazioni di pubblica utilità;
c) astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine
dell’Amministrazione o del Corpo o che consistano in apprezzamenti o rilievi sull’operato degli
Amministratori, dei superiori o dei colleghi;
d) tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso
l’istituzione di appartenenza.
3. Gli appartenenti al Corpo, durante il servizio, non devono:
a) consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
b) sedersi o fermarsi a leggere giornali o comunque scostarsi da un contegno dignitoso e
professionale;
c) allontanarsi per ragioni che non siano di servizio dall’itinerario assegnato o abbandonare il
servizio affidato;
d) occuparsi dei propri affari o interessi;
e) fare acquisti o entrare negli esercizi pubblici, a meno che non sia richiesto da motivi di servizio o
da imprescindibili necessità;
f) fare uso di telefoni cellulare o smartphone non per esigenze di servizio; è consentito l’uso del
cellulare personale per brevi telefonate indifferibili e comunque mai durante l’attività operativa;
4. Rientra tra i doveri degli appartenenti al Corpo quello di evitare, tranne che per ragioni di servizio, i
rapporti con i pregiudicati e con le persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Gli appartenenti al Corpo non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente e/o a titolo di mera
amicizia, della redazione di esposti o ricorsi su materie oggetto dell’attività del Corpo.
6. I contatti con i mezzi d’informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un
suo delegato, che si avvale per tale l’attività dell’Ufficio Stampa dell’Amministrazione Comunale.
Art. 42 – Cura della Persona
1. Le prescrizioni del presente articolo costituiscono direttiva generale per la disciplina dell’aspetto
esteriore del personale del Corpo della Polizia Locale di Pescara.
2. Il personale è tenuto a mantenere un aspetto consono al proprio status, evitando ogni forma di
eccentricità.
3. Non è consentito, per nessun motivo, variare la foggia dell’uniforme.
4. In relazione all’aspetto esteriore, gli appartenenti al Corpo portano i capelli:
a) puliti, ordinati, ben curati, scoprendo le orecchie, il taglio non bizzarro od inusuale e, se tinti, di
colore naturale, evitando ogni forma di appariscenza;
b) la lunghezza posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche o
camicie. Qualora li si desideri più lunghi, durante il servizio devono essere raccolti in una
treccia o in una “coda di cavallo” (per le operatrici) ed in uno chignon (per gli operatori)
contenuto all’interno del copricapo;
g) lacche, gelatine e brillantine, se utilizzate per mantenere in ordine l’acconciatura, dovranno
essere di colore neutro.
5. Il personale maschile appartenente al Corpo può portare la barba e i baffi:
a) essi devono essere ben tagliati, ordinati e di lunghezza non eccessiva o sproporzionata;
b) la parte del viso non interessata da barba e baffi deve comunque essere ben rasata;
c) la barba e i baffi devono essere tali da consentire il corretto uso di eventuali mascherine
6. Nell’espletamento del servizio non è consentito l’uso di piercing, né tantomeno l’esibizione di
tatuaggi.
7. Inoltre non sono consentiti orecchini appariscenti e/o che comunque scendano al di sotto del bordo
inferiore del lobo dell’orecchio, collane di grandi dimensioni ed altri elementi ornamentali che
alterino l’assetto formale dell’uniforme o, comunque, che siano incompatibili con la sicurezza fisica
dell’operatore.
8. Le mani dovranno essere sempre ben curate e dovranno essere evitate forme o smalti con colori
appariscenti, che siano incompatibili con l’aspetto formale dell’uniforme.
9. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Pescara sono tenuti al tassativo rispetto delle
norme del presente articolo costituendo ogni discrepanza illecito disciplinare ai sensi del vigente
ordinamento.
Art. 43 – Uso dell’Uniforme e dell’Abito Civile
1. Gli appartenenti al Corpo prestano normalmente servizio in uniforme, in conformità alla vigente
disciplina regionale.
2. Il personale del Corpo è altresì autorizzato a portare l’uniforme nel percorso casa – lavoro e
viceversa nonché in particolari occasioni di carattere personale se preventivamente autorizzato dal
Comandante.
3. Il Comandante individua, con proprio provvedimento, il personale permanentemente autorizzato
ad indossare l’abito civile in funzione delle particolari attività svolte. Egli può inoltre autorizzare
individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l’abito civile in servizio per lo
svolgimento di un particolare compito, o per gravi motivi di carattere personale, o per esigenze di
sicurezza.
4. Il Comandante, in caso di gravidanza, può autorizzare l’uso di abiti civili su richiesta
dell’interessata, al manifestarsi dell’esigenza.
5. Il Comandante, con riferimento al personale giudicato inidoneo al servizio esterno d’istituto, ha
facoltà di valutare i casi in cui l’infermità / lesione incida negativamente sul decoro dell’aspetto
esteriore nonché autorizzare in modo permanente l’uso dell’abito civile nelle fattispecie in cui si
evidenzi un effettivo disagio degli operatori in argomento.
6. Il Comandante, il Vice Comandante e gli ufficiali hanno la facoltà di indossare l’abito civile
quando lo ritengono necessario per assumere informazioni o per compiere attività di servizio di
carattere riservato o delicato. I predetti portano necessariamente l’uniforme in occasione di
cerimonie, riunioni o eventi in cui intervengono in forma ufficiale in rappresentanza del Corpo.
7. Il personale autorizzato ad indossare abiti civili in servizi non operativi (come ad es. attività
d’ufficio, pubbliche relazioni, etc.), nella scelta dei capi di vestiario e degli accessori (sciarpe,
cravatte, fazzoletti, spille, etc.) deve attenersi a criteri estetici di sobrietà, decoro ed eleganza,
evitando forme di eccentricità relativamente alla foggia ed agli abbinamenti cromatici.
8. Il personale del Corpo porta la camicia dell’uniforme ordinaria (e gli altri capi equivalenti delle
diverse tipologie d’uniforme) di colore bianco.
9. Per le tipologie di uniforme per le quali esistono varianti stagionali, il Comandante, dispone
sull’uso delle suddette varianti in base ai cambiamenti stagionali e a quelli climatici nonché
coordinandosi con quanto applicato dalle Forze di Polizia dello Stato nel territorio.
10. In relazione all’unificazione nel blu della versione estiva ed invernale della divisa ordinaria, è
facoltà del singolo operatore di indossare, a seconda delle condizioni climatiche, quella ritenuta
più confortevole.
11. Tutti coloro che sono addetti al coordinamento e controllo hanno l’obbligo di controllare che il
personale dipendente si attenga a dette norme nonché che vesta l’uniforme con cura, senza usare
indumenti che presentino usura o alterazioni tali da nuocere al decoro dell’uniforme stessa e di
chi l’indossa, oltre che rispettino in modo tassativo le norme sulla cura della persona.
12. Stante l’obbligo dell’uso dell’uniforme e, quindi, l’onere di mantenere il perfetto aspetto,
l’Amministrazione provvede, con apposite procedure e secondo i consueti procedimenti
amministrativi, alla manutenzione delle uniformi.
Art. 44 – Saluto
1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e di rispetto, nonché un modo per
dimostrare la professionalità dell’appartenente al Corpo della Polizia Locale di Pescara.
2. Il personale del Corpo in uniforme saluta la Bandiera Nazionale, il Gonfalone del Comune di
Pescara, le Autorità civili, militari e religiose, il Sindaco, gli Assessori comunali, i Consiglieri
comunali, il Comandante, i superiori gerarchici del Corpo in divisa che devono rispondere nella
stessa forma, il cittadino che lo interpella o a cui si rivolge; se in abito civile, ha l’obbligo di
qualificarsi preventivamente esibendo la tessera personale di riconoscimento.
3. Il saluto consiste nel portare la mano destra (con il palmo aperto, dita dritte ed unite e pollice
“nascosto”) alla visiera del berretto, tenendo il braccio in asse con il torace ed in modo tale da
formare con il fianco un angolo retto. Il personale che opera negli uffici in uniforme ma privo di
copricapo rende il saluto, quando dovuto, alzandosi in piedi ed assumendo la posizione di attenti.
4. Il personale che opera a bordo di veicoli, ovvero in servizio di scorta, ovvero impegnato nella
regolamentazione del traffico o, comunque, materialmente impedito dall’espletamento di compiti
di istituto, è dispensato dall’obbligo del saluto.
5. La mancanza del saluto o delle formule di cortesia è perseguita disciplinarmente.
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 45 – Tipologia e Modalità dei Servizi
1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Pescara svolgono il servizio esterno con una delle
seguenti quattro modalità:
a) servizio a piedi,
b) servizio a bordo di velocipede,
c) servizio a bordo di motocicli e motoveicoli,
d) servizio a bordo di autoveicolo.
2. Gli operatori del Corpo svolgono di norma le seguenti tipologie di servizio:
a) controllo del territorio e polizia di prossimità;
b) regolazione della circolazione pedonale, veicolare e controllo del traffico;
c) polizia giudiziaria;
d) polizia amministrativa delle attività produttive;
e) polizia amministrativa dell’edilizia e dell’ambiente;
f) amministrazione e gestione delle contravvenzioni;
g) sicurezza urbana;
h) pronto intervento, in risposta alle segnalazioni e alle richieste pervenute direttamente dai
cittadini alla Centrale Operativa e Videosorveglianza del Corpo;
i) supporto all’attività di soccorso pubblico;
j) ogni altra attività attribuita al Corpo in forza di legge, regolamento od altro atto
dell’Amministrazione Comunale.
3. Tutte le tipologie di servizio sono svolte da pattuglie di due operatori.
4. È facoltà del Comandante, in coerenza con le direttive del Sindaco nonché in relazione alla
complessità del servizio da svolgere, delle condizioni di contesto e degli eventuali particolari fattori
di rischio, disporre che i servizi di cui al comma 2 siano svolti con pattuglie composte da un
numero di operatori superiore a due.
5. È facoltà del Comandante, in relazione alla complessità del servizio da svolgere, delle condizioni di
contesto e degli eventuali particolari fattori di rischio, disporre che alcuni servizi siano svolti con
pattuglie di tre o più operatori ovvero utilizzando più pattuglie contemporaneamente.
Art. 46 – Servizi Appiedati
1. I Servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico nella fase statica e
dinamica, alla rilevazione delle infrazioni e degli incidenti, nonché al controllo del territorio.
2. Le suddette attività si svolgono di norma con le seguenti modalità:
a) regolazione manuale del traffico;
b) presidio al semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
c) servizio mobile lungo itinerari prefissati;
d) servizio misto di regolazione manuale e mobile lungo itinerari prefissati;
e) servizio alle scuole per l’entrata e l’uscita degli alunni;
f) servizi d’ordine di scorta e di rappresentanza in occasione delle pubbliche funzioni e
manifestazioni cittadine, di scorta al Gonfalone del Comune.
Art. 47 – Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi
1. In aggiunta ai servizi previsti dal precedente articolo, quelli con uso dei veicoli, consistono
principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.
2. Le attività di cui sopra si svolgono secondo le seguenti modalità:
a) Servizio con velocipede o ciclomotore;
Il servizio consiste nella sorveglianza mobile lungo un itinerario prefissato con compiti
espressamente indicati. Coloro che vi sono destinati, lo esercitano con velocipede o ciclomotore,
forniti dall’Amministrazione;
b) Servizio con motociclo:
Il servizio consiste nella sorveglianza lungo un itinerario con compiti generali inerenti alla
circolazione ed al controllo del territorio, compiti particolari per specifiche modalità
d’accertamento, intervento e controllo. Può altresì attenere al servizio di scorta di veicoli, di
staffetta e di collegamento rapido.
c) Servizio a bordo di Autoveicolo;
Il servizio consiste di norma nello svolgimento dei seguenti compiti:
– Pronto intervento;
– Rilievo incidenti;
– Interventi su reclami;
– Pattugliamento del territorio.
3. Gli appartenenti al Corpo possono ricevere l’incarico di motociclista o di autista purché siano
sottoposti preventivamente al superamento di una pratica di idoneità.
4. Tutti gli addetti al servizio, purché muniti del titolo abilitativo previsto dall’art. 20 del presente
regolamento, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l’espletamento dei compiti
di istituto.
5. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del Corpo, devono condurlo con
perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
6. I veicoli in dotazione alla polizia locale devono essere usati esclusivamente per esigenze d’ufficio.
7. È altresì compito del conducente registrare quotidianamente su apposito libretto il giorno, l’ora, i
chilometri percorsi, i rifornimenti eseguiti ed i motivi per cui è stato usato il veicolo.
8. Eventuali danneggiamenti o sottrazioni devono essere immediatamente segnalati, per iscritto e per
via gerarchica, al Comandante, specificando le circostanze del fatto.
Art. 48 – Collegamento di servizi a mezzo di radio rice-trasmittente
1. I servizi esterni sono di norma effettuati mediante l’utilizzo di apparati rice-trasmittenti collegati
con la Centrale Operativa del Comando.
2. Il Personale comandato deve utilizzare l’apparecchio portatile dato in dotazione secondo le
disposizioni di servizio, inoltre lo stesso ne deve curare la custodia e la funzionalità.
3. Il Comando assegna tale apparecchiatura anche al personale operante in condizioni di complessità
ambientale.
4. Gli Agenti in servizio collegati via radio devono mantenersi permanentemente in collegamento con
la Centrale Operativa, salvo dispensa espressamente accordata per limitato periodo di tempo.
5. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla Centrale Operativa.
In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro già stabilito.
Art. 49 – Servizio sul territorio
1. Il servizio consiste nella presenza costante del personale sull’area di competenza territoriale
assegnatagli.
2. Tutti i servizi previsti dall’ art. 45 comma 2 non precludono l’esecuzione delle altre funzioni
generali spettanti agli appartenenti al Corpo e previste dai precedenti artt. 3 e ss. In particolare,
all’agente spettano gli interventi in materia di tutela del patrimonio Comunale, ecologia ed igiene,
edilizia, polizia urbana, disciplina del traffico e l’informazione o la segnalazione per le attività di
competenza agli altri settori Comunali o ad altre Pubbliche amministrazioni
Art. 50 – Ordine di Servizio Quotidiano
1. Il Comandante emana, supportato dall’Ufficio Turni e Servizi e sulla base della programmazione
mensile, l’ordine di servizio quotidiano nel quale viene indicato per ciascun operatore il turno di
servizio assegnato, la tipologia del servizio a cui è adibito e le eventuali istruzioni di dettaglio.
2. L’ordine di servizio quotidiano viene comunicato mediante e-mail a tutte le strutture del Corpo, di
norma il giorno antecedente a quello di riferimento.
3. Nell’ordine di servizio quotidiano è individuato anche il personale inserito nel turno di reperibilità
serale.
4. Eventuali variazioni di orario apportate dopo l’esposizione dell’ordine di servizio, sono comunicate
agli interessati a cura del Comando.
5. Sono vietate correzioni, spostamenti, cambiamenti, avvicendamenti nel servizio non autorizzati dal
Comando (Responsabili di Servizio o, in assenza, Ufficiale di Servizio).
6. È onere di ciascun operatore informarsi quotidianamente del turno di servizio assegnato il giorno
successivo, con le relative disposizioni ed eventuali prescrizioni relative al tipo di divisa da
utilizzare.
Art. 51 – Presentazione in Servizio
1. Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo indicato
nell’ordine di servizio quotidiano ovvero nell’ordine di servizio speciale, in perfetto ordine nel
vestiario previsto, nell’equipaggiamento personale e con l’armamento previsti. Eventuali ritardi nel
raggiungere il posto di servizio assegnato o eventuali spostamenti dal luogo di servizio debbono
risultare dalla relazione di cui al successivo art. 53 comma 1, con le cause che li hanno determinati.
Art. 52 – Obbligo di intervento
1. Nel rispetto dei doveri connessi alla qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli
appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Pescara hanno l’obbligo di intervento in relazione alle
competenze d’istituto previste dalle leggi e dai regolamenti, dal presente regolamento e dalle
disposizioni ricevute dai superiori gerarchici.
Art. 53 – Obblighi del personale a fine Servizio
1. Al termine del proprio turno di servizio il personale deve succintamente relazionare al Comandante:
a) ogni fatto avvenuto durante l’espletamento del servizio;
b) in merito all’adempimento delle specifiche disposizioni di servizio;
c) in merito all’attività sanzionatoria svolta indicando il numero delle sanzioni contestate e la
loro tipologia;
d) in merito all’attività di polizia giudiziaria svolta.
2. Qualora nel corso del turno di servizio un operatore rimanesse vittima di un infortunio
nell’espletamento del proprio dovere dovrà essere immediatamente redatta una breve relazione
illustrante i fatti che hanno originato l’infortunio da trasmettere senza indugio alla Centrale
Operativa e Videosorveglianza del Corpo per l’immediata informazione al Comandante.
3. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può
essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze.
La protrazione dell’orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza,
dall’Ufficiale più alto in grado al momento presente in Comando ovvero dal Capo Turno della
Centrale Operativa e Videosorveglianza del Corpo.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, il personale impegnato in un intervento assegnato dalla
Centrale Operativa e Videosorveglianza del Corpo non può cessare dal servizio senza aver
completato l’intervento assegnato ovvero senza essere esplicitamente autorizzato dal Capo Turno
della stessa Centrale Operativa e Videosorveglianza.
5. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio
turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza
del personale che deve sostituirlo e deve avere cura di trasmettere a chi lo rileva ogni notizia,
informazione, istruzione, disposizione necessaria al proseguimento del servizio; stessa cosa dicasi
nel caso il servizio cui adempiere non sia ancora terminato.
6. Il Capo Turno della Centrale Operativa e Videosorveglianza deve comunicare le informazioni
rilevanti ai fini del corretto svolgimento del servizio e le consegne ricevute al Capo Turno che gli
subentra.
Art. 54 – Controlli sui Servizi
1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa, il Responsabile di Ufficio ovvero l’addetto al
coordinamento e controllo incaricato di sovraintendere ad uno specifico servizio sono responsabili
del personale loro assegnato e devono controllare il buon andamento dell’attività ed il corretto
comportamento del personale stesso.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui
al comma 1 riferisce, per via gerarchica, al Comandante ed ai Responsabili dei singoli Servizi.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza
qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Art. 55 – Comportamento in pubblico
1. L’operatore di Polizia Locale – genericamente inteso – deve corrispondere alla richiesta dei
cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di gentilezza, disponibilità e cortesia.
2. L’appartenente al Corpo deve fornire sempre, quando richiesto, le proprie generalità ed il numero
di matricola; nel caso di compilazione di atti deve sottoscrivere gli stessi in maniera ben leggibile,
indicando sempre il proprio nome e cognome, unitamente al numero di matricola (ove richiesta).
3. Gli appartenenti al Corpo autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui
debbano far conoscere la loro qualità o allorché l’intervento di servizio assuma rilevanza esterna,
sono tenuti ad applicare sull’abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove
richiesto, la tessera di riconoscimento. Quando opera in abito civile, prima di intervenire, deve
qualificarsi ed esibire la tessera di servizio.
Art. 56 – Segreto d’ufficio e riservatezza
1. Il personale ha il dovere di osservare il segreto d’ufficio in relazione ai contenuti delle attività
espletate e ad ogni informazione acquisita per ragioni d’ufficio.
2. La divulgazione di notizie di interesse della collettività viene fatta dal Sindaco, dall’Assessore
delegato, dal Dirigente o suo delegato previa autorizzazione.
3. Il dipendente non deve usare per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio.
Esso è tenuto altresì ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
4. Il comportamento posto in essere dal dipendente, in violazione di quanto sopra disposto, sarà
oggetto di procedimento disciplinare a carico del trasgressore e, se rientrante nell’ambito di
applicazione del codice penale, anche delle relative conseguenze penali connesse. Per queste
ultime, si rinvia alla normativa in materia vigente.
Art. 57 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
1. Il personale del Corpo Polizia Locale di Pescara, nell’utilizzo, nella custodia e nella conservazione
di ogni bene o attrezzatura appartenente all’Amministrazione Comunale di Pescara ed assegnata in
dotazione di servizio personale o di reparto nonché di ogni bene altrui detenuto a causa e
nell’esercizio della funzione, è tenuto ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, rispondendo dei danni provocati per la scarsa cura e/o
perizia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere
immediatamente segnalati, per iscritto e per via gerarchica, al Comandante, specificando le
circostanze del fatto.
3. Il Comandante del Corpo, svolta l’adeguata istruttoria anche con l’ausilio del Responsabile del
Servizio competente, qualora ritenga emergere profili di responsabilità erariale in capo
all’assegnatario del bene o all’utilizzatore, provvede a redigere rapporto alla Procura Regionale
della Regione Abruzzo presso la Corte dei Conti per i successivi adempimenti di competenza.
4. L’appartenente al Corpo al quale sia stata rilasciata la patente di servizio, si obbliga, ai sensi
dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, a comunicare al Comandante ogni
variazione di validità e di conferma della propria patente di guida conseguita ai sensi dell’art. 116 o
dell’art. 138 del Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, entro 10 giorni dalla sua effettiva conoscenza, al fine di procedere alla informazione o
segnalazione alla Prefettura, come previsto dagli artt. 3, comma 7, e 7 del citato Decreto
Ministeriale.
Art. 58 – Responsabilità disciplinare
1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa perseguita dal Corpo,
sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno
adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza
delle leggi, dei regolamenti, degli ordini di servizio, delle circolari e delle direttive ricevuti, nonché
il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente
CCNL.
Art. 59 – Attività in materia di Anticorruzione
1. Il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di Anticorruzione contenute nel Codice di
Comportamento del Comune di Pescara ed è tutelato dalle norme di riservatezza contenute nel
medesimo codice.
2. Il personale dell’Unità Operativa “Amministrativa” verifica in modo riservato ogni segnalazione
e gli eventuali esposti sul comportamento del personale del Corpo della Polizia Locale di Pescara,
con particolare riferimento ai delitti previsti dal Libro II°, Titolo II°, Capo I° del Codice Penale.
3. Dell’esito dell’attività svolta ai sensi del comma 2, l’Unità Operativa “Amministrativa” riferisce
al Comandante, il quale riferirà al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed al
Sindaco nonché, se del caso, ai titolari dell’azione disciplinare.
4. La trasmissione delle eventuali informative alla Procura della Repubblica di Pescara è a firma del
Comandante o suo delegato.
5. Il Comandante fornisce, inoltre, disposizioni per l’attuazione alle previsioni del “Piano triennale
di prevenzione della corruzione” riguardanti il Corpo della Polizia Locale di Pescara.
TITOLO VI – DOTAZIONI
Art. 60 – Tessera e placca di riconoscimento
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera e di una placca di
riconoscimento, che certificano l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi
del provvedimento dell’assegnazione dell’arma e quanto previsto dalla Legge Regionale.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la placca e la tessera di
riconoscimento che sono rilasciati dal Comandante.
3. Essi devono sempre essere mostrati a richiesta, e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio
viene prestato in abiti civili.
4. Gli appartenenti al Corpo recano sull’uniforme la placca di riconoscimento.
Art. 61 – Arma d’ordinanza
1. L’armamento del personale del Corpo di Polizia Locale è specificamente disciplinato da apposito
Regolamento comunale sull’armamento, deliberato dal Consiglio Comunale.
2. L’arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e nei casi di adempimento di un
dovere.
3. L’arma deve essere sempre tenuta dall’assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il
Comandante, tramite suoi incaricati, esegue periodici controlli per verificarne la funzionalità.
4. Gli appartenenti al Corpo potranno, altresì, in relazione ai servizi da svolgere ed alla normativa di
riferimento, essere dotati di manette, giubbotti e guanti antitaglio, giubbotti anti proiettile, cuscini
per i Trattamenti Sanitari Obbligatori, caschi di protezione, pistola Taser, spray anti-aggressione,
body cam ed altri dispositivi ritenuti utili/necessari, nel caso di specie, nel DVR aziendale, ai fini
della tutela dell’integrità fisica degli operatori di P.M.
5. Il personale del Corpo può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale,
come meglio specificato nel Regolamento di cui al comma 1.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 62 – Festa della Polizia Locale
1. Viene formalmente istituita la Festa del Corpo della Polizia Locale, che sarà celebrata nel giorno
del Santo Martire Patrono, San Sebastiano, con solenne cerimonia civile e religiosa.
2. In occasione della Festa, dopo il rito religioso, al personale ritenuto meritevole di riconoscimento,
per l’attività svolta nel corso dell’anno precedente, saranno attribuiti gli elogi o gli encomi di cui
all’articolo 64 del presente Regolamento.
Art. 63 – Coro Polifonico e Gruppo Sportivo della Polizia Locale
1. E’ istituito il Coro Polifonico ed il Gruppo Sportivo della Polizia Locale della Città di Pescara, che
hanno sede presso il Comando del Corpo.
2. Il Coro polifonico rappresenta il Corpo di Polizia Locale della città di Pescara nelle manifestazioni
civili, militari e religiose in sede locale, regionale e nazionale, in armonia con le decisioni
dell’Amministrazione comunale e le direttive del Comando.
3. Il Gruppo Sportivo rappresenta l’Amministrazione nelle competizioni sportive, in armonia con le
decisioni dell’Amministrazione e del Comando.

Art. 64 – Encomi ed elogi
1. Gli appartenenti al Corpo, che si siano distinti per disponibilità, spirito di sacrificio, abnegazione al
servizio, coraggio, preparazione, prontezza di intervento, e/o in situazioni d’emergenza, sono
premiati in relazione all’importanza dell’attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
– elogio scritto del Comandante;
– encomio semplice del Sindaco;
– encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
– riconoscimento al valore civile, da proporre a cura del Sindaco al competente Ministero
dell’Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi ed i riconoscimenti al valor civile, sono annotati sullo stato di servizio del
personale interessato.
Art. 65 – Destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie (art. 208 C.d.S.). Fondo previdenziale ed
assistenziale
1. L’Amministrazione garantisce il rispetto dei vincoli di destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art. 208 del Codice della Strada; pertanto, per il miglioramento
dei servizi e dei mezzi di Polizia Locale, oltre che per le altre finalità previste dalla legge (es.
acquisto, noleggio, veicoli, strumenti operativi, equipaggiamenti, dotazioni d’ufficio, materiale per
segnaletica stradale, tutela previdenziale ed assistenziale), è destinata annualmente, con apposito
provvedimento della Giunta Comunale da inserire per specifici capitoli di spesa nel bilancio
annuale di previsione del Comune, almeno la percentuale di legge dei proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie.
2. In applicazione ed in conformità al disposto dell’art. 208 del Codice della Strada è istituito il fondo
di assistenza e di previdenza del personale a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza,
operante nel Settore Corpo della Polizia Locale, per la cui dotazione è destinata annualmente una
quota dei suddetti proventi da determinarsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale,
con riferimento alle specifiche previsioni di entrata contenute nel bilancio annuale del Comune.
3. A tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, titolari della qualifica di agente di P.S., si
applicano altresì, in siffatta materia previdenziale, le norme di cui alla L. 284/1977 ed alla L.
65/1986 (art. 10).
Art. 66 – Igiene e sicurezza sul lavoro. Accertamenti sanitari.
1. L’Ente, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applica
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito della struttura della Polizia
Locale, ed attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali
patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della Polizia Locale; si adopera
altresì a che lo svolgimento delle attività e dei compiti di istituto avvenga all’interno di idonee
strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della
salute, di decoro ambientale e di praticità di utilizzazione.
2. In relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie
professionali, nonché ai danni provocati all’Operatore dall’inquinamento acustico ed atmosferico, è
a cura dell’Amministrazione comunale dare corso alle procedure normative e regolamentari al fine
di provvedere ai controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo previsti
dalla legislazione vigente.
TITOLO VIII – NORME FINALI
Art. 67 – Entrata in vigore
1 Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento di organizzazione e
disciplina del Corpo della Polizia Locale del Comune di Pescara.
2 Ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere
abrogata.
3 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla efficacia della deliberazione della
approvazione dello stesso in conformità della vigente normativa e diventa esecutivo nei termini
previsti dall’art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4 Copia del presente Regolamento, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legge Regionale, è
inviata al Ministero dell’Interno, alla Giunta regionale della Regione Abruzzo ed al Prefetto.
5 Il presente Regolamento trova applicazione alle procedure riferite ai bandi di reclutamento del
personale emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto

polizia locale

pescara

NUOVA SEDE "Cittadella della Sicurezza" (EX ONMI) via Del Circuito 69

ALTRA SEDE via Del Circuito 26