Obbligo gomme invernali

A partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile entrerà in vigore l’obbligo di avere gomme invernali o catene a bordo

L’articolo 6 del Codice della Strada (legge n.120 del 29/07/2010) prevede che nel periodo in cui vige l’obbligo “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Con il mese di ottobre si avvicina il momento del cambio gomme da estive ad invernali. E’ bene ricordare che non ci sarà alcuna proroga: a partire dal 15 ottobre si potrà effettuare il cambio da gomme sino al 15 novembre 2020. A partire dal 15 novembre entra in vigore l’obbligo di avere le gomme invernali sulla propria auto, o di tenere a bordo le catene da neve.

Secondo il Codice della strada, la norma prevede che durante il periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Sebbene l’indicazione preveda entrambe le possibilità, è consigliato sostituire le gomme con quelle da neve,ritenute più sicure delle catene.

I pneumatici invernali sono quelli con la siglia M+S (mud+snow) in evidenza, ma su questo aspetto è necessario fare una puntualizzazione. Ogni casa di produzione può applicare la sigla M+S a diversi tipi di gomme, dai tassellati per i fuoristrada a quelli per ogni stagione. Se la sigla è accompagnata dal logo di una montagna con un fiocco di neve, significa che è un pneumatico da neve e termico, in grado di garantire prestazioni più sicure. Tuttavia la legge non distingue al momento tra i due tipi di gomme, quindi basterà dotarsi di quelle recanti la sola sigla M+S.

C’è tuttavia un aspetto da non dimenticare: i pneumatici devono essere omologati. Secondo infatti il Codice della Strada “chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624”. Inoltre, sono previste sanzioni da 779 euro a 3119 euro per chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici”.

L’obbligo entrerà in vigore al di fuori dei centri abitati, ma i Comuni possono richiedere l’obbligo anche all’interno delle zone abitate. Circolare con le catene a bordo può evitare l’obbligo di montare pneumatici termici o M+S. La calza da neve è invece la guaina di tessuto che aiuta la gomma a fare presa sulla neve e può essere utile in caso di emergenza (la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma) del 28 giugno 2013 e la circolare del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2013 (prot. 300/A/8321/13/105/1/2) hanno confermato che gli automobilisti possono utilizzare le catene in tessuto AutoSock in presenza del segnale di obbligo di avere catene da neve o in alternativa pneumatici invernali montati).

Le sanzioni

La multa per circolazione senza gomme invernali nelle strade nelle quali vige l’obbligo parte da 41 euro nei centri abitati, 84 euro fuori dai centri abitati e può arrivare ad un massimo di 318 euro.

 Se la multa viene poi pagata  entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.

Da rammentare che alla multa si aggiunge la sanzione accessoria con la decurtazione di 3 punti della patente e le forze dell’ordine hanno inoltre la facoltà di intimare il fermo del veicolo finché non verrà munito di dispositivi antisdrucciolevoli.

L’uso nel periodo estivo di gomme invernali con indice di velocità inferiore a quella riportata sul libretto di circolazione, invece, comporta delle sanzioni più salate: multa da 419 euro a 1.682 euro, sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione e obbligo di revisione del veicolo.

Per questo motivo, se decidete di circolare tutto l’anno con gomme invernali, consigliamo di acquistarle con un indice di velocità pari o superiore a quella indicata sul libretto del proprio veicolo, in questo modo non si rischia alcuna sanzione in nessun periodo dell’anno.

E per le moto? Cosa dice la legge

In base al Codice della Strada, le moto e i ciclomotori non hanno l’obbligo di montare gomme da neve nel periodo invernale, bensì posso circolare tutto l’anno con le gomme estive. Il rovescio della medaglia, però, è che moto e ciclomotori hanno il divieto di circolare in caso di neve, ghiaccio o nevicata in atto, anche se dotati di gomme invernali M+S.

Come le auto e i mezzi pesanti, infatti, anche le moto e i ciclomotori possono montare gomme da neve M+S con un indice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto di circolazione, in questo caso con un codice non inferiore a M (130 km/h). Questo significa che sui ciclomotori, che raggiungono una velocità massima di 45 km/h, il codice di velocità dev’essere lo stesso indicato sul libretto.