Cosa fare in caso di incidente Stradale

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In caso di sinistro stradale contattare la Polizia Municipale di Pescara per il tramite della Sala Operativa, tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 22.00 al numero 08537371 (digitare il tasto “9” per parlare con l’operatore).

L’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento deve fermarsi e quando necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite (richiedere intervento del 118).

In caso di sinistro stradale occorre comportarsi come segue:

• sinistro con lievi danni:

segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; ove possibile, eliminare l’intralcio alla circolazione (art. 189 CdS);

si ha l’obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 CdS);

identificare i testimoni (ove vi fossero) (art. 135 comma 3-bis codice delle assicurazioni private).

• sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose:

segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; attivarsi perchè non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini; richiedere l’intervento della Polizia Municipale o di altra forza di polizia (112 o 113); identificare i testimoni (art. 135 comma 3-bis codice delle assicurazioni private).

• sinistro con feriti:

prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; attivarsi affinchè non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini, richiedere l’intervento della pattuglia riferendo l’entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere l’intervento dell’autolettiga se i predetti sono ancora sul luogo.

Si ricorda che in caso di sinistro vige l’obbligo di fermarsi (art. 189 CdS – Comportamento in caso di incidente).

Cosa fare dopo il sinistro

Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all’art. 11 comma 4 che “gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi.”

Si può richiedere all’Ufficio la copia degli atti redatti dalla pattuglia intervenuta previo pagamento spese. (Art. 11 c.4 C.d.S. e 21 c.4 reg. C.d.S.).

Si ricorda che in caso di sinistri con danni materiali di lieve entità, è possibile utilizzare il “MODULO BLU” Constatazione Amichevole di Incidente NOTA BENE

La legge n. 124/2017 ha modificato, infatti, l’art. 135 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), inserendo il nuovo comma 3-bis con legge 124/2017 che prevede nuove regole per i testimoni in caso di SINISTRI STRADALI CON SOLI DANNI A COSE.

Per limitare le truffe assicurative, negli incidenti con soli danni a cose la norma prevede che:

l‘identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione

oppure in alternativa, qualora non sia possibile l’indicazione nella denuncia del sinistro, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Pertanto, le testimonianze di soggetti identificati in un momento successivo non sono utilizzabili in sede processuale.

La norma si rivolge solo alle parti coinvolte e non limita il potere di accertamento degli organi di polizia stradale intervenuti per i rilievi.

Il CID

La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) è quella procedura stabilita d’intesa fra tutte le maggiori Compagnie assicuratrici che consente all’automobilista, che sia protagonista non colpevole o parzialmente colpevole di un incidente stradale con un’altra automobile, di essere risarcito, a certe condizioni direttamente dalla propria Compagnia anziché da quella della controparte, sempre che entrambi i conducenti coinvolti abbiano compilato e sottoscritto il “modulo blu“.

I diritti dell’assicurato:

  • Tempi brevi per la perizia;
  • Tempi di liquidazione rapidi;

I doveri dell’assicurato

  • Compilare il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente; denuncia di sinistro) in tutte le sue parti: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di patente e data validità, Compagnia di assicurazione, numero polizza e data di scadenza polizza (sono visibili dal certificato di assicurazione esposto sul veicolo) di entrambi i conducenti; dati relativi ai due veicoli coinvolti nell’incidente (tipo di auto, targa o numero di telaio, Stato di immatricolazione). Descrivere in modo chiaro le circostanze dell’incidente e/o fare grafico dello stesso;
  • Il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti;
  • Ogni conducente deve trattenere due copie del modulo blu: una per sé e una per il proprio assicuratore;
  • Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione;
  • La denuncia va presentata alla propria assicurazione entro 3 giorni.