Il fatto di avere ricevuto una multa non ne presuppone sempre l’accettazione. Se si ritiene che essa sia ingiusta o si notano errori sul verbale, è possibile fare ricorso. Ecco come.
Le multe rappresentano, per loro natura, l’applicazione del legislatore alle violazioni al Codice della Strada commesse da tutti i cittadini. Trattandosi di sanzioni amministrative, solitamente non consentono giustificazioni da parte di chi le riceve. È peraltro possibile presentare ricorso, se si ritenga che la sanzione comminata sia ingiusta, oppure nel caso che il verbale contenga errori o inesattezze.
È importante, in questa fase, ragionare con calma, non affrontare la questione “di pancia” e ponderare sulle motivazioni che hanno portato gli agenti ad elevare contravvenzione, oppure sul perché le apparecchiature di controllo abbiano rilevato una violazione al Codice della Strada. Se, anche “a mente fredda”, si ritiene di essere in possesso degli elementi per contestare la multa, ecco che è possibile fare ricorso.
Quando impugnare una multa
Fermo restando che dalla ricezione di un verbale di contravvenzione l’utente ha l’obbligo di “mettersi in regola” pagando la multa (ciò non toglie che tuttavia le sanzioni accessorie – vedi la sottrazione di punti dalla patente – rimangano), è opportuno ricordare prima di tutto che il pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla notifica contempla la riduzione del 30% sull’importo notificato. Nel caso in cui si scelga di non seguire la strada del pagamento in forma ridotta (o non si possa), è bene tenere a mente che la sanzione va pagata entro 60 giorni dalla notifica; se si lascia passare questo termine, la multa viene iscritta a ruolo e ne comporterà un aumento corrispondente alla metà del massimo previsto.
Esiste tuttavia una casistica che consente di rendersi conto del fatto che una multa può essere contestata. Ad esempio, una attenta lettura del verbale può evidenziare dei vizi di forma: ovvero, un errore effettuato dagli agenti riguardo alle generalità del conducente, l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale l’infrazione sia avvenuta, qualora da ciò l’esatta identificazione dell’accaduto possa risultare pregiudicata, oppure allo stesso modo una errata indicazione del tipo del veicolo oppure della targa di immatricolazione, nel caso in cui essi non possano essere ricavati con esattezza in altri modi; o la mancata oppure errata esposizione dei fatti; errori o mancanze sull’indicazione dell’autorità competente per fare ricorso; indicazione dei motivi per il mancato fermo assente, insufficiente o in ogni caso non chiara; errate o mancanti informazioni relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati del conducente; o, ancora, errori inerenti la norma del Codice della Strada oggetto di avvenuta violazione oppure sulla sanzione comminata. Attenzione: il giudice di pace può ritenere la nullità della multa soltanto nel caso in cui, conseguenza dell’errore, i diritti dell’utente multato siano stati compromessi. La sanzione no è “automaticamente” annullabile, per intenderci, se ci si accorga di errori “lievi” o mancanza di dettagli secondari.
Diverso è, peraltro, il caso in cui ci si ritrovi consegnato un doppio verbale inerente una medesima infrazione; oppure lo stesso non venga notificato entro i 90 giorni dalla data dell’infrazione oppure 150 giorni se il soggetto risulti residente all’estero; se le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni non risultino omologate; o per mancata segnalazione della presenza di esse (è tipico il caso delle multe per eccesso di velocità con autovelox non segnalati: in tal caso, come espresso dalla Cassazione attraverso la sentenza n. 11018 del 20 maggio 2014, gli autovelox devono essere omologati, tarati e sottoposti a verifica periodica dal ministero dei Trasporti, segnalati con evidenti cartelli oppure segnali luminosi, anche in caso di postazioni mobili, e situati ad una certa distanza – 80 metri sulle strade urbane e 150 metri sulle strade extraurbane secondarie o urbane ad alto scorrimento -, riconoscibili anche nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità, e utilizzati esclusivamente dagli organi di polizia); qualora la multa sia stata elevata dagli ausiliari del traffico e non riguardi infrazioni ai divieti di sosta oppure di fermata; se venga notificato un nuovo verbale anche dopo l’avvenuto pagamento del precedente; e – altro caso fra i più “gettonati” – la notifica di una multa al vecchio proprietario di un veicolo, anche successivamente all’avvenuto passaggio di proprietà.
Verbale: quali voci deve contenere
Da quanto espresso, è di conseguenza logico comprendere che, per essere considerato esatto, il verbale di contravvenzione deve contenere (e, quindi, ciò che il soggetto al quale sia stata notificata una sanzione, dovrà controllare), contiene il giorno, l’ora e la località dell’avvenuta violazione al Codice della Strada, le generalità e la residenza del trasgressore ed eventualmente indicazioni sull’identità del proprietario o del soggetto ad egli solidale, gli estremi della patente di guida del conducente, così come il tipo e la targa del veicolo, l’indicazione della norma al CdS oggetto di violazione, le dichiarazioni che il trasgressore chiede vengano inserite, la somma da pagare (chiaramente con i termini relativi, l’ufficio presso cui si può ottemperare ed il numero di c/c postale o bancario da utilizzare) e le modalità di pagamento in forma ridotta, l’indicazione dell’autorità (o delle autorità) alle quali sia possibile presentare ricorso, le indicazioni degli agenti che hanno accertato l’infrazione (loro nominativo) o del responsabile del procedimento; e, qualora sia stata prevista dalla violazione, l’indicazione relativa ai punti patente decurtati.
Ricorso al prefetto
Ecco, in dettaglio, come avviene una corretta presentazione di ricorso al prefetto. Stante la gratuità dell’atto, come accennato, ciò consiste in un controllo formale conseguente all’invio della notifica, senza quindi che si debba prendere parte ad udienze oppure all’invio di memorie scritte. Da tenere presente, e ciò è essenziale, che il termine per presentare ricorso al prefetto è di 60 giorni dalla notifica della multa. Una volta decorso tale termine, il ricorso al prefetto sarà impossibile.
All’atto pratico, chi intenda fare ricorso al prefetto ha la possibilità di utilizzare, a propria scelta, la raccomandata A/R oppure la posta elettronica certificata; ed attendere 210 giorni (se la spedizione del ricorso sia stata effettuata direttamente al prefetto) oppure 180 giorni (all’ente accertatore). È importante tenere presente che, qualora il prefetto respinga il ricorso, il soggetto multato dovrà pagare una sanzione raddoppiata rispetto a quella oggetto di verbale. Tuttavia, non disperiamoci: entro 30 giorni si potrà ulteriormente fare ricorso al giudice di pace.
Ricorso al giudice di pace
È l’organo giurisdizionale deputato esclusivamente a dirimere le questioni relative alle violazioni del Codice della Strada. Per fare ricorso al giudice di pace, si hanno 30 giorni di tempo dalla notifica. L’intera documentazione di ricorso va presentata, di persona, presso le cancellerie degli uffici del giudice di pace, oppure da un avvocato nominato dal soggetto che presenta ricorso. Occorre allegare il ricorso in originale ed in due copie; il verbale di contestazione o l’ordinanza del prefetto, oppure la cartella esattoriale, in originale ed in due copie; ed una copia di documento di identità valido del ricorrente. Il giudice di pace può, all’esame del ricorso, dichiararlo inammissibile, oppure convalidare la multa con ordinanza, respingere il ricorso confermando al soggetto che lo ha presentato una sanzione il cui importo sia compreso fra un minimo ed un massimo di quanto stabilito dalla legge per la violazione in esame, oppure al contrario annullare (in tutto o in parte) la multa, ovvero accogliendo il ricorso. Esiste una ulteriore strada, nel caso in cui il giudice di pace respinga il ricorso: rivolgersi in appello al Tribunale civile.
Quanto costa il ricorso
Nel caso che venga presentato al prefetto, il ricorso ha titolo gratuito (a parte, ovviamente, il costo della raccomandata R/R). Qualora ci si rivolga al giudice di pace, esistono delle fasce di costo, che partono da 43 euro. Come evidenzia una tabella redatta da Altroconsumo, il contributo unificato, che varia in base al valore della causa (ovvero l’importo della multa) è di 43 euro per i ricorsi a multe fino a 1.033 euro, di 43 euro + 27 euro di spese nel caso dei ricorsi a multe da 1.033,01 euro a 1.100 euro, di 98 euro (anche qui da sommare a 27 euro per le spese) riguardo ai ricorsi per multe il cui importo va da 1.100,01 euro a 5.200 euro; e 237 euro (+27 euro per le spese) per chi opponga ricorso ad una multa che va da 5.200,01 euro a 15.493,71 euro.
Cosa è bene non fare se si presenta ricorso
Innanzitutto, e va da se, non affrettarsi a pagare la multa; anche se c’è la possibilità di ottemperare in forma ridotta (lo sconto del 30% se si paga entro cinque giorni dalla notifica), è sempre consigliabile prendersi il tempo necessario per leggere bene la contravvenzione, e domandarsi se essa sia effettivamente giusta e, come tale, vada pagata; oppure, al contrario, vi siano gli estremi per un ricorso. Il quale, dal canto suo, non è sempre, ed in termini assoluti, “costoso”: al prefetto non costa nulla, e al giudice di pace è soggetto ad importi unificati (più, ovviamente, la marca da bollo). È importante, poi, mantenere un’attitudine ottimista: una esatta ed accurata motivazione del ricorso – compresa tutta la documentazione del caso, inclusa quindi anche la busta di colore verde della notifica – da allegare alla domanda rappresenta una valida possibilità per “stare sereni”; bisogna del resto tenere sempre conto del fatto che, qualora dopo 210 giorni dalla presentazione del ricorso al prefetto non si sia ottenuta risposta, esso – in virtù del silenzio assenso – è da ritenersi accolto. Per essere ancora più sicuri, è altresì buona norma affidarsi ad avvocati specializzati