Multe ridotte del 30% se..

Multa Ridotta 30x100

E’ possibile pagare le violazioni del Codice della Strada in misura ridotta del 30% se si provvede al pagamento entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione (per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione) o alla notificazione del verbale (per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale o messo comunale). I verbali recano due importi: uno “ridotto del 30%” pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.

Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorrerrà dall’effettivo ritiro presso l’ufficio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.

E’ ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, dalla Polizia Locale o dagli Accertatori della sosta, purchè vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso e cioè entro 15 giorni dalla data della violazione. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista nessuna riduzione. Il preavviso riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.

La riduzione del 30% non si applica:

alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);

alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).