Guida senza patente – articolo 116 C.d.S.

Guida Senza Patente

Ci sono due diverse ipotesi per chi guida senza patente: c’è chi la licenza non l’ha mai conseguita e chi invece l’ha solo dimenticata a casa. Entrambe le condotte sono sanzionate dalla legge ma, come prevedibile, la prima in modo più rigoroso. Una recente sentenza della Cassazione ha spiegato cosa succede se vieni sorpreso alla guida senza patente partendo proprio dalla distinzione appena fatta. La Corte ha poi esaminato la questione alla luce della recente riforma che ha depenalizzato la condotta di chi guida senza patente per farla rientrare in un normale illecito amministrativo. Dunque oggi il quadro legislativo è completamente cambiato. Così come è cambiata anche la sanzione per chi omette di portare in visione la patente alla polizia dopo aver ricevuto la contravvenzione.

Il punto della situazione. Ecco allora cosa succede se ti fermano senza patente.

Guida senza avere la patente: cosa si rischia?

Chi guida senza aver mai conseguito la patente o con la patente ritirata o scaduta e non rinnovata veniva, un tempo, punito con una condanna penale. Il comportamento era infatti considerato reato. Oggi invece l’illecito è stato depenalizzato e il trasgressore subisce solo una sanzione amministrativa che va da 2.257 euro a 9.032 euro. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno.

Oggi qualsiasi forza di polizia è in grado di sapere, già al primo controllo, se il conducente ha conseguito o meno la patente: il controllo infatti avviene tramite degli appositi database consultabili anche in mobilità. Tuttavia, se ciò non dovesse succedere e la polizia, fidandosi delle affermazioni del conducente, dovesse assegnare a quest’ultimo un termine per portare l’originale del documento presso la vicina stazione, il mancato rispetto di tale obbligo non può essere considerato un reato (quello cioè di inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità). Infatti, essendo stata prevista la sola sanzione amministrativa per la guida senza patente, l’ordine di esibire quest’ultima non può ritenersi rivolto ad accertare un fatto penalmente rilevante. Da ciò l’impossibilità di sanzionare ai sensi del codice penale la condotta di omessa presentazione della patente di guida.

Chi guida perché ha dimenticato la patente a casa cosa rischia?

Diverso è il caso per chi guida senza aver portato con sé la patente. In questo caso siamo sempre nell’ambito dell’illecito amministrativo tuttavia la sanzione è meno grave. Il codice della strada [4] prevede una multa di 41 euro.

Anche in questo caso la polizia invita il conducente a presentarsi, entro 24 ore, presso la più vicina stazione per mostrare in esibizione il documento. Chi, senza giustificato motivo, non ottempera a tale invito subisce una sanzione amministrativa da euro 422 ad euro 1.697. Anche in questo caso non siamo in presenza di un reato.

Al riguardo, la Cassazione ha più volte affermato che l’inosservanza dell’ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un documento di guida costituisce un illecito amministrativo, sanzionato solo quando l’esibizione è chiesta per esigenze amministrative. Se invece la richiesta è effettuata per accertare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato, non si applica il codice della strada ma quello penale e il comportamento diventa reato.

Chi guida con patente scaduta cosa si rischia?

Chi non rinnova alla scadenza la patente è soggetto, anche in questo caso, a una sanzione amministrativa che va da 160 a 644 euro. In caso di patente scaduta in attesa di rinnovo, se si è fatta la visita di controllo si riceve una attestazione che va portata con sé.

Guida senza patente: ultime sentenze

Integra illecito amministrativo l’inosservanza dell’ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità della patente di guida

L’intervenuta depenalizzazione della guida senza patente esercita una forza espansiva esterna che si estende alla condotta ulteriore di cui all’art. 650 c.p., giacché i due fatti nascono in un contesto unico e presentano un nesso inscindibile (fattispecie relativa all’inosservanza dell’ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un documento di guida).

Cassazione penale sez. I, 14/05/2019, n.38856

Il reato di guida senza patente è tale solo se sia possibile contestare la recidiva nel biennio

Il reato di guida senza patente è tale solo se sia possibile contestare la recidiva nel biennio per la quale rileva la sentenza passata in giudicato e non la data di commissione dello stesso o una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, poiché in caso contrario il reato è stato depenalizzato in illecito amministrativo.

Tribunale Chieti, 22/11/2018, n.1143

Per l’integrazione della recidiva è necessario che l’illecito di guida senza patente sia stato definitivamente accertato

In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.

Cassazione penale sez. IV, 06/04/2018, n.27398

Il sottoposto a misura di prevenzione personale sprovvisto di patente non commette reato se sorpreso alla guida di un ciclomotore

Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, non è punibile, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Cassazione penale sez. I, 19/11/2018, n.6752

Depenalizzazione del reato di guida senza patente

Se la condotta integrante la fattispecie di cui all’art. 116 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) è stata posta in essere prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, deve essere emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per sopravvenuta trasformazione in illecito amministrativo.

Tribunale Napoli sez. I, 16/10/2018, n.10855

Il reato di guida senza patente di guida è stato depenalizzato e gli atti vanno trasmessi al Prefetto per la sanzione amministrativa.

A seguito della depenalizzazione, operata dai D.lgs. 7-8/2016, in presenza della fattispecie di reato di guida senza patente, deve farsi luogo all’immediata declaratoria di non punibilità perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Tribunale Napoli sez. I, 05/02/2018, n.1538

Dal 6 febbraio 2016, la guida senza patente, salvo recidiva specifica in contrabbando, è un illecito di natura amministrativa

La fattispecie di guida senza patente laddove non aggravata dalla recidiva specifica in contrabbando, costituisce un illecito di natura amministrativa per effetto dell’entrata in vigore dal 6 febbraio 2016 dell’art. 1 d.lg. 8/2016.

(Fonte: www.laleggepertutti.it)