Trasporto di bambini in auto

Baby

L’articolo 172 del Codice della Strada regola il trasporto dei bambini sugli autoveicoli.

A seconda dell’età seggiolino auto, rialzi e cinture di sicurezza devono essere utilizzati in modo diverso. In linea generale, sono previsti sistemi omologati per bambini fino a 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 metri. Dunque, fino a che età è obbligatorio il seggiolino in auto? L’obbligo del seggiolino dura fino ai 12 anni; tuttavia, se il bambino raggiunge 1,50 m di altezza prima di compiere 12 anni, si può utilizzare la cintura di sicurezza senza alcun rialzo. Al contrario, se un bambino ha già compiuto 12 anni ma non è più alto di 1,50 metri, si consiglia di utilizzare un rialzo anche se questo non è più obbligatorio. Si possono acquistare in base all’età seggiolini auto per bambini di cinque gruppi. Per quanto riguarda l’installazione, il posto più sicuro è il sedile posteriore centrale; inoltre, se il seggiolino è installato al posto del passeggero, bisogna disattivare l’airbag frontale anteriore, mentre se è installato posteriormente, occorre disattivare gli airbag laterali. È necessario, infine, scegliere seggiolini conformi alle normative europee.

Seggiolino auto fino a che età? I gruppi 0 e 0+

Fino a che età il seggiolino auto, la navicella e l’ovetto sono obbligatori per legge? La navicella, o seggiolino di gruppo 0, viene utilizzata per bambini di peso inferiore ai 10 kg; grazie a questo supporto, i bambini che hanno meno di 9 mesi possono viaggiare in posizione sdraiata. L’ovetto, o seggiolino di gruppo 0+, è pensato per bambini fino a 13 kg, quindi non più grandi di 15 mesi; rispetto alla navicella, l’ovetto offre una maggiore protezione per la testa e per le gambe. Non è sufficiente chiedersi quando si parla di seggiolino auto fino a che età è obbligatorio; è importante, al tempo stesso, sapere come installare le diverse tipologie di rialzo. In genere, il seggiolino viene installato in senso contrario rispetto a quello di marcia finché l’altezza del bambino non supera quella del poggiatesta.

Età seggiolino auto bambini: i gruppi 1, 2 e 3

Fino a 4 o 5 anni di età seggiolini auto per bambini vengono fissati al sedile utilizzando la cintura di sicurezza. I seggiolini del gruppo 1, pensati per bambini da 9 kg a 18 kg, devono essere ben assicurati con la cintura in modo da evitare qualsiasi movimento. Appartiene al gruppo 2, invece, il seggiolino auto età dai 4 ai 6 anni: si tratta di cuscini con braccioli adatti ai bambini di peso compreso tra i 15 kg e i 25 kg. Grazie a questo supporto, è possibile utilizzare la cintura di sicurezza, facendola passare sulla spalla e sul bacino. Infine, il seggiolino auto età da 6 a 12 anni fa parte del gruppo 3 ed è pensato per bambini di peso compreso tra i 22 kg e i 36 kg. Anche in questo caso si tratta di un rialzo che aumenta l’altezza del bambino e consente di utilizzare correttamente le cinture di sicurezza.

 

Dispositivi Antiabbandono

Dal 7 novembre 2019 chiunque trasporti minori di 4 anni è obbligato ad installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Il Ministero dell’Interno ha appena divulgato la Circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122, relativo al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (19G00130). 

Il Decreto del MIT (scaricabile in fondo alla pagina) è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).  

Ricordiamo, inoltre, che il Decreto del MIT ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo.

Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

(fonte: A.S.A.P.S.)