La revisione è il necessario controllo inteso ad accertare il permanere nei veicoli delle condizioni riguardanti la sicurezza per la circolazione, la silenziosità e la limitazione delle emissioni inquinanti. Pertanto ogni modifica alle originali caratteristiche del veicolo, deve essere annotata dal locale Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) sulla carta di circolazione.
Da qualche anno anche l’Italia si è adeguata alla normativa europea in materia di revisioni.
QUANDO
Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni dopo la prima revisione per:
- autovetture
- autocaravan
- autocarri con massa complessiva inferiore o uguale a 3500 Kg.
- motoveicoli
- ciclomotori
- carrelli appendice insieme agli autoveicoli ai quali sono agganciati
Ogni anno per:
- autocarri di massa complessiva superiore a 3500 Kg.
- rimorchi con massa complessiva superiore a 3500 Kg.
- taxi
- veicoli adibiti a noleggio con conducente
- autobus
- autoambulanze
- veicoli atipici
Nell’anno 2003 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che ha chiamato a revisione i rimorchi
di massa complessiva inferiore o uguale a 3500 Kg. immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione dal 1/1/1999.
DOVE
Uffici decentrati: S.I.I.T. settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione)
Officine autorizzate (solo per autoveicoli di massa inferiore od uguale a 3500 Kg.)
COME
Se la revisione viene effettuata presso un Ufficio Provinciale Motorizzazione:
- Compilare l’apposito modello in distribuzione presso gli Uffici.
- Allegare attestazione del pagamento del bollettino postale in distribuzione presso gli Uffici
Se la richiesta non è presentata dall’interessato, allegare:
- Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Per i cittadini extracomunitari, allegare:
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione).
1) Prenotare data per visita e prova del veicolo
2) Nella data prenotata viene effettuato il controllo tecnico
3) Viene rilasciata un’etichetta adesiva, con l’esito della revisione, da applicare sulla carta di circolazione
4) Se esito negativo “RIPETERE”:
- Effettuare, presso un meccanico di fiducia, le riparazioni opportune degli impianti risultati inefficienti (indicati sull’etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione)
- Effettuare una nuova revisione entro un mese
7) Se esito negativo “SOSPESO”
- Effettuare, presso un meccanico di fiducia, le riparazioni opportune degli impianti risultati inefficienti (indicati sull’etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione)
- Presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare
Revisione Straordinaria
Può essere disposta:
dall’Ufficio a seguito di incidente stradale su segnalazione degli organi di Polizia per verifica delle operazioni di revisione effettuate presso le officine autorizzate.
Il provvedimento di revisione straordinaria viene notificato al proprietario del veicolo che ne deve seguire le indicazioni contenute.
Questa revisione deve essere effettuata esclusivamente presso gli Uffici decentrati: S.I.I.T. – settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione) e non presso le officine autorizzate.