Guida in stato di ebbrezza – art. 186 cds

Etilometro

Comma 2 Lettera a

TASSO DA 0,5g/l a 0,8 g/l

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 544 a € 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 enon superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

P.M.R. € 544,00 riduzione 30% non consentita
Ritiro immediato della patente x sospensione
Decutazione 10 punti
il veicolo deve essere affidato a persona o idonea (Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogoindicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasportosono interamente a carico del trasgressore)

IN CASO DI SINISTRO

186 c2 bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui

al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186 bis sono raddoppiate ed è

disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo

appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente

stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5

grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del

comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione

II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222

Comma 2 Lettera b

TASSO DA 0,8g/l a 1,5 g/l

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

con l’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a sei mesi , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ;

Informativa all’AG – Tribunale Monocratico
Ritiro immediato della patente x sospensione
Decutazione 10 punti
il veicolo deve essere affidato a persona o idonea (Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualoranon possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogoindicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasportosono interamente a carico del trasgressore)

REATO COMMESSO DALLE 22:00 ALLE 07:00

Si contesta anche 186 c.2 sexies : L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reatoè commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7

IN CASO DI SINISTRO

186 c2 bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui

al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186 bis sono raddoppiate ed è

disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo

appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente

stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5

grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del

comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione

II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222

Comma 2 Lettera c

TASSO > 1,5 g/l

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente diguida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti,anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga apersona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter

Informativa all’AG – Tribunale Monocratico
Ritiro immediato della patente x sospensione
Decutazione 10 punti
Sequestro del veicolo se proprietario/conducente o proprietario a bordo (trasmissione copia verbale di sequestro alla prefettura-UTG entro 10 giorni)
Se il proprietario è persona estranea al reato il veicolo deve essere affidato a persona o idonea (Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasportosono interamente a carico del trasgressore)

REATO COMMESSO DALLE 22:00 ALLE 07:00

Si contesta anche 186 c.2 sexies : L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reatoè commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7

IN CASO DI SINISTRO

186 c2 bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui

al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186 bis sono raddoppiate ed è

disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo

appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente

stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5

grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del

comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione

II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222