Guida sotto l’effetto di stupefacenti – art. 187

Droghe

Come per la guida in stato di ebbrezza, gli organi preposti al controllo su strada possono effettuare un accertamento sul conducente di un veicolo nel caso in cui abbiano ragionevole motivo di ritenere che costui sia sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base di circostanze sintomatiche.

L’accertamento non sarà effettuato in modo diretto dagli organi di polizia: di prassi infatti, provvederanno ad accompagnare il conducente presso una struttura abilitata (un’autoambulanza o altra unità accreditata). Sulla base della certificazione rilasciata, il prefetto ordinerà dunque al conducente di sottoporsi a visita medica e dispone la sospensione della patente in via cautelare fino all’esito della revisione, come sancito dall’art. 187 del Codice della Strada.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Sulla base dell’articolo succitato, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Nel caso in cui il veicolo appartenga a una persona estranea a tale reato, e dunque il mezzo non sia di proprietà del conducente, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata.

Si noti altresì che i conducenti di cui al comma 1 dell’art. 186-bis, ovvero per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

Inoltre, la patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 186-bis, e cioè i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, o ancora nel caso di recidiva nel triennio.
Incidente causato sotto l’effetto di stupefacenti

Nel caso in cui emerga che il conducente in stato di alterazione psico-fisica in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, le pene sopra riassunte sono raddoppiate. Non rileva, in tal senso, che l’incidente abbia determinato delle conseguenze alle persone. A tale disposizione si accompagnerà anche la confisca del veicolo, invece della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo.

Se l’esito dell’accertamento non è immediatamente disponibile, ma vi sono comunque fondati motivi per ritenere il conducente sia in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti, la patente viene ritirata e conservata presso l’organo accertatore fino all’esito degli accertamenti, ma per non più di 10 giorni.

La patente non è invece oggetto di ritiro nel caso in cui la guida sia stata realizzata su veicolo per la cui conduzione tale documento non è richiesto, come ad esempio un ciclomotore.
Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti

Mentre nell’ipotesi di incidente o di esito positivo dei test precursori, il rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti non necessita di ulteriori prove o riscontri, negli altri casi di rifiuto è dovere dei verbalizzanti indicare le circostanze che hanno determinato il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia l’effetto di stupefacenti.

In tale ultimo caso è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la revoca in caso di recidiva nel biennio e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo. Si tenga comunque conto che gli accertamenti preliminari devono essere effettuati in loco. Non può infatti essere perseguito il rifiuto del conducente di spostarsi, senza validi motivi, per l’effettuazione altrove di tali test.
Guida in stato di alterazione, cosa fare?

In tali frangenti è fondamentale cercare di rammentare quali siano i propri diritti e che cosa accade durante un controllo.

Abbiamo già rammentato che gli agenti della Polizia Stradale (o i Carabinieri) possono sottoporre il conducente ad accertamenti clinico – tossicologici e strumentali, o analitici su campioni di saliva, prelevati non direttamente, ma a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Il prelievo è dunque effettuato in autoambulanza. Se non è possibile effettuare il prelievo in loco o se il conducente si rifiuta di sottoporsi al prelievo, questo è effettuato in una struttura sanitaria pubblica o accreditata. Si tenga conto che gli agenti potranno accompagnare il conducente senza costrizione e senza l’uso della forza. La scelta del conducente sarà dunque discrezionale.

Si ricorda inoltre come nel verbale redatto dall’organo accertatore (sia nel caso di controllo avvenuto che di quello non avvenuto perché il conducente si è rifiutato di sottoporvisi), è obbligatorio indicare quali sono le circostanze sintomatiche dello stato di instabilità del soggetto che guida. Si tratta di un passaggio essenziale poiché, come rammentato più volte in giurisprudenza, il conducente può opporsi ai test se non vi sono elementi fattuali che facciano sospettare il suo stato di alterazione psicofisica.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Chiarito che il conducente può dunque sempre rifiutarsi, il rifiuto integra però la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 8. Inoltre, salvo i casi appena ipotizzati di inesistenza degli elementi fattuali, chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti per assunzioni di droghe dovrà rispondere delle stesse sanzioni previste per coloro ai quali è stato riconosciuto lo stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5g/l, ovvero un’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno.

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, con sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Come riottenere la patente sospesa per guida sotto all’effetto di stupefacenti

L’iter legale per riottenere la patente sospensa è molto simile a quello per guida in stato di ebbrezza. Come per il caso dello stato di ebbrezza, anche l’articolo 187 del Codice della Strada prevede un reato contravvenzionale. Al procedimento penale è quindi cronologicamente affiancato un provvedimento prefettizio in ordine alla sospensione cautelare dell’abilitazione alla guida. Ove il conducente intenda adire il Giudice di Pace in riferimento al provvedimento prefettizio di sospensione, si instaureranno due procedimenti su binari paralleli. Il ricorso avverso il provvedimento prefettizio troverà una propria giustificazione nella circostanza in cui, nel frattempo, il conducente si attivi per ottenere il certificato di idoneità alla guida presso la competente Commissione Medica Locale.