Monopattini Elettrici

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Circolazione su strada dei monopattini elettrici

Indicazioni generali, norme di comportamento, sanzioni, responsabilità del minore, proprietà del dispositivo.


La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni di omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. 


Indicazioni generali


Per circolare su strada, però, essi devono rispondere a specifiche caratteristiche:

  • avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
  • non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati a essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
  • essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • riportare la marcatura «CE»;
  • avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive e in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, ma impone all’utilizzatore il compimento del quattordicesimo anno di età.


Norme di comportamento


I monopattini elettrici possono essere fatti circolare:

a. sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);

b. sulle strade extraurbane, solo all’interno della pista ciclabile.


I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:

a. non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiala e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali:

b. devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;

c. se minori, devono indossare idoneo casco protettivo (i modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo -per l’uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità, possono considerarsi idonei, giacché hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa dì riferimento);

d. devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l’uso di entrambe le mani;

e. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;

f. devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione;

g. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

Sanzioni

I monopattini sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli: trovan applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada e, in particolare, l’articolo 182 che disciplina la circolazione dci velocipedi.

Eccone alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • articolo 115 – rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo 115 CdS;
  • articolo 143 – quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti o trasportati a mano;
  • articolo 154 – i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;
  • articolo 145 – se il manopattino utilizza le piste ciclabili, nell’immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;
  • articoli 40 e 146 – i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;
  • articolo 173 – come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l’uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;
  • articolo 182 – i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qual volta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
  • articoli. 186 e 187- circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 CdS. alla stregua di un automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.


Responsabilità del minore

Per l’applicazione delle sanzioni previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le regole generali indicate nell’ art. 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l’esercente la responsabilità genitoriale. In base a tale principio è possibile considerare proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto.


Proprietà

I monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono beni mobili non registrati e privi di dati di identificazione che consentano di individuare con certezza l’effettivo proprietario.
Il conducente sarà considerato anche proprietario del dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l’esibizione di idoneo documento che lo possa dimostrare