Monopattini Elettrici

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Breve vademecum per la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni

dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)

I conducenti dei monopattini:

  • –  devono avere compiuto 14 anni;
  • –  devono indossare il casco, se hanno l’età compresa tra i 14 e i 18 anni;
  • –  devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;

– non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
– devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani;
– possono segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione;
– devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità;
– devono circolare con monopattini dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop) a partire dal 1° gennaio 2024.

I monopattini possono circolare:

– sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h

  • –  nelle aree pedonali
  • –  sui percorsi pedonali e ciclabili

– sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
– di notte, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese e ben funzionanti.

I monopattini non possono circolare:
– sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;

  • –  sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
  • –  contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. Sosta e divieti:

– è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;
– è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del comune.

Requisiti tecnici dei monopattini:

– assenza di posti a sedere;
– motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
– segnalatore acustico;
– regolatore di velocità;
– la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
– indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione entro il 1° gennaio 2024;

– indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini commercializzati in Italia a decorrere dal 1° luglio 2022;

– le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, indicate nella seguente LEGENDA:

1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio 8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico per il trasporto.

Sanzioni:

– pagamento di una somma da 50 a 250 euro per tutte le violazioni alle regole su esposte, tranne le regola sulla sosta;
– pagamento di una somma da 41 a 168 euro per violazione della regole sulla sosta;

– pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 per chi circola con un monopattino “truccato” ossia che presenta requisiti tecnici diversi da quelli richiesti dalla legge;
– la confisca del monopattino se a partire dal 1° gennaio 2024 lo stesso non sarà dotato di segnalatori luminosi di direzione e di freno e se il monopattino presenta un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW;

– secondo le ordinarie regole previste dal codice della strada la sanzione può essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione, se è pagata entro 5 giorni, viene scontata del 30%;
– non esiste l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla loro circolazione.