
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’ articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del
27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.
Temi/Argomento Patenti mezzi stradali
Data emissione 04-12-2020
Tipologia atto Circolare Protocollo35018
Allegati Circolare_protocollo_35018_del _04-12-2020.pdf
Competenza Direzione Generale per la Motorizzazione
Data di ultima modifica: 04/12/2020
Data di pubblicazione: 04/12/2020
PROROGHE DOCUMENTI DI GUIDA
(aggiornamento del 4.12.20)
n. | TIPO DI DOCUMENTO | NUOVA SCADENZA |
ATTESTAZIONI SANITARIE | ||
1.1 | Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton. in scadenza dal 31.01.2020 al 31.01.2021. I conducenti muniti di patente CE che abbiano compiuti i 65 anni di età dal 01.02.2020, possono continuare a condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton senza attestazione della Commissione Medica Locale | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
1.2 | Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone in scadenza dal 31.01.2020 al 31.01.2021 I conducenti muniti di patente D1, D1E, D o DE che abbiano compiuto i 60 anni di età dal 01.02.2020, possono continuare a condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone senza attestazione della Commissione Medica Locale | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
1.3 | I certificati medici per il conseguimento della patente di guida in scadenza dal 31.01.2020 al 31.01.2021 | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
1.4 | I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente chiamati a sottoporsi ad accertamento sanitario presso le Commissioni Mediche Locali in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
DOCUMENTI PROFESSIONALI | ||
2.1 | I Certificati di Abilitazione Professionale (CAP, idoneità alla guida di filoveicoli, ecc.) in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
2.2.1 | Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale CQC in scadenza di validità tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
2.2.2 | Sul territorio UE (Italia compresa) le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate da uno stato membro diverso con scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 31.08.2020. | valide per 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza |
2.2.3 | Sul territorio nazionale, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia aventi scadenza dal 31.01.2020 al 02.10.2020 | Valide fino al 03.05.2021 |
2.2.4 | Sul territorio UE le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC), comprese quelle rilasciate dall’Italia, aventi scadenza dal 03.10.2020 al 31.12.2020. | Valide per 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza |
2.2.5 | Sul territorio nazionale le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia e aventi scadenza dal 01.01.2021 al 31.01.2021 | Valide fino al 03.05.2021 |
2.2.6 | Ai fini del computo dei due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 03.05.2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021 può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino | |
2.3.1 | Gli attestati rilasciati al termine dei corsi CFP ADR (sia conseguimento che rinnovo) in scadenza di validità dal 31.01.2020 al 31.07.2020 | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
2.3.2 | I Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 per la circolazione sul territorio nazionale | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
2.3.3 | I Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza dall’1.03.2020 al 01.02.2021 per la circolazione fuori dal territorio nazionale | Validi fino al 28.02.2021 |
2.3.4 | Sul territorio nazionale, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.01.2021 | Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
2.3.5 | Sul territorio dei Paesi contraenti, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 01.03.2020 ed il 01.02.2021 | Validi fino al 28.02.2021 |
PATENTI DI GUIDA | ||
3.1 | Le domande per il sostenimento dell’esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida scadenti tra il 31.01.2020 e il 15.10.2020 | Valide fino al 13.01.2021 |
3.2 | Le autorizzazioni all’esercitazione di guida (fogli rosa) con scadenza tra 31.01.2020 e 31.01.2021 | Valide fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 03.05.2021) |
3.3 | Ai fini del computo del termine di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 03.05.2021 | dal 4.5.21 decorrono i due mesi entro i quali richiedere il riporto |
3.4 | Sul territorio nazionale, le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31.01.2020 ed il 29.04.2021 | Valide fino al 30.04.2021 |
3.5 | Sul territorio comunitario le patenti di guida (comprese quelle rilasciate in Italia), scadenti nel periodo 1.2.2020 – 31.8.2020 | Valide per 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza |
3.6 | Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida e della CQC nel periodo 23.02.2020 – 15.05.2020 |
Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario l’aggiornamento dei documenti posseduti
fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti