Tutte le nuove informazioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge 77/2020 alla precedente normativa, istruzioni amministrative circa il diritto alla fruizione del congedo Covid-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge 104/1992
Con circolare n. 99 del 3 settembre, l’Inps ha fornito indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. “congedo COVID-19″ in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Le indicazioni
Fermo restando che la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
La circolare, inoltre, precisa la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.
Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orarioè incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
Presentazione domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.
Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:
- il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Tale periodo dovrà essere ricompreso all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.
Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.
Fonte: Omnia del Sindaco