Nuove disposizioni INPS in merito all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo
Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL al verificarsi di casi all’interno della scuola.
Con la circolare INPS 20 novembre 2020, n. 132, l’Istituto fornisce le nuove disposizioni in merito all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo.
In particolare, è possibile avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno della scuola, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
NB – Per poter fruire del congedo è sempre necessario che la quarantena sia stata disposta dalla ASL.
Nella circolare vengono fornite, inoltre, informazioni sui casi di compatibilità del congedo con l’altro genitore e sulla modalità di presentazione della domanda.