REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

 

 

Approvato con delibera C.C. n. 54 del 04.04.2014
Modificato con delibera C.C. n. 87 del 01.07.2015
con delibera C.C. n. 23 del 26.02.2021
con delibera C.C. n. 29 del 18.02.2022.

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITÀ
ART. 2: VIGILANZA ED APPLICAZIONE DELLE NORME
ART. 3: DEFINIZIONI
ART. 4: CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE
ART. 5: MODALITA’ DI RICHIESTA
ART. 6: CAUZIONE

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI
ART. 7: DISPOSIZIONI GENERALI
ART 7 BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE DI CUI ALL’ART. 9 DELLA LEGGE 48/2017,
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DI MISURE DI TUTELA E DI DECORO.
ART. 8: SPECIFICAZIONI
ART. 9: OCCUPAZIONI D’URGENZA
SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’
VARIE
ART. 10: OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
ART. 11: OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
ART. 12: OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO
ART. 13: OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ART. 14: OCCUPAZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI
ART. 15: OCCUPAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE VEICOLI
ART. 16: OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI
ART. 17: OCCUPAZIONI VARIE
ART. 18: OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME
ART. 19: LUMINARIE NATALIZIE
ART. 20: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
SEZIONE III: OCCUPAZIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI
ART. 21: OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL’ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI
ART. 22: OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE
ART. 23: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART. 24: OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
ART. 25: COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
ART. 26: MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I: SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE
ART. 27: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
ART. 28: ALTRE ATTIVITÀ VIETATE
ART. 29: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO
ART. 30: RIFIUTI
ART. 31: MARCIAPIEDI E PORTICI
ART. 32: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
ART. 33: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
ART. 34: COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE
ART. 35: SGOMBERO NEVE
ART. 36: OPERAZIONE DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
ART. 37: PULIZIA DEI FOSSATI
ART. 38: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI
ART. 39: PULIZIA DEI MERCATI E DEI BANCHI VENDITA ALL’APERTO
ART. 40: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI,
SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI
ART. 41: RIPARI DI POZZI, CISTERNE E SIMILI
ART. 42: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE
ALL’APERTO
ART. 43: ACCENSIONI DI FUOCHI, POLVERI O FARE SPARI
SEZIONE II: DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE
ART. 44: DIVIETI
ART. 45: ATTIVITÀ CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI
ART. 46: DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

TITOLO 4

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 47: DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 48: LAVORO NOTTURNO
ART. 49: SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
ART. 50: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI E PUBBLICITA’ SONORA
ART. 51: ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
ART. 52: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL’ESTERNO DEI LOCALI
ART. 53: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART. 54: SOSTA E FERMATA DEI VEICOLI A MOTORE
ART. 55: SUONO DELLE CAMPANE
ART. 56: AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

TITOLO 5

MANTENIMENTO,PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 57: DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 58: PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
ART. 59: DIVIETI SPECIFICI
ART. 60: ANIMALI MOLESTI
ART. 61: MANTENIMENTO DEI CANI
ART. 62: ANIMALI PERICOLOSI
ART. 63: ANIMALI LIBERI

TITOLO 6

POLIZIA COMMERCIALE

ART. 64: ERBORISTERIE
ART. 65: ATTIVITA’ MISTE
ART. 66: PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ART 67: CONSUMO DEI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL
SETTORE ALIMENTARE
ART. 68: CONSUMO E VENDITA IN ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
ART. 69: PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI GENERI NON
ALIMENTARI
ART. 70: PUBBLICI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO
ART. 71: ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA’ ARTIGIANALI UBICATE IN MEDIA
E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
ART. 72: SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA
ART. 73: CIRCOLI PRIVATI

TITOLO 7

SOPRALLUOGHI ED INTERVENTI DEL PERSONALE DI PM

ART. 74: SOPRALLUOGHI ED ISPEZIONI RICHIESTI DA PRIVATI E FINALIZZATI AD
INTERESSE PRIVATO O PREMINENTEMENTE PRIVATO
ART. 75: INTERVENTI SUL TRAFFICO A SEGUITO DI INCONVENIENTI DETERMINATI DA
PRIVATI ED IMPRESE

TITOLO 8

SANZIONI

ART. 76: SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 77: REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

TITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 78: ABROGAZIONI DI NORME
ART. 79: NORMA FINALE
ART. 80: ENTRATA IN VIGORE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità
1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico
ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, attende alla tutela
dell’integrità del pubblico demanio comunale e a quelle di un decoroso svolgimento della vita
cittadina, disciplinando comportamenti ed attività comunque influenti sulla comunità, al fine di
salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni
comuni.
2. Quando sul testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con
esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Vigilanza ed applicazione delle norme
1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla
Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 del C.P.P.,
nell’ambito delle loro mansioni.
2. Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private
soggette a servitù di uso pubblico o aperte al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi
fiancheggianti e strade.
3. Gli addetti alla vigilanza del presente regolamento, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno
accedere negli atri, sulle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei
laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e
dovunque si svolga attività sottoposta ad autorizzazione e vigilanza comunale, con l’obbligo di
attenersi alle procedure di cui all’art. 13 L. 689/81 ed al D.P.R. 571/82.

Art. 3 : Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano
tutto, ed in particolare:
a. Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso
pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al
pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara
indicazione al pubblico del limite della proprietà privata.
b. parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere.
c. le acque interne.
d. i monumenti e le fontane monumentali.
e. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano
essere salvaguardati.
f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati su beni comuni indicati nelle lettere
precedenti.
2. Per suolo pubblico si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al
demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche
attrezzati, il suolo gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strada non
comunali ma ricompresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della
Strada.
3. Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte
di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.
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4. Per UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via
esclusiva, per l’esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
5. A differenza della fruizione l’utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di
autorizzazione o concessione.

Art. 4: Concessioni, autorizzazioni e licenze

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze previste dal presente Regolamento,
saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
a. personalmente al titolare.
b. senza pregiudizio dei diritti di terzi.
c. con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi
azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
d. con riserva all’Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove
condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o
revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi.
e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso o per
comprovati motivi di pubblico interesse.
f. il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla
vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente
autorizzati dal Sindaco, l’atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 5: Modalità di richiesta

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate a seguito di
istanza inoltrata al servizio protocollo generale del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono essere redatte in carta legale e contenere le
seguenti indicazioni:
a. Soggetto richiedente:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale,
professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente.
Quando l’istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale
rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve
indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività
esercitata, numero di codice fiscale dell’ente o persona giuridica richiedente.
Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
b. Oggetto della richiesta:
deve essere indicato in modo preciso l’oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di
area da utilizzare, l’estensione, la durata dell’occupazione (compreso il tempo necessario
per l’installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali),
attrezzature e materiali da porre sul suolo.
c. Motivo della richiesta:
precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o
manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro.
d. Documentazione: le istanze devono essere corredate da ogni opportuna documentazione
atta ad individuare l’attività che si vuole esercitare su suolo pubblico ed a fornire tutti i dati
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ritenuti necessari ai fini dell’esame delle stesse. È sempre necessario corredare la richiesta
di occupazione di suolo pubblico con una planimetria in scala 1:100 in cui va evidenziato
il posizionamento preciso dell’ingombro in relazione alla sede stradale o piazza e deve
contenere il riferimento al titolo legittimante l’intervento edilizio ovvero
all’autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
e. La sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di
istruttoria.

Art. 6 : Cauzione

1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella
concessione/autorizzazione il Comune potrà richiedere la costituzione di un deposito
cauzionale infruttifero, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. La cauzione di cui sopra è restituita con disposizione del Dirigente del Settore Finanziario
dopo l’accertamento da parte del Settore Opere Pubbliche dell’insussistenza di danni derivanti
dall’occupazione del suolo e dell’osservanza del pagamento del canone di occupazione di suolo
pubblico.
3. Le concessioni e le autorizzazioni, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, hanno
validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere
rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto,
almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della
concessione o autorizzazione.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 7 : Disposizioni generali
1) A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il
suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione
comunale.
2) Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per
l’occupazione:
a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici e i
relativi interpilastri;
c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento degli
uffici e dei servizi:
a) la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni per l’occupazione di aree e spazi pubblici,
nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2 ai sensi degli art. 20 e 26 del Codice della
Strada è del Corpo di Polizia Municipale soltanto ed esclusivamente ai fini della viabilità e del
traffico e, per la valutazione della compatibilità dell’occupazione con le esigenze di carattere
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generale in materia di igiene, di decoro, di contabilità pubblica le trasmette all’Ufficio COSAP
per quanto di specifica ulteriore competenza.
b) la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni di cui agli art. 21 e 26 del Codice della
Strada è del Settore Opere Pubbliche previa acquisizione del parere obbligatorio della Polizia
Municipale.
4) La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante
strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione
edilizia, anche in forma precaria.
5) Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono
soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello
speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari
situazioni o circostanze.
6) Le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia
diversamente ed esplicitamente disposto.
7) Le concessioni e/o autorizzazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è
consentita la cessione.
8) Il canone è dovuto anche da chi pur essendo privo di concessione, operi di fatto come se
l’avesse, salva l’applicazione delle relative sanzioni.
9) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la
concessione all’occupazione, rilasciata dal competente Settore, è sempre subordinata al possesso
dell’autorizzazione ai lavori.
10) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato
motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di occupazione
permanente e nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, comporta la
decadenza della medesima.
11) Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione lo rendano necessario l’Autorità
Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.
12) Le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi
eventualmente previsti in relazione all’attività da svolgersi; in tali casi l’ufficio comunale che
rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il
rilascio di altri atti predetti.

Art 7 bis – Individuazione delle aree urbane di cui all’art. 9 della Legge 48/2017, ai fini
dell’applicazione di misure di tutela e di decoro.

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell’art. 9 della L. 48/2017, in applicazione di quanto
disposto dal comma 3 del medesimo articolo, vengono individuate, nell’allegato “A” al presente
Regolamento, le aree urbane nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato
art. 9.
2. Nelle aree come descritte e dettagliate nell’allegato A di cui al precedente comma, si applica al
trasgressore la sanzione prevista dall’art. 9 primo comma della L. 48/2017, nonché il provvedimento
dell’allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 10 della L. 48/2017. Nelle
medesime aree si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della L. 48/2017 per le violazioni
in essi previste.

Art. 8 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell’art.7 si distinguono in:
– 9 –
a. annuali: sono tali le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che
comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti compresi i passi carrai e gli accessi
carrai autorizzati ,effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
b. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all’anno,
nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l’effettuazione di traslochi , il carico
e lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di
ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di
riparazioni di parti pericolanti di edifici.
Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione e/o
autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno 7 giorni lavorativi prima della
scadenza.
Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate è prevista l’applicazione delle
norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
c. Occasionali: sono tali le occupazioni con piccoli ponteggi , scale aeree, scale a mano (ad
eccezione di quelle superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non
superiore a 3 mc. e quelle destinate genericamente all’effettuazione di soste operative
necessarie per lavori di pronto intervento per piccole riparazioni, sempre che non abbiano
durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data preventiva comunicazione al Settore
Vigilanza e Attività Produttive che in ogni caso può formulare le sue prescrizioni.
2. Occupazioni abusive.
Sono considerate occupazioni abusive:
a. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
b. Difformi dalle disposizioni dell’atto di autorizzazione/concessione.
c. Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o
proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della
concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’amministrazione Comunale, previa contestazione
delle relative violazioni,ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in
pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all’uopo assegnato, l’Amministrazione
provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli
interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne
derivassero.
4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di
stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 9: Occupazioni d’urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d’urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori
per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata
dall’interessato anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione,
che verrà rilasciato successivamente.
In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
– 10 –
a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art. 30 e
ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
b. dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall’inizio dell’occupazione, comunicazione
alla Direzione Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma,
dell’occupazione effettuata. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la
comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell’eventuale concessione.
c. presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione entro il primo
giorno successivo lavorativo dall’inizio dell’occupazione.
La Direzione Comunale competente per mezzo dei Settori Opere Pubbliche e Polizia
Municipale, provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al punto 1
del presente articolo. In caso di riscontro negativo l’occupazione sarà dichiarata abusiva.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ
VARIE

Art. 10: Occupazioni per manifestazioni
1. Chiunque promuova manifestazioni di carattere politico, religioso, sociale, culturale e sportivo
per le quali sia necessaria l’occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di
uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di concessione, con allegati gli elementi
relativi a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici e
modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite allo stesso luogo per lo stesso periodo,
l’Amministrazione valuterà l’assegnazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande. La precedenza spetta in ogni caso ad enti pubblici.
3. L’istanza deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio
dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentate dei promotori che
deve essere indicato nella richiesta di cui al comma 1, deve essere sempre presente o comunque
facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le
prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica, con
particolare riferimento ai limiti posti per evitare l’inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico
gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. Il titolare della concessione o autorizzazione è tenuto:
a. a ritirare il permesso di occupazione del suolo prima dell’effettiva occupazione dello
stesso;
b. ad attenersi alle disposizioni contenute nell’atto autorizzativi.
c. a provvedere alla pulizia giornaliera e finale del suolo occupato.
7. Quando il titolare della concessione non provvede al pagamento integrale del canone di
occupazione di suolo pubblico o non adempia alle condizioni e prescrizioni della concessione e
dell’autorizzazione o a quanto previsto da altra norma di legge o regolamento, decade dalla
stessa. La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento.
8. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli,
dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale
e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Art. 11: Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante (circhi, luna park e
simili) con relative strutture di alloggiamento degli addetti può avvenire solo sulle aree a tal
fine preliminarmente individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 12: Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica
via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l’occupazione del suolo pubblico
per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione
che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione stradale. Qualora siano presentate più
richieste riguardanti la medesima via o isolato, le stesse dovranno essere coordinate. I
concessionari dovranno mantenere in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati
cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui
risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o
sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione,
anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché
la modalità dell’occupazione e la durata della medesima.

Art. 13: Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di
manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica
utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne
comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché, quando l’intervento comporti
manomissione di suolo pubblico, al competente Settore comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato
dall’intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di
termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti di cui all’art. 9 del presente
regolamento, almeno 48 ore prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei
provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L’Amministrazione Comunale può
disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: in
particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell’effettuazione
degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di
intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax o telegramma, nel
momento in cui l’intervento viene effettuato.
3. Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono
osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di
Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si
effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare,
quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità
pubblica e privata.

Art. 14: Occupazione per esecuzione di lavori e opere edili

1. Qualora si renda necessario per l’effettuazione di lavori edili occupare suolo pubblico con
ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree ,materiali edili e di scarto, è necessario ottenere
la concessione di occupazione suolo pubblico. Il concessionario oltre a rispettare le condizioni
e le prescrizioni imposte con l’atto di concessione, deve:
a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione.
– 12 –
b. evitare scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dall’Autorità
Comunale.
c. evitare scarichi di acqua sull’area pubblica.
d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e
privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i
quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
e. segnalare i cantieri di lavoro sia di giorno che di notte adottando tutte le prescrizioni
dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 15: Occupazioni per l’attività di riparazione di veicoli

1. L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti
esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a
specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante
l’officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a
mq. 25. L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare
dell’autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa e i veicoli che vi
stazionano debbono avere la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.
2. E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l’occupazione di suolo pubblico per gli
scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di
sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni
di massima pulizia.
3. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell’attività.

Art. 16: Occupazione per traslochi

1. L’occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative
attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata,
deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di
occupazione.
2. L’area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 17: Occupazioni varie

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o
altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. L’autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal
Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo
scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo,
l’occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti
o guide di qualunque specie e dimensione. E’ consentita la collocazione di zerbini presso le
soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
4. Le carovane di nomadi e girovaghi potranno sostare esclusivamente nelle aree appositamente
attrezzate e a tal fine destinate dal Sindaco.
5. E’ vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 15 primo comma.

Art. 18: Occupazione per comizi e raccolta di firme

1. L’autorizzazione all’occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a
petizioni, candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per
comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa
verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le
esigenze di cui all’art. 7, comma 3.

Art. 19: Luminarie natalizie

1. Fatta salva ogni iniziativa da parte dell’Amministrazione, la collocazione di luminarie lungo le
strade cittadine nel periodo che va dal 25 novembre al 10 gennaio da parte di privati interessati
non è soggetta a preventiva autorizzazione ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi
al Settore competente almeno 15 giorni prima dell’inizio; sempre che si tratti di elementi
decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le
strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli
stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
3. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici,
dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non
inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a
m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e
velocipedi.
5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o corrispondenza di
linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal
gestore delle linee stesse.
6. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione
sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la
rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare
riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione
di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso
aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Art. 20: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, è richiesta preventiva autorizzazione per collocare nelle strade
o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari
in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di
quanto previsto al comma 2 del precedente articolo nonché delle norme del Codice della Strada.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese
per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne
effettuano il montaggio.

SEZIONE III: OCCUPAZIONI CONNESSE AD ATTIVITA’ COMMERCIALI.

Art. 21: Occupazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande all’esterno di
pubblico esercizio.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio
occupabile può essere rilasciata, l’autorizzazione per l’occupazione di una porzione
delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di
viabilità, di igiene, decoro e sicurezza pubblica, ai fini di quanto sopra non è consentita
l’occupazione di suolo pubblico se non su idonei piani e superfici rialzati rispetto alla sede
stradale.
2. Si definiscono “dehors” gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente
rimovibili, posti temporaneamente su solo pubblico o privato gravato da servitù di uso
pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande
ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche purché l’autorizzazione
abbia carattere stagionale.
3. L’occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell’attività
autorizzata alla somministrazione, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa,
fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le disposizioni di cui sopra valgono anche quando l’occupazione sia realizzata mediante la
sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare oltre alla
superficie il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro
collocazione. I dehors, i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono
essere solidi, uniformi, tenuti sempre puliti e conformi alle prescrizioni dettate dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
5. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti entro un’ora dalla chiusura dei medesimi ad
asportare residui di consumazioni, bottiglie, bicchieri,cocci e simili nel raggio di venti metri
dalla soglia dell’esercizio o del perimetro delle pertinenze.
6. E’ vietato l’abbandono, nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi pertinenziali,
di residui di consumazioni, di bottiglie bicchieri lattine , cocci e simili. I pubblici esercenti
sono tenuti a collocare, all’interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza, appositi
contenitori di rifiuti, (ivi compresi quelli per contenere i mozziconi e la cicca di sigarette),
nonché a tenere pulito il suolo circostante all’esercizio da rifiuti di consumazioni
somministrate nel medesimo.
7. Ai pubblici esercizi, insediati nelle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto
delle bottiglie in vetro.

Art. 22: Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l’occupazione di spazi per
l’esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a
condizione che l’esposizione non abbia durata superiore a giorni 10, salvo deroghe, e siano
utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di
prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L’accoglimento delle richieste di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico
per manifestazioni che riguardino parchi o giardini pubblici, isole pedonali o aree di particolare
interesse ambientale è subordinata al parere del responsabile del settore competente in materia
di arredo urbano e verde pubblico.

Art. 23: Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata
l’autorizzazione , nel rispetto delle norme d’igiene e di sicurezza stradale, per l’occupazione del
suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l’esercizio si affaccia sia di
ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e
l’occupazione non si estenda oltre metri 0.40 dal filo del fabbricato e in larghezza per lo spazio
occupato dal foro commerciale.
2. Non è ammessa l’occupazione anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.
3. I generi alimentari possono essere esposti solo previo ottenimento del nulla osta della ASL se
confezionati e devono essere posizionati ad una altezza da terra non inferiore di un metro.
4. L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell’orario di apertura dell’esercizio
commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura
dell’esercizio stesso.

Art. 24: Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal
Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento
pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati,
anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione
per l’occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi
verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla
collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del
verde pubblico ed alla viabilità. La collocazione può altresì essere negata quando sia
giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia
ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e
mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto ai
conseguenti obblighi in materia di canone sulla pubblicità.

Art. 25: Commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. 114/1998, dalla Legge
Regionale n. 135/1999 e da specifica Ordinanza Sindacale.

Art. 26: Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino appartenente all’Unione
Europea, del certificato attestante la iscrizione nell’apposito registro previsto dalla legge e, se
cittadino straniero (ovvero non appartenente all’Unione Europea), della prevista licenza
temporanea ex art. 124, comma 1 del T.U.L.P.S.
2. L’esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l’utilizzazione di attrezzature diverse
dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di
occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L’esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le
esibizioni siano di breve durata (non oltre 1 ora) ed avvengano senza recare intralcio o fastidio
alla quiete pubblica, alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili
abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell’orario previsto dall’art. 59 del
Regolamento di esecuzione del C.D.S. in materia di pubblicità fonica.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
SEZIONE I°: SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE

Art. 27: Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l’area pubblica o di uso pubblico, le
attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi
manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate.
b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati.
c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine,
fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti
indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi
d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o
privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia
autorizzati, sulle altrui proprietà.
f. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle
persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi
l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e
simili, nonché lo scoppio di petardi;
g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi
abbia superato il limite di età, appositamente indicato;
h. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
h. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo
alla circolazione veicolare o pedonale;
i. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico
operazioni di lavaggio;
j. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono
offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
k. sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto
i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando
intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
l. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
m. ostruire o fare inversione al corso d’acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti
eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque
inquinanti;
n. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al
pubblico decoro o all’igiene, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o
incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere
causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai
luoghi a ciò destinati;

Art. 28: Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in
conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più
breve tempo possibile. L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante
occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione.
b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili
materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di
situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più’ breve tempo
possibile.
c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture,
verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l’esterno,
vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia
convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni o
procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle
parti sottostanti del fabbricato.
e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini
disturbo, incomodo o insudiciamento.
f. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui
terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
g. sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

Art. 29: Nettezza del suolo e dell’abitato

1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o
deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo
destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso
pubblico, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili,
vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di
strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di
provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una
distanza non inferiore a due metri.
3. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento
di una propria attività, anche temporanea.
4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09.30 del mattino,
l’occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza
autorizzazione.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla
pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del
tratto di marciapiedi sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel
mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare
sulla soglia dell’esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con
adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati
affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui
marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti
alle norme sull’occupazione di suolo pubblico.
8. per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all’esterno
degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del
suolo pubblico
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l’obbligo di
provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse
siano stati depositati.
– 18 –
10. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti
sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da
depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati
in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino
sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di
inadempienza il Sindaco, allorché esistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con
propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo
sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
12. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere
asportate e smaltite secondo le modalità stabilite dalla A.S.L. competente.
13. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal Comune sono tenuti a rispettare le norme
per l’uso, appositamente indicate. Il Comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

Art. 30 : Rifiuti

1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro,in conformità con il regolamento sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati all’interno dei
contenitori all’uopo collocati dall’azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il
contenitore dopo l’uso. Non è consentito collocare sacchi all’esterno dei contenitori”.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto
per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine
predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di
materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti
ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in
altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi
specifico intervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono
altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni
artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono
essere smaltiti in conformati a quanto disposto dalla legge.
5. È vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie
provenienti da lavori edili. Le macerie ed altri residui provenienti da lavori edili, devono essere,
a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei
mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei contenitori per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani. Le utenze commerciali, gli artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività
produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni devono depositarli sul suolo
pubblico , in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato dalle ore
06.30 alle ore 09.00 nelle giornate previste dall’Amministrazione per la raccolta differenziata.
Qualora all’orario di chiusura dei negozi gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati ,
devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta o possono essere conferiti
presso l’ex forno inceneritore. In ogni caso gli imballaggi posti all’esterno dell’attività devono
essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare
intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 31 : Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, la manutenzione delle
pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi di proprietà privata ma soggette a pubblico utilizzo
è eseguita, di comune accordo, dai proprietari degli edifici e dall’Amministrazione comunale.
– 19 –
2. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e tutte le località private di libero accesso al pubblico,
dovranno essere, nelle ore notturne, sufficientemente illuminati.
3. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad
eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone
aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 32: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa
manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle vetrate e delle
tende esterne. Le persiane e le vetrate quando aperte, devono essere stabilmente fermate al
muro. Le persone sopra nominate devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni,
rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell’immobile. Hanno inoltre
l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi
edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall’Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e
pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare
l’irregolare caduta dell’acqua piovana.
4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde
debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella
apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia e
spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione
delle aree cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su
coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico,
devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque
l’accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei
manufatti idraulici in questione.
8. I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, nei centri abitati, sono tenuti a recingere
solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa facilmente o liberamente
introdurre.
9. E’ vietato realizzare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono
costituire pericolo per i passanti.
10. Per l’installazione di antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche si rimanda
al Regolamento Edilizio Comunale o ad apposito specifico Regolamento.

Art. 33 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni
scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare,
macchiare, tingere i muri degli edifici;
b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri
civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della
Strada;
c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori
di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline
semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque
genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle
festività civili e religiose.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o
disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure
insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3. Salvo le norme del Regolamento della Pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di
cartelli e iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a
carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà essere
vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all’arte e alla
società dei luoghi.

Art. 34: Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze
pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l’autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale, salva l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento
a riguardo.
2. Le domande dovranno essere corredate da opportuni disegni, modelli, fotografie delle opere,
testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L’Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà, se del caso, sottoporre a
collaudo le opere.

Art. 35 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o
a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di
sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti
l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle
gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio
aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su
suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in
genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo
pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere
eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni
possibile cautela
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì
fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a
ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
6. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
7. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo
destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente
disposti.
8. Qualora si proceda a ristrutturazione di edifici fronteggianti strade o piazze pubbliche è
obbligatorio installare sui tetti degli edifici appositi fermaneve.

Art. 36 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte
adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature
munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art . 37 : Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui
terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento
sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione
privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo
deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e
percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno,
rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo
autunnale entro il 30 settembre.

Art. 38 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico e trasporto delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando
ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone,terre e
detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili deve essere effettuato su
veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione su suolo pubblico.
3. Chiunque trasporti sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento,
dovrà coprire convenientemente il carico in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi
nell’aria.

Art. 39 : Pulizia dei mercati e dei banchi vendita all’aperto

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o
scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, nonché coloro che svolgono attività di
commercio itinerante, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e nelle vicinanze dei
rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in
contenitori a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

Art. 40: Pulizia delle aree limitrofe ad attività commerciali spettacoli viaggianti e simili.

1. Fermo restando quanto previsto all’ art. 21 commi 5 e 6, i titolari e gestori di esercizi
commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, devono provvedere alla rimozione
giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività,
abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che all’orario di chiusura
dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite
durante l’uso e lasciate perfettamente pulite al termine del periodo di occupazione; i rifiuti
prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate negli appositi regolamenti vigenti.
3. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi esposti al primo comma e nel caso in cui
sia stata rilasciata autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, può essere applicata
la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione stessa per un periodo non superiore a 10 giorni.

Art. 41 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere
le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti
ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 42 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto

1. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare
facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e
sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e
vapori nell’ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di
strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.)
idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade
o in altre proprietà.

Art. 43: Accensioni di fuochi, polveri, o fare spari.

1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di
potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti giardini e vigneti,
effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini fuori dal centro abitato ed alle seguenti
condizioni:
– la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o comunque entro
un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, in
osservanza di quanto disposto dalla Legge Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3, art. 56,
comma 4°, lett. f);
– durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere
assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona
di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di
focolai e braci;
– la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una
larghezza maggiore di metri 3×3 e comunque non superiore a tre metri steri (metro stero=
1metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una
fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del
bruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo
da parte dello stesso proprietario o conduttore;
– possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri al giorno di
scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L’operazione deve svolgersi in
giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
– la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi,
dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiori a
metri 200 da zone boscate, come disposto dall’art. 3 L.R. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3.
2. Nell’ambito dei centri abitati nessuno può, senza preventiva acquisizione ed esibizione delle
autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o
fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
3. E’ vietato gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive
o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti.
4. E’ comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’art.
52 comma 2 TULPS ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere
fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni,
nonchè nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità
eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. E’ vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla
pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
7. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private
e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
8. Il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere,
prescrivendo se necessari impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, su
parere del competente ufficio sanitario, può disporre la sospensione dell’attività inquisita.

SEZIONE II°: DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE.

Art. 44: Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti
alberati è vietato:
a. danneggiare la vegetazione e le strutture;
b. circolare (transitare e sostare) con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate
alla circolazione;
c. calpestare le aiuole e i siti erbosi ;
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l’accesso a tutti i veicoli a motore e i
velocipedi.
Negli stessi l’accesso di veicoli a motore è consentito solo per quelli allestiti a giochi per bambini
tipo trenini e simili previo autorizzazione dell’ufficio Comunale competente.
3. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree
protette e nelle altre aree verdi.

Art. 45 : Attività consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili
appositamente evidenziati come piste ciclabili, può essere autorizzata, sempre che chi intende
esercitarla sia in possesso dei prescritti requisiti:
a. l’attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
b. l’attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo
accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l’uso
dei tricicli, piccole biciclette fornite di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o
elettriche , monopattini ed altri giochi similari che non rechino disturbo.
3. Nessuna attività di cui al primo comma può in alcun modo interessare zone prative.
4. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo
le ore 22.

Art. 46 : Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area
pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di
pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del
marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura
dei soggetti di cui al comma 1.
4. I proprietari di fondi privati confinanti con luoghi pubblici all’interno di centri abitati, hanno
l’obbligo di mantenerli in condizioni decorose al fine di prevenire incendi e non creare zone ove
possano annidarsi animali di ogni genere (ratti, serpenti etc…). La disposizione vale anche per
il verde condominiale.

TITOLO 4
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.

Art. 47: Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per
evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L’ufficio Ambiente comunale e l’Agenzia Regionale Tutela Ambientale (A.R.T.A.),
congiuntamente al Corpo della P.M., su reclamo o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e
promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda
alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili
abitazioni, il Sindaco può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile
delle molestie o dell’incomodo.
4. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che
comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che
comportano esclusivamente l’utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medicosanitarie.
5. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli
schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie,
tanto di giorno che di notte.

Art. 48 : Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni
sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono
esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche
potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20 e le ore 8.
2. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui è
esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il
divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo
più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 49 : Spettacoli e trattenimenti

1. Non è consentito l’uso di strumenti musicali o di impianti o apparecchiature con emissioni
sonore all’interno di esercizi pubblici o locali di ritrovo e di intrattenimento, anche privati,
ubicati in edifici destinati prevalentemente ad abitazione o ad essi contigui, salvo che non siano
stati adottati efficaci interventi di insonorizzazione per ridurre le emissioni sonore a limiti di
assoluta tollerabilità e il volume delle apparecchiature sia tarato sui limiti di accettabilità delle
emissioni stesse. Indipendentemente dagli accorgimenti adottati di contenimento delle
emissioni sonore, qualora venga accertato il persistere di disturbo alla quiete pubblica, il
Sindaco può vietare l’uso di strumenti musicali o di impianti o apparecchiature con emissioni
sonore dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00.
2. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o
trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere
l’attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l’emissione e le immissioni di
rumore entro i limiti previsti dalla legge, a tal fine laddove le riproduzioni di brani musicali
anche dal vivo, siano svolti in orari successivi alle ore 20,00, con esclusione dei cinema e teatri,
si deve presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico
competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”.
3. Nell’istanza deve essere presentata idonea documentazione tecnica in ordine a:
 giorni e orari di apertura e modalità di esercizio dell’attività;
 caratteristiche tecniche del sistema di riproduzione ed amplificazione, nonché delle casse
acustiche, ripartite per le diverse fasce di frequenza;
 corrispondenza della potenza sonora ai diversi livelli potenziometrici;
 sistemi di in sonorizzazione e di controllo elettronico alla fonte della sorgente sonora, e loro
caratteristiche tecniche;
 valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, sui locali soprastanti o
vicini, adibiti al soggiorno delle persone anche in relazione all’apertura di infissi del locale
e alla movimentazione degli utenti in adiacenza del locale.
4. I titolari dei pubblici esercizi hanno l’obbligo di vigilare affinché, all’uscita dei locali, nelle
pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai
quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene, alla
pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso,
avvertire le Forze dell’Ordine.
5. Fatte salve specifiche autorizzazioni, per particolari eventi, è vietata la collocazione di
apparecchi sonori all’esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e
dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai
locali medesimi. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni che crei disturbo a
chi si trovi all’esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

Art. 50: Utilizzo di strumenti musicali e pubblicità sonora

1. Negli spazi ed aree di cui all’art. 2, è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi
radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00,
salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, salvo nel
caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, con la
corresponsione del relativo tributo. È vietata la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura, dei cimiteri, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli
orari di lezione. E’ altresì vietata prima delle ore 08,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,00, dopo le
ore 20,00 e in tutto il centro storico della città. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale
da non turbare la pubblica quiete.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell’art. 7 della legge 24 aprile 1975 n.
130.

Art. 51 Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti
tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per
quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe
alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale, potranno essere
esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 20.00 .
3. Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa
l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in
essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche
nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di
macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di
rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore
rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni
tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività
temporanea.
5. E’ assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che creino disturbo,
contingente da autorizzarsi di volta in volta, nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di
educazione, chiese e uffici pubblici, salvo casi di necessità.

Art. 52: Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e
similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno
successivo.

Art. 53: Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1,
lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici,
negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un
funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti
complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad
esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito
telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere
utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino
condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il
traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le
spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 54 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di
spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da
qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con
specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art: 55: Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un’ora dopo il tramonto del sole all’alba, fatta eccezione
per l’annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere
suonate con suono sommesso.

Art. 56: Amministrazione degli stabili

1. Nell’atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il
nominativo, l’indirizzo dell’Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una
rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

TITOLO 5

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 57: Disposizioni generali per la tutela degli animali domestici

1. Fermo restando quanto previsto da norme Statali o Regionali in materia di tutela degli animali,
devono essere rispettate le norme previste nel vigente Regolamento Comunale per la tutela, la
detenzione, e la circolazione degli animali, le violazioni delle cui norme, salvo che la legge non
preveda altrimenti, sono punite ai sensi del vigente Regolamento

Art. 58: Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi
esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche, senza le previste autorizzazioni,
proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare
situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 59 : Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire
animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale
omaggio a scopo pubblicitario.
2. Gli animali esposti per la vendita all’interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell’età.
3. È vietato allevare animali domestici (bovini, ovini, equini) a distanza inferiore a mt. 300 dagli
agglomerati urbani o dall’ultima abitazione prevista dal PRG vigente eccezione fatta per gli
avicunicoli e suini allevati per uso famiglia per i quali valgono le prescrizioni del servizio
veterinario locale.
4. È vietato, a ridosso delle zone abitate o singole abitazioni, lo spandimento dello stallatico anche
su terreni privati con o senza lettiere e aggiunta di urina, se non segue entro le 24 ore successive
l’aratura o la fresatura del terreno, operazioni atte atte ad evitare disagi olfattivi.
5. E’ vietato edificare e mantenere concimaie a distanza inferiore di mt. 25 dalle abitazioni e a mt.
500 dagli agglomerati urbani.
6. Per la fauna sinantropa (piccioni, stormi ecc.) i problemi connessi verranno di volta in volta
affrontati con l’ausilio del Servizio veterinario competente.

Art. 60 : Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di
animali che disturbino, specialmente durante la notte con forti latrati , ululati prolungati ecc. ,
la pubblica quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma
1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in
condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 61 : Mantenimento dei cani

1. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l’accesso di terzi, la presenza di
un cane deve essere segnalata all’esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola
soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei
terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
2. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque
li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per
la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi
sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
4. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che
accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai
giochi.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alla Legge Regionale n. 86/1999 “ Norme
sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione” ed al
Regolamento Comunale “per la Tutela, la detenzione e la circolazione degli animali approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25.03.2002.

Art. 62 : Animali pericolosi

1. Per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani si applicano le norme stabilite
dall’Ordinanza del 12 Dicembre 2006 del Ministro della Salute pubblicata sulla G.U. n. 10 del
13.1.2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 63: Animali liberi

1. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri
animali randagi. L’eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che
evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari
fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di
cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

TITOLO 6

POLIZIA COMMERCIALE

Art. 64 : Erboristerie

1. Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell’erboristeria la materia è
soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99. Gli esercenti non in possesso del diploma di
erborista sono autorizzati alla vendita di prodotti preconfezionati all’origine e non possono
manipolare,preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27.07.1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei
prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell’erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I
commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5 comm. 5 del D.Lgs. 114/1998.
4. In caso di violazione dei commi 1 e 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le
sanzioni di cui alla Legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D, lgs. 114/1998.

Art 65: Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un’attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche
un’attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con
attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia
urbanistica ed edilizia, fatte salve le specifiche deroghe previste da Regolamenti e Ordinanze
vigenti sulle destinazioni d’uso degli immobili.
3. Nelle attività miste è prevalente l’attività che viene esercitata su una superficie di almeno i 2/3
della superficie totale, esclusi magazzini depositi, uffici e servizi.
4. Ove nei locali si esercitano diverse attività la disciplina da applicarsi è quella normativamente
prevista per l’attività prevalente, determinata tenendo conto della specifica attività risultante dal
titolo autorizzativo come verificata sulla base, della superficie occupata dalle singole attività.

Art: 66: Pubblici esercizi di somministrazione.

1. Ogni esercente è tenuto ad esporre all’esterno del locale apposito cartello indicante i giorni di
chiusura del locale per ferie o per sospensione temporanea dell’attività, oltre che, naturalmente ,
l’orario quotidianamente osservato e l’eventuale giorno di chiusura settimanale.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno comunque l’obbligo di comunicare
all’Amministrazione (Servizio Attività Produttive), con almeno 8 giorni di preavviso, i giorni di
chiusura del locale per ferie o per sospensione temporanea dell’attività.
3. Gli esercenti di pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie e simili sono obbligati ad
esporre all’esterno del locale apposito cartello indicante i menù e i prezzi praticati.
4. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere
dotati di servizi igienici che devono essere sempre funzionanti e messi a disposizione dei clienti.
5. L’attività di tipo “B” di cui alla Legge 287/1991 deve comunque restare aperta in un arco
temporale di 2 ore nella fascia oraria compresa dalle 6,00 alle 11,00.
6. Nei pubblici esercizi è sempre ammesso l’ingresso senza il pagamento di alcun biglietto. La
maggiorazione dei costi delle consumazioni è consentita in presenza di pubblici trattenimenti
preventivamente autorizzati.

Art: 67: Consumo dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato del Settore alimentare.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è
consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia, a condizione
che non venga effettuato un servizio assistito di somministrazione e non vengano collocate nel
locale di vendita le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che
sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei
prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, e simili con esclusione dei piani d’appoggio di
dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale.
3. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o “menù” dei prodotti offerti, (e
relativi prezzi) e se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con
portate di alimenti e/o bevande, ovvero se vengono forniti contenitori, piatti, bicchieri e posate
non monouso, con eccezione di stoviglie e posate a perdere.

Art. 68: Consumo e vendita in attività artigianali di produzione di alimenti e bevande.

1. Negli esercizi artigianali di produzione e vendita di alimenti e bevande (rosticcerie,
gastronomie, pizzerie al taglio, pasticcerie, piadinerie, gelaterie, ecc.) è possibile mettere
a disposizione dei clienti esclusivamente attrezzature quali stoviglie e posate a perdere
nonché piani d’appoggio come sopra descritti.
2. Al fine di salvaguardare la quiete pubblica, durante le ore notturne gli esercizi artigianali di
produzione alimentare di cui al comma 1 seguono l’orario stabilito per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991;
3. In ogni caso, non possono mai essere autorizzate e coesistere, all’interno di stessi locali e/o
di locali direttamente comunicanti, esercizi di somministrazione ed attività artigianali di
produzione/vendita di alimenti e bevande.

Art. 69: Pubblici esercizi di somministrazione ed esercizi di vendita di prodotti non
alimentari.

Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie sono ammessi esercizi
misti di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “B” di cui alla legge 287/1991 d
esercizi di vicinato di prodotti non alimentari, a condizione che entrambe le attività abbiano:
la medesima titolarità/gestione una superficie distinta, da dichiarare al momento della
richiesta, e delimitata con apposite attrezzature ed arredi.

Art. 70: Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago.

1. E’ consentita la somministrazione al pubblico nei locali dove si svolge l’attività prevalente
di spettacolo, trattenimento e svago, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività
culturali, nei cinema, teatri, musei, librerie e gallerie d’arte ecc. a condizione che il
richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 287 del
25.08.1991 ed il locale dove avviene la somministrazione sia conforme alle norme igienicosanitarie , di agibilità e di sorvegliabilità di cui al D.M. 564 del 1992.
2. In tali fattispecie gli orari di apertura e chiusura dell’attività “accessoria” di
somministrazione seguono, obbligatoriamente, gli orari dell’attività di intrattenimento e
svago prevalente, con divieto di esercitare la pubblica somministrazione a favore di utenti
che non usufruiscono dell’attività principale.

Art. 71: Esercizi di somministrazione ed attività artigianali ubicate in medie e grandi
strutture di vendita.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione
alimentare ubicate nelle medie e grandi strutture di vendita, e nei mercati ortofrutticoli
all’ingrosso, che operano in connessione con dette attività, osservano l’orario di attività
delle strutture commerciali in cui operano.
2. Nelle medie e grandi strutture di vendita sono ammessi esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande e attività artigianali di prodotti alimentari a condizione che gli stessi
abbiano la medesima titolarità/gestione della struttura principale, fermo restando il rispetto
degli orari della struttura principale e le prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali.
3. Qualora il pubblico esercizio o l’attività artigianale di prodotti alimentari sia nella
titolarità/gestione di soggetto diverso del titolare/gestore della struttura principale, e non
abbia ingressi autonomi, l’attività di somministrazione (o di produzione artigianale), può
essere egualmente autorizzata fermo restando il rispetto degli orari della struttura principale,
e le prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e purché vi sia un atto di disponibilità
espresso in tal senso da parte del titolare/gestore della struttura principale;

Art. 72: Somministrazione temporanea

In occasioni di fiere, feste, sagre,mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone possono
essere concesse licenze temporanee di pubblico esercizio, la cui validità è limitata ai soli
giorni delle predette riunioni, previa verifica dell’idoneità igienico sanitaria dell’attività da
autorizzare

Art. 73: Circoli Privati.

1. Nei circoli privati la somministrazione di alimenti e bevande deve essere ricompressa fra
le ore 8,00 e le ore 1,00, ovviamente soltanto a favore dei soci.

TITOLO 7

SOPRALLUOGHI E INTERVENTI PERSONALE P.M.

Art. 74: Sopralluoghi e ispezioni richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o
preminentemente privato.

1. Gli interventi e i servizi di cui al presente articolo vengono effettuati dalla PM alle sotto
elencate condizioni:
a. I tempi e le modalità sono decisi, compatibilmente con le prioritarie esigenze di
servizio, dal Comando di P.M.;
b. sono svolti solo successivamente all’assolvimento dei compiti di istituto e di norma
al di fuori dell’ orario di servizio;
– 32 –
2. I sotto elencati servizi ed attività sono svolti successivamente al versamento, da parte dei
richiedenti, degli importi così determinati per ogni singola fattispecie:
a. Parere preventivo e di idoneità dei locali per l’esercizio dell’attività di Bed &
Breakfast :
-Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00

b. Parere preventivo e finale per la verifica della sussistenza dei criteri di sorvegliabilità
dei locali da adibire a Pubblico esercizio :
-Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
c. Parere preventivo e finale per la verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei
luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo di cui all’art.80 del T.U.L.P.S. (solo per
gli organi tecnici)
-Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
d. Parere preventivo per la verifica delle distanze da rispettare per l’apertura di esercizi
artigianali di parrucchiere, centri estetici, rivendite di giornali ecc.

-Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
e. Esame preventivo documenti per insediamenti di medie e grandi strutture di vendita
di cui alla L.R. 62/99
-Esame documenti per singolo esame euro 85,00
-Sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 85,00
3. L’aggiornamento degli importi suddetti sarà demandato a provvedimento formale da
adottarsi dalla Giunta Municipale.

Art. 75: Interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese.

1. Gli interventi e le attività determinati dall’effettuazione di operazioni e lavori di interesse
privato o preminentemente privato riguardanti il traffico sono svolti alle seguenti condizioni:
a) i tempi e l’organizzazione dei servizi sono decisi a discrezione del Comando di P.M.;
b) sono svolti solo successivamente all’assolvimento dei compiti di istituto e di norma al di
fuori dell’orario di servizio.
2. I servizi ed attività di cui al comma 1 sono svolti a seguito di versamento anticipato, in sede di
richiesta, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, di una
somma pari ad un’ora di straordinario maggiorato del 35% per ogni ora o frazione di ora per
ogni addetto impiegato.
3. Per interventi sul traffico determinati da privati ed imprese anche se non espressamente richiesti
dagli stessi, ma necessari per la tutela della pubblica incolumità, è dovuta, ai sensi dell’articolo
36 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, una somma pari ad un’ora di straordinario
maggiorato del 35% per ogni ora o frazione di ora per ogni addetto impiegato.

TITOLO 8

SANZIONI

Art. 76: Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente
Regolamento (ad esclusione di quelle indicate al seguente comma 1 bis) o Ordinanze dello
stesso attuative, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo
di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
1 bis. Per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 29 comma 1 del presente regolamento, si
rimanda al sistema sanzionatorio previsto all’art. 69 del Regolamento Comunale per la gestione
integrata del ciclo dei rifiuti mentre per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 29 commi 2 e 3
del presente regolamento, si rimanda al sistema sanzionatorio previsto all’art. 69 bis del
Regolamento Comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato ai sensi della Legge 24/11/81 n. 689 e successive
modificazioni.
3. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, le violazioni alle disposizioni dei
titoli 2,3,4,5,e 6 del presente Regolamento comportano l’obbligo di cessare l’attività e\o un
comportamento abusivamente posto in essere e la rimessa in pristino dei luoghi.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente,
altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento
o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui
dipende l’agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi
precedenti si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese
eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 77: Revoca e decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di revoca e decadenza della concessione e/o autorizzazione:
a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle
condizioni e prescrizioni previste nell’atto rilasciato;
b. La reiterata violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di rilascio
di concessioni e/o autorizzazioni;
c. L’uso improprio reiterato dell’autorizzazione e/o concessione o il suo esercizio in
contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
d. Il mancato utilizzo della concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
e. Il mancato pagamento del canone di concessione se dovuto;
f. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà
restituita.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78: Abrogazioni di norme.

1. Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e tutte le norme di precedenti Regolamenti
e Ordinanze Comunali in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono abrogati .

Art. 79: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie
oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 80 : Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto
deliberativo di approvazione.

polizia locale

pescara

NUOVA SEDE "Cittadella della Sicurezza" (EX ONMI) via Del Circuito 69

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