TUTELA AMBIENTALE

Di cosa si occupa:

I compiti di polizia ambientale non sono assegnati ad un corpo specifico, bensì attribuiti a tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria (P.G.) ed a coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo

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Responsabile

Ten. Col. Donatella DI PERSIO

Ubicazione: via Del Circuito 69

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

telefono: 085.3737208

Ricevimento del Pubblico

Martedì: dalle 9:30 alle 11:00

In particolare, la Corte di cassazione ha precisato, ad esempio, che «in tema di tutela delle acque dall’ inquinamento, l’attività di accertamento rientra nella competenza generale di tutta la P.G. senza distinzioni selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo» (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075).

L’art. 57 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente e di ufficiale di P.G. a soggetti specificamente individuati, quali, tra l’altro, gli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato (come ribadito dall’art. 1, comma 2, della L. 36/2004), Polizia Locale e Provinciale, nonché il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Lo stesso articolo attribuisce tale qualifica anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita da leggi o regolamenti,nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

Merita ricordare, ad esempio, che ricoprono tale qualifica le guardie zoofile e le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche di animali (art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004), gli ufficiali sanitari (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), gli ispettori dell’ISPRA (in ambito nucleare le relative attribuzioni sono assegnate dall’art. 10 del D.Lgs. 230/1995; relativamente alle ispezioni per i controlli relativi all’autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi, come per esempio l’ILVA di Taranto, l’attribuzione della qualifica di ufficiali di P.G. è stata operata dall’art. 2, comma 3, del D.L. 61/2013), il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco (artt. 6 e 19 del D.Lgs. 139/2006).

Coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (art. 55 c.p.p.).

Le funzioni di polizia amministrativa sono invece considerate strumentali rispetto a quelle amministrative attribuite o delegate agli enti interessati. Si ricorda, infatti, l’art. 158, comma 2, del d.lgs. 112/1998, secondo cui le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite e che la delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende l’esercizio delle connesse funzioni e dei compiti di polizia amministrativa.

Le disposizioni dettate dal d.lgs. 112/1998 sono espressamente fatte salve, ad esempio, dall’art. 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) che, nel disciplinare le competenze attribuite allo Stato in materia di rifiuti, dispone che ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, provvedono il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CCTA) e il Corpo delle Capitanerie di porto e che possono altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Occorre inoltre richiamare alcune disposizioni specifiche contenute nella normativa ambientale finalizzate ad istituire specifiche sezioni degli organi di P.G. e a porle alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente oppure finalizzate a garantire un collegamento tra il Ministero e gli organi di polizia. Si ricorda in particolare l’istituzione, operata dall’art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, del Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei Carabinieri, poi denominato “Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente” (CCTA) in seguito all’approvazione della L. 93/2001 (art. 17, comma 1).

Tale norma dispone che, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell’ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Tale disposizione viene ribadita dall’art. 11 del regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente (D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142), che prevede che il Ministro, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si possa avvalere (ai sensi del citato comma 4 dell’art. 8 della L. 349/1986), previa intesa con i Ministri competenti, del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia. Lo stesso articolo ribadisce che il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell’ambiente, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, e che presso il Ministero opera, alle dipendenze funzionali del Ministro, il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall’art. 20 della L. 179/2002.

Quanto alle funzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, istituito dal D.L. 112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione dell’ambiente) e del sistema delle agenzie ambientali relative ai compiti di controllo, l’art. 2, comma 4, dello statuto dell’ISPRA (approvato con D.M. Ambiente 27 novembre 2013) dispone che lo stesso Istituto:

  1. a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell’ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati;
  2. b) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l’accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l’approvazione di sistemi di misurazione, l’adozione di linee guida e

l’accreditamento dei laboratori;

  1. d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell’ambito delle attività di controllo anche di natura

ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un’elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale.

In considerazione della molteplicità di soggetti competenti sono state dettate disposizioni di coordinamento. A titolo di esempio, si ricorda l’art. 6 della L. 189/2004 (recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), che, al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, ha previsto l’emanazione di un apposito decreto per la definizione delle modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia Locale e Provinciale (D.M. Interno 23 marzo 2007, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2007, n. 104).

Il Nucleo di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Pescara  si occupa della vigilanza e repressione dei reati ambientali di cui al D. L.vo 152/06.

Numerose e molteplici sono le mansioni affidate a questo personale di Vigilanza Ambientale, tali, (attività ispettive, d’indagini e repressive, in collaborazione anche degli  altri Servizi della Polizia Locale.

Vigilanza sulla osservanza delle normative comunali, regionali , nazionali e comunitarie in materia di tutela dell’ambiente

Disciplina e controllo sui rifiuti

Controlli sull’abbandono degli imballaggi secondari e terziari

Controlli sull’abbandono degli sfalci d’erba

Controlli sull’abbandono degli ingombranti

Controlli  sulle  modalità di conferimento  in materia di raccolta differenziata

Controlli sulle deiezioni canine

Tutela e controllo del Mondo Animale in collaborazione con il Servizio Veterinario della A.s.l.

Controlli richiesti da parte della Procura della Repubblica

Controlli congiunti con altri uffici o enti pubblici

Attività di Polizia Giudiziaria.


Particolare attenzione viene dedicata alla pulizia delle aree private.

L’art. 36 del Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Comune di Pescara prevede che:

  1. ”I luoghi di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare , devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e/o da Regolamenti (…).
  2. I terreni, qualunque sia l’uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
  3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell’erba dai terreni incolti e la rimozione dei rifiuti lasciati da terzi.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, parimenti, prevede, all’art.46, disposizioni specifiche sul verde privato:

  1. “In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
  2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m.2,70, al di sopra del marciapiede, e m.5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
  3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
  4. I proprietari di fondi privati confinanti con luoghi pubblici all’interno dei centri abitati, hanno l’obbligo di mantenerli in condizioni decorose  al fine di prevenire incendi e non creare zone ove possano annidarsi animali di ogni genere (ratti, serpenti, etc…): La disposizione vale anche per il verde condominiale.

All’uopo occorre evidenziare che l’art.43 del medesimo Regolamento di Polizia Urbana prevede il divieto di “… bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.”


Tutela del Mondo Animale

Il Nucleo di Tutela Ambientale opera anche nell’ambito della Tutela del Mondo Animale, al fine di intervenire per realizzare sul territorio comunale un corretto rapporto uomo-animale, tutelare la salute pubblica e l’ambiente, disciplinare la tutela delle condizioni di vita degli animale da affezione, promuovere la protezione degli stessi, l’educazione al loro rispetto, prevenire e controllare i fenomeni di randagismo.

Pertanto, vigila sull’osservanza del Regolamento Comunale per la Tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, nonché del Regolamento di Igiene e Sanità, oltre che della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia. Fondamentale, in tale ottica,  risulta la collaborazione con il Servizio Veterinario della A.s.l. di Pescara, competente per l’accertamento dell’igiene e sanità pubblica e privata, nonché per l’accertamento di condizioni di vita ostative per il benessere degli animali.

Per richiedere una attività di controllo è necessaria una segnalazione che deve pervenire in forma scritta e sottoscritta dall’autore con eventuale recapito telefonico affinchè possa essere contattato quale persona informata sui fatti oggetto della segnalazione inoltrata.

L’autore della segnalazione può conoscere l’esito delle verifiche eseguite, inoltrando apposita istanza di accesso agli atti evidenziando quale sia l’interesse attuale giuridicamente tutelato e con le modalità e le procedure evidenziate nella sezione “accesso agli atti”.


Richiesta applicazione del minimo edittale (modulo scaricabile e stampabile sulla destra di questa pagina)

Il destinatario di una sanzione amministrativa irrogata ai sensi della L.689/1981, può richiedere, mediante istanza da presentare entro 30 gg. dalla contestazione/notifica del verbale, l’applicazione del minimo edittale oltre le spese di notifica del verbale, se presenti, come da modulistica allegata.

Il Nucleo di Tutela Ambientale, accertato l’adempimento delle prestazioni richieste nel verbale, nonché la mancata presenza della recidiva dell’istante, formalizza il suo “nulla osta” all’applicazione del minimo edittale.

Il verbale comprensivo dell’istanza e del nulla osta verrà inoltrato al Servizio Depenalizzazione dell’Avvocatura del Comune che autorizzerà il pagamento in misura ridotta mediante provvedimento notificato all’istante.

 

Le segnalazioni possono essere presentate tramite il Portale Istituzionale del Comune di Pescara accedendo al Protocollo Generale:

In alternativa possono essere inoltrate a mano, tramite raccomandata e/o tramite  pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

NOTA BENE:

LE SEGNALAZIONI RELATIVE AD AREE INCOLTE O A PRESUNTI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI, DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E PROTOCOLLATE CON INDICAZIONE DEL NOME DELL’ESPONENTE ED UN RECAPITO TELEFONICO AI SEGUENTI INDIRIZZI:


COMANDO POLIZIA LOCALE

NUCLEO POLIZIA AMBIENTALE

Via Del Circuito, 26

(a mano/raccomandata/pec:

protocollo@pec.comune.pescara.it)


ASL di Pescara

Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (igienesanita.aslpe@pec.it)


ASL di Pescara

Dipartimento di Prevenzione Servizio sanità animale

(aslpe@pec.it)


NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE E/O SEGNALAZIONE ANONIME

polizia municipale

pescara

NUOVA SEDE (EX ONMI) via Del Circuito 69

ALTRA SEDE via Del Circuito 26

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