Risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria
Allegati
Riscossione – FAQ – 28mag2021.pdf
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato al 28 maggio 2021, cioè all’entrata in vigore del Decreto Sistegni Bis (73/2021), le FAQ relative alle misure introdotte dall’inizio della pandemia in materia di riscossione.
Rimandando alla lettura completa del documento per tutti gli approfondimenti, segnaliamo alcune FAQ di particolare interesse.
Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?
I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021.
Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021)?
No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 – Agenzia delle entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?
Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativoper ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.
Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’Agente della riscossionee bloccherà il pagamento?
No. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione (art.48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento,sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Fonte: Omnia del Sindaco