Riaperti i termini per le istanze di Cig Covid dei periodi dal 23 febbraio al 30 novembre 2020. La nuova scadenza è 31 marzo e riguarda tutti i tipi di Cig Covid
La legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe, ha disposto un differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali e delle misure a sostegno del reddito connesse all’emergenza Covid-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.
In particolare, sono differite al 31 marzo 2021 tutte le domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) connesse all’emergenza sanitaria, i cui termini di trasmissione sono scaduti il 31 dicembre 2020.
Con il messaggio 9 marzo 2021, n. 1008, l’INPS ha quindi fornito tutte le istruzioni operative per accedere ai trattamenti.
Le domande differibili
Rientrano nel differimento le domande di tutti i tipi di Cig Covid. Poiché la disciplina a regime, introdotta dal decreto Rilancio (DL 34/2020) e confermata dalla Legge bilancio 2021 (legge n. 178/2020), prevede che tali domande devono essere inviate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ne deriva che beneficiano della moratoria le domande riferite a periodi dell’anno 2020 fino al 30 novembre (il cui termine di presentazione è scaduto il 31 dicembre 2020).
L’Inps precisa che la novità consiste solamente nel differimento dei termini, mentre rimane inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme, in particolare per quanto concerne le condizioni di accesso e la durata massima dei trattamenti.
Fonte: Omnia del Sindaco