Il DPCM 3 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore fino al 15 gennaio 2021, ricalca l’impianto del DPCM 3 novembre 2020 confermando le regioni divise per colore.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM del 3 dicembre 2020, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 3 dicembre, che varrà fino al 15 gennaio 2021.
Le particolarità del nuovo DPCM
Il provvedimento segue il decreto-legge 158/2020 che era stato approvato due giorni fa dal CdM per allungare la ‘durata’ dei DPCM governativi emergenziali da trenta a cinquanta giorni, e che introduce il divieto di spostamento INDIPENDENTEMENTE DAL COLORE DELLA REGIONE a partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, impedendo l’uscita dal comune di residenza nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.
NB – uscire dal proprio comune per andare a far visita a un genitore anziano e non autosufficiente sarà sempre ammesso in quanto caso rientrante nello stato di necessità.
Per il resto, questo DPCM ricalca il precedente del 3 novembre 2020: seguendo le indicazioni del CTS si è deciso di garantire al 75% della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. Si segnala che:
- resterà in vigore il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 di mattina che si estenderà fino alle 7 la mattina del 1° gennaio 2021;
- fino al 6 gennaio 2021 i negozi potranno restare aperti fino alle 21;
- sono confermate la regola del distanziamento, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso e il divieto di assembramento, oltre a tutte le misure differenziate per “colore”.
La tabella esemplificativa di raccordo tra DPCM 3 dicembre 2020 e DL 158/2020
Spostamenti vietati | dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni, anche per raggiungere le seconde case;il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio vietati gli spostamenti tra comuni;divieto di spostarsi in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5;il 31 dicembre divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 7. |
Spostamenti consentiti | per motivi di lavoro, necessità o salute (anche nelle ore notturne);per rientrare nel comune in cui si ha la residenza;per rientrare nelle casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. |
Rientri dall’estero | Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre i il 6 gennaio, al rientro dovranno osservare una quarantena di 15 giorni. La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo. |
Impianti sciistici | Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio 2021. |
Scuola | Dal 7 gennaio 2021 ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti. |
Bar e ristoranti (aree gialle) | bar, ristoranti, pizzerie etc. aperti con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni;ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone , se non sono tutte conviventi;dopo le ore 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locali o per strada. |
Bar e ristoranti (aree arancioni e rosse) | bar, ristoranti etc. restano aperti dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto;la consegna a domicilio è sempre consentita. |
Negozi e centri commerciali | in tutta Italia, dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi restano aperti sino alle ore 21;dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi , nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai. |
Riepiloghiamo, per comodità, le principali misure delle tre aree, ricordando che le restrizioni di Natale (DL 158/2020) – dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – valgono per tutte le aree e che gli ultimi cambiamenti di colore entrano in vigore domenica 6 dicembre 2020 in virtù di 3 nuove ordinanze, firmate il 4 dicembre, dal Ministero della Salute.
Area gialla (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto)
- coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;
- autocertificazione: possibile uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e salute;
- chiusura dei musei e delle mostre;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
- nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
- sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni«a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.
Area arancione (Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta)
- vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
- consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
Area rossa (Abruzzo)
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
- chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
- chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto
- sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
- consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione;
- consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
- attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.
Fonte: Omnia del Sindaco