Dal 3 giugno 2020 cadono i paletti che per quasi tre mesi hanno impedito di uscire dai confini della regione di residenza se non per motivi di necessità, salute, lavoro
Se non è un liberi tutti, poco ci manca. Di fatto dal 3 giugno 2020 parte la Fase 3 dell’emergenza Covid-19, quella nella quale anche gli spostamenti tra Regioni sono consentiti per qualsiasi motivo (e non solo per lavoro, necessità o salute), l’autocertificazione non esiste più e chi proviene dall’estero non verrà messo in quarantena preventiva.
Obbligo di misurazione della temperatura sui treni a lunga percorrenza
Con un decreto ministeriale firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che aggiorna le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 allegate al DPCM del 17 maggio, nell’ambito dei trasporti ferroviari sono state specificate nuove importanti prescrizioni per i viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei convogli.
In tutte le stazioni dell’Alta Velocità vengono introdotti ingressi dedicati ai passeggeri dei treni di AV e degli Intercity per effettuare la misurazione della temperatura corporea prima di salire. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.
E’ confermata, all’interno delle stazioni ferroviarie, la presenza di un contingente di volontari della Protezione Civile per la gestione organizzativa dei flussi di viaggiatori, fino al 15 giugno.
L’altra novità riguarda i servizi di ristorazione a bordo che erano stati sospesi: per i treni a media e lunga percorrenza vengono ripristinati con modalità semplificate per evitare il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti.
Infine viene inserita un nuova prescrizione che riguarda tutti i servizi di trasporto di linea effettuati con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con un massimo di 9 posti: in questo caso si applicano le linee guida relative al trasporto pubblico locale.
Ingressi in Italia senza quarantena
Saranno consentiti gli spostamenti in Italia (senza alcuna limitazione e quindi senza obbligo di quarantena) dei cittadini provenienti da: Unione europea, stati dell’area Schengen, Regno Unito e l’Irlanda del Nord, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.
Dal 3 giugno gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo da provvedimenti statali (DPCM e ordinanze del ministero della salute) in caso di aggravamento del rischio epidemiologico in determinate aree, ma sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e dai trattati internazionali.
Spostamenti verso l’estero vietati fino al 15 giugno: ecco quali
Attenzione però: non è ancora permesso, fino al 15 giugno, spostarsi all’estero e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
I divieti ancora in vigore fino al 14 giugno 2020
Sono sospesi fino al 14 giugno 2020 compreso:
- gli eventi e le competizioni sportive;
- i servizi educativi per l’infanzia e le scuole;
- i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale che svolge servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- le attività dei centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali;
- le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle fiere e nei congressi;
- i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana;
- la possibilità di sostare, per gli accompagnatori, nelle sale dei pronto soccorso.
Misure di prevenzione igienico sanitarie fino al 14 giugno 2020
- tutte le persone anziane affette da patologie croniche devono evitare di uscire di casa salvo che per motivi di stretta necessità;
- vige il divieto assoluto di uscire per i soggetti risultati positivi al virus e l’obbligo di restare a casa e limitare al massimo i contatti sociali per chi abbia febbre sopra i 37,5 gradi e sintomi da infezione respiratoria;
- vige il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le riunioni sono possibili se si mantiene la distanza di 1 metro;
- nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (compresi i mezzi di trasporto) e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza, è obbligatorio l’uso delle mascherine. L’obbligo vale per tutti ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni e delle persone con disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Le novità dal 15 giugno 2020
- riapertura di teatri, cinema e sale da concerto, anche all’aperto con un numero massimo di spettatori (200 in luoghi chiusi, 1.000 all’aperto);
- consentite attività ludiche, ricreative ed educative per bambini al chiuso o all’aria aperta.
Gli obblighi in vigore fino al 31 luglio 2020 (data attuale di fine stato di emergenza sanitaria)
- vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i sindaci possono disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- le riunioni sono possibili se si mantiene la distanza di 1 metro;
- il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, da parte delle imprese e delle attività commerciali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fi no al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le sanzioni
- le violazioni del decreto legge sulle riaperture (33/2020) sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Se la violazione è commessa da chi esercita attività economiche, produttive e sociali si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni;
- il mancato rispetto dell’obbligo di isolamento domiciliare è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.