Il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre
Nel Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 è stato approvato un nuovo decreto-legge che regolamenta l’utlizzo del green pass, per le scuole e per i trasporti pubblici, a partire dal 1° settembre 2021.
Scuola
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In tutte le scuole:
- è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Trasporti
Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
NB – L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (quindi gli Under 12) e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi
- eventi all’aperto: è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- eventi al chiuso: il limite di capienza già previsto è innalzato al 35% (in zona bianca).
NB – In zona gialla la capienza non può andare oltre «il 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso». Restano validi i protocolli di sicurezza: ingressi e uscite separate e pre-assegnazione dei posti, con «modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro». Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dai protocolli, «gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico».
San Marino
Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.
Green pass: come si prende?
Bisogna dimostrare uno dei seguenti requisiti:
- aver ottenuto almeno la prima dose di vaccino nei precedenti nove mesi;
- essere guarito dal Covid-19 nei precedenti sei mesi;
- aver effettuato un test molecolare, antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti.
Per ottenere e scaricare sul proprio telefonino il green pass bisogna aver ricevuto un sms con il codice authcode che dovrà essere inserito sulla pagina dgc.gov.it oppure sulla app «Immuni».
Sulla app IO, invece, il green pass compare direttamente.
Chi non ha ricevuto il messaggino con l’authcode o lo ha cancellato per sbaglio può in ogni caso andare sul sito www.dgc.gov.it per ottenere il codice necessario.
Servono il codice fiscale, le ultime otto cifre della tessera sanitaria e la data del vaccino o del tampone. Chi non riesce a scaricare il green pass può esibire il certificato cartaceo.
Riepilogo ‘scadenze’ green pass
dal 6 agosto 2021
Obbligo per l’accesso a:
- ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie al chiuso;
- palestre e piscine;
- spettacoli, eventi, sagre, fiere;
- congressi, convegni.
Non sarà invece necessario il green pass per chi sceglie di consumare all’aperto. Inoltre, non sarà necessario il certificato verde nemmeno per le consumazioni al bancone. Al chiuso è previsto che al tavolo si sieda un numero massimo di sei persone.
Per i banchetti, in occasione di cerimonie civili e anche religiose, il green pass era già previsto. Non c’è un numero massimo di persone prefissato per ogni tavolo. Il buffet è consentito ma «esclusivamente con somministrazione da parte di personale incaricato e senza possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto». La modalità self-service può essere consentita soltanto «per buffet con prodotti confezionati in monodose».
Alberghi
Gli ospiti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti esclusivamente alla propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde.
Nel caso in cui i servizi di ristorazione siano invece aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto o a chi, cliente interno o esterno, è in possesso di una certificazione verde, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Nelle strutture ricettive l’accesso è riservato a chi ha una certificazione verde solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere.
Multe:
- i cittadini che non hanno il green pass rischiano la multa fino a 400 euro, ridotta se pagata entro cinque giorni;
- per gli esercenti «dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
dal 1° settembre 2021
- scuole (per gli insegnanti e gli studenti Over 12) e Università;
- treni a lunga percorrenza, navi, aerei, NCC extraregionali, autobus extraregionali.
Fonte: Omnia del Sindaco