La scadenza è fissata al 16 giugno 2020, ma i Comuni possono prorogare il termine ultimo per le famiglie e le attività con problemi economici causa Covid-19
Chi paga l’IMU il 16 giugno 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha unificato IMU e TASI, nel senso che la TASI non esiste più. Devono versare l’acconto IMU il prossimo 16 giugno 2020:
- i proprietari di immobili considerati di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e usati come abitazione pricipale;
- i proprietari di seconde case, a prescindere dalla classificazione al catasto.
Chi non deve pagare l’IMU
La nuova IMU non è quindi dovuta se l’abitazione principale rientra in una delle seguenti categorie catastali:
- A2 civile abitazione;
- A3 abitazioni di tipo economico;
- A4 abitazioni di tipo popolare;
- A5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A6 abitazioni di tipo rurale;
- A7 abitazioni in villini.
Quanto si paga e gli interessi per tardivo pagamento
La prima rata consiste al versamento della metà di quanto versato per IMU e TASI nel 2019. Il pagamento deve essere effettuato anche se il Comune di appartenenza non ha ancora approvato le aliquote (ricordiamo infatti che i Municipi hanno tempo per farlo fino al 31 luglio, ma entro questa data vanno pubblicate online).
I cittadini che non avevano immobili nel 2019, e quindi non hanno pagato IMU e TASI lo scorso anno, ma che hanno comprato casa nei primi mesi del 2020, possono pagare a saldo il 16 dicembre 2020, evitando di pagare l’acconto il prossimo 16 giugno.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per il pagamento della prima rata IMU con la risoluzione n. 29 del 29 maggio 2020.
NB – per chi pagherà in ritardo, ci saranno degli interessi. Se si versa oltre la data stabilita, si dovrà calcolare sul totale un tasso di interesse dello 0,05% annuo. Nello specifico,
- se si paga entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione fissa è dello 0,1% giornaliero.
- se si paga tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza, la sanzione ammonterà all’1,5%.
- se la tassa viene versata in una tempistica che va dal 30° giorno di ritardo al 90° giorno, la sanzione fissa arriverà all’1,67%.
- dopo il 90° giorno di ritardo, la sanzione fissa sarà del 3,75%. Se non si provvederà a versare l’importo nemmeno dopo quest’ultima tempistica, verrà applicata una sanzione del 30%.
Alberghi, residence e altre strutture turistiche esentate dall’IMU
Il Decreto Rilancio ha, infine, disposto l’abolizione della prima rata IMU per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, ovvero:
- agriturismi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence e campeggi.
Rientrano tra gli immobili esenti anche gli stabilimenti balneari marittimi, lacunali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.
NB – per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale, i possessori di tali immobili devono essere anche i gestori delle attività.
Il rinvio per Covid-19? E’ a discrezione dei comuni
L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’Anci ha posto come possibile data del rinvio del pagamento dell’IMU il 30 settembre, senza sanzioni e interessi.
I Comuni possono rinviare l’IMU solo per chi ha subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria (la possibilità ricade in quanto disposto dal comma 777, lettera b) della Legge 160/2019 che permette ai Comuni di differire le date di scadenza per i tributi locali in particolari situazioni). In questo caso però sia le famiglie che le attività dovranno dimostrare di aver avuto difficoltà economiche.
Ma come funziona nello specifico la ‘questione’? La legge concede ampia discrezionalità ai comuni: Venezia, ad esempio, ha spostato la data al 16 luglio 2020, mentre Roma ha sospeso fino al 30 settembre l’invio degli avvisi di accertamento.
Conviene, quindi, verificare sul sito del proprio comune se questa possibilità esiste e, nel caso, scaricarsi la delibera che la istituisce: in tal caso, i soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche dovranno attestarle mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare al Comune secondo specifiche modalità ed entro una determinata data previste dalla delibera.
NB – il MEF ha pubblicato una risoluzione (la 5DF dell’8 giugno 2020) che chiarisce la possibilità di applicazione del differimento della scadenza IMU da parte dei Comuni, specificando in particolare che il differimento si può applicare sulla quota comunale e non statale (Gruppo D, Codice tributo 3925) dell’imposta.
Come si effettua il pagamento
- bollettino postale;
- modello F24, anche tramite home banking;
- sistema PagoPa.